Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14244/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società creditrice)

La controversia

La società debitrice aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per il pagamento di euro 10.548,01; l'opposizione era stata rigettata in primo grado e il gravame era stato respinto dalla Corte d'appello. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma nel testo della decisione di legittimità non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi: la Corte si è soffermata preliminarmente sulla procedibilità del ricorso. La ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC, ma agli atti risultava solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione; inoltre, il ricorso per cassazione era stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza. La controparte ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, a fronte della dichiarazione della ricorrente di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, non era stato depositato nel termine di legge il provvedimento munito della relazione di notificazione. Poiché la notifica del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, operava il termine breve di impugnazione e l'omesso deposito impediva alla Corte di verificare la tempestività del ricorso. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio, oltre alle somme liquidate ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; ultimo comma

    La proposta del consigliere delegato non è incompatibile con la successiva partecipazione allo stesso collegio; la definizione del giudizio conforme alla proposta consente l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 325 c.p.c.

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso per cassazione fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    Quando il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notificazione della sentenza, deve depositare la copia della sentenza munita della relazione di notificazione; la mancata produzione comporta improcedibilità se il termine breve è decorso.

  • art. 51 c.p.c.

    La formulazione della proposta di definizione anticipata non determina incompatibilità del consigliere nel collegio decidente.

  • art. 52 c.p.c.

    La formulazione della proposta di definizione anticipata non determina incompatibilità del consigliere nel collegio decidente.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, trovano applicazione le condanne risarcitorie/sanzionatorie previste dai commi terzo e quarto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume l'onere di depositare la sentenza munita della relazione di notificazione; in mancanza, e quando la notifica del ricorso sia avvenuta oltre il termine breve, il ricorso è improcedibile.
  • L'improcedibilità opera come presidio del controllo officioso sulla tempestività dell'impugnazione e sul passaggio in giudicato formale della decisione, trattandosi di esigenza pubblicistica non disponibile dalle parti.
  • L'omesso deposito della relazione di notificazione non è sanato dal solo deposito della copia autentica della sentenza, se dal ricorso risulta che la sentenza era stata notificata e la parte non produce la documentazione necessaria.
  • La proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato ex art. 380-bis c.p.c. non integra causa di incompatibilità ai fini della composizione del collegio giudicante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.