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Ordinanza

Ordinanza n. 314/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto dirigenziale della Regione Toscana – Direzione agricoltura e sviluppo rurale, n. 3866 del 24 febbraio 2026, comunicato alla società ricorrente in data 27 febbraio 2026, relativo alla domanda di aiuto prot. ARTEA n. 003/80931 del 29/05/2025, CUP ARTEA 1275995, con cui è stata approvata la ricollocazione della suddetta domanda di aiuto in area di non finanziabilità, nella graduatoria delle domande a valere sul bando attuativo dell’Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” – Investimenti – annualità 2024”, per le motivazioni indicate nel decreto medesimo; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la relazione finale - controdeduzioni alle osservazioni, redatta dal tecnico incaricato, allegata quale parte integrante e sostanziale del suddetto decreto, nonché la comunicazione del Dirigente della Regione Toscana ai sensi dell’art. 10 bis L.241/90, trasmessa con nota Pec Prot. 0047818 del 23 gennaio 2026, con cui è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento di ricollocazione in area di non finanziabilità nell’elenco delle domande ricevibili.

Giustizia amministrativa202600952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale che ha ricollocato una domanda di aiuto in area di non finanziabilità nella graduatoria del bando per investimenti produttivi agricoli, nonché gli atti presupposti, inclusa la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 e la relazione istruttoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale con cui la propria domanda di aiuto è stata ricollocata in area di non finanziabilità nell'ambito della graduatoria relativa all'Intervento SRD01, annualità 2024. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenti, tra cui la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 e la relazione finale contenente le controdeduzioni alle osservazioni. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ha escluso allo stato la configurabilità del periculum in mora, cioè di un pregiudizio imminente e irreversibile derivante dall'esecuzione degli atti impugnati. In particolare, l'istruttoria delle domande, prodromica all'assegnazione dei contributi, non risultava ancora conclusa; pertanto, i fondi non erano stati integralmente distribuiti né risultavano esposti a un rischio attuale di esaurimento. Inoltre, la Regione aveva precauzionalmente accantonato le somme necessarie al finanziamento dell'intervento della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base della comunicazione regionale relativa al procedimento di ricollocazione della domanda in area di non finanziabilità; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è motivato dall'assenza di un pregiudizio imminente e irreversibile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio imminente e irreversibile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
  • Quando il procedimento di istruttoria e assegnazione dei contributi non è ancora concluso e le risorse necessarie sono state precauzionalmente accantonate dall'amministrazione, non risulta attuale il rischio di esaurimento dei fondi tale da integrare il periculum in mora.
  • L'accantonamento delle somme da parte dell'amministrazione costituisce elemento rilevante per escludere, in sede cautelare, l'attualità e l'irreversibilità del pregiudizio economico prospettato dal richiedente il contributo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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