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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10613/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il loro reclamo avverso la pronuncia del Commissario agli usi civici. I Masselli, costituitisi nel 2015 come coeredi di una parte convenuta e contumace dal 1940, hanno chiesto l'accertamento della natura non demaniale dei terreni a loro intestati e la dichiarazione della loro natura privata esclusiva. Hanno censurato la Corte d'appello per avere ritenuto la domanda tardiva e inammissibile, sostenendo che le loro difese non costituivano una domanda nuova ma si limitavano a confutare la pretesa demanialità; hanno inoltre invocato la specificità del processo davanti al Commissario per gli usi civici (art. 31 legge usi civici) per sostenere la possibilità di costituirsi e proporre difese in ogni momento senza incorrere in preclusioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei Masselli e il ricorso incidentale del Comune di Lesina, confermando la decisione della Corte d'appello. La Corte ha ritenuto che, pur essendo ammissibile la costituzione tardiva degli eredi del contumace, i Masselli non si siano limitati a difendere la loro posizione ma abbiano formulato una domanda riconvenzionale nuova, proposta tardivamente dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria; tale domanda era quindi inammissibile alla luce delle regole sulle preclusioni applicabili al processo (anche considerata la durata e la data di pendenza del procedimento). La Corte ha inoltre affermato che la dispensa procedurale prevista per i procedimenti commissariali (art. 31 legge usi civici) non esonera dalle regole essenziali relative alla contumacia e alla costituzione tardiva. Quanto al gravame incidentale sulla compensazione delle spese di primo grado, la Corte d'appello ha correttamente confermato la compensazione in considerazione della peculiare e gravissima durata, della complessità e delle ragioni pubbliche coinvolte, richiamando principi tali da giustificare la compensazione (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018). Infine la Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 293 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma procedurale; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione o falsa applicazione in relazione alla ammissibilità della costituzione/nuova domanda degli eredi

  • art. 360 c.p.c.

    Norma invocata come base di cassazione per errori di diritto e motivazione; la Corte ha rigettato i motivi fondati su questa norma, ritenendo corrette le valutazioni di merito della Corte d'appello

  • legge n. 1776/1927

    art. 31, comma 1 (procedimenti dei commissari per gli usi civici)

    La Corte ha chiarito che la dispensa dalle forme della procedura ordinaria non vale per gli snodi essenziali del procedimento, come le regole sulla contumacia e sulla costituzione tardiva; quindi art. 31 non autorizza l'introduzione tardiva di domande nuove oltre i limiti previsti dalle regole processuali

  • artt. 7 e 8 legge 2 agosto 1806

    Richiamati nello svolgimento storico della controversia (riguardo all'abolizione della feudalità e alla disputa sulla natura delle acque), ma non direttamente decisivi nella decisione di cassazione sulle questioni processuali

  • legge 20 dicembre 1914

    Richiamata sul piano storico/di merito concernente la presunta pubblicità delle acque della laguna di Lesina; la Cassazione si è occupata principalmente di questioni processuali e non ha riformato le valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito

  • artt. 183 e 184 c.p.c.

    Norme sulle domande nuove e sulle preclusioni nella procedura civile antecedenti alla riforma del 1990; la Corte ha applicato i principi di tale disciplina al processo pendente da lungo tempo, ritenendo inammissibile la domanda nuova proposta tardivamente dagli eredi

  • legge n. 581/1950

    Citata nella ricostruzione storica delle modifiche alla disciplina della contumacia; la Corte ne ha tratto elementi utili a spiegare l'evoluzione normativa ma ha comunque ritenuto applicabili le regole di contumacia al caso

  • legge n. 353/1990

    Riforma citata in relazione all'inasprimento della rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di domande nuove; la Corte ha osservato che, pur se intervenute successive riforme, la domanda tardiva dei Masselli restava inammissibile dato lo stato del processo e la lunga pendenza

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per nullità per mancata valutazione del reclamo; la Corte ha ritenuto infondato tale motivo perché la Corte d'appello aveva esaminato e motivato la questione di ammissibilità

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha motivato la compensazione per ragioni gravi ed eccezionali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018

    Citata a supporto della possibilità di compensazione delle spese quando ricorrano gravi e particolari circostanze; la Corte d'appello e poi la Cassazione hanno ritenuto applicabile tale criterio al caso, data la straordinaria durata e complessità della vicenda

Massime di principio

  • Gli eredi o aventi causa di una parte contumace possono costituirsi anche tardivamente, ma devono accettare il processo nello stato in cui si trova; non possono introdurre domande nuove che siano precluse dalle regole di processo
  • In processi lunghi o riassunti da procedimenti antichi, si applicano le regole sulle preclusioni e sulla contumacia vigenti per lo stato del processo; la costituzione tardiva non cancella automaticamente le preclusioni già maturate
  • La dispensa dalle forme della procedura ordinaria per i procedimenti commissariali (art. 31 legge usi civici) non autorizza a derogare alle regole essenziali relative alla contumacia e alle preclusioni processuali
  • La proposizione tardiva di una domanda riconvenzionale dopo l'esaurimento dell'istruttoria è normalmente inammissibile: la qualificazione sostanziale dell'atto (difesa vs. domanda nuova) è determinante
  • La compensazione integrale delle spese processuali può essere giustificata per gravi ed eccezionali ragioni (durata straordinaria, complessità, interesse pubblico) e resta sindacabile se adeguatamente motivata dai giudici di merito
  • Quando il giudizio coinvolge questioni di diritto non affrontate in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha ampia discrezionalità valutativa, purché motivi adeguatamente le scelte procedurali e di merito

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