Ordinanza del 19/03/2026 n. 6599 - Corte di Cassazione
IVA - Accertamento - Documentazione contabile - Mancata esibizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento induttivo dopo la mancata esibizione di documenti contabili richiesti; la società ha poi giustificato l'inerzia sostenendo il sequestro dei documenti dalla Guardia di Finanza e li ha successivamente prodotti. La CTP aveva annullato l'accertamento e la CTR aveva confermato che, essendo stata fornita giustificazione e documentazione, non poteva applicarsi l'accertamento induttivo puro. La Cassazione ha però ritenuto errata la valutazione sui presupposti dell'accertamento e sull'ambito del sindacato del giudice tributario (che deve anche valutare il merito), ha cassato la sentenza e ha rinviato il caso a diversa composizione per nuovo esame, con condanna alle spese.
IVA - Accertamento per mancata esibizione documentazione contabile (Novedil Srl)
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