Cassazione Civile, Sentenza n. 19395/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorsi per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 34146/2019 della Corte di Cassazione, denunciando errore di fatto relativo al mancato riconoscimento del deposito dei rispettivi ricorsi incidentali (ossia omissione di pronuncia sulla loro impugnazione incidentale) e, in generale, omessa pronuncia e carenze motivazionali (in particolare in punto di liquidazione del danno). Chiedevano quindi l'annullamento dell'ordinanza per omissione di esame dei ricorsi incidentali e per errore nella valutazione dei termini di deposito.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente l'intempestività generale delle domande di revocazione (termine semestrale ex art. 391-bis c.p.c. non rispettato), ma ha differenziato l'esito per i due gruppi. Il ricorso capeggiato da Roberto Antoni è dichiarato inammissibile per tardività: i ricorrenti di quel gruppo sono quindi condannati alla eventuale maggiorazione del contributo unificato prevista per le impugnative inammissibili. Quanto al ricorso capeggiato da Carlina Veneranda Albanese, la Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna pronuncia sulla relativa impugnazione incidentale (delibazione mancante), sicché il provvedimento è giuridicamente incompleto/inesistente sotto quel profilo; per questo motivo la Corte ha mantenuto la potestà di decidere e ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio di cassazione già instaurato da Albanese e dagli altri ricorrenti (riassunzione del processo dinanzi alla Corte per nuova deliberazione). Non sono state liquidate spese del presente giudizio; è dato atto della possibile applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 riguardo al contributo unificato per il gruppo inammissibile.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
termine semestrale per il ricorso per revocazione (comma 1)
La Corte ha applicato il termine semestrale per la proposizione della revocazione, ritenendo i ricorsi notificati il 2/3/2021 comunque tardivi rispetto alla pubblicazione del provvedimento del 20/12/2019, anche considerando le sospensioni feriali e quelle legate all'emergenza Covid-19
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma relativa all'errore di fatto; la Corte ha rilevato che la contestazione di errore di fatto richiede il rispetto dei termini di revocazione e un esame puntuale della sussistenza dell'errore
art. 112 c.p.c.
Richiamato per l'omessa pronuncia: il mancato esame di un ricorso incidentale integra omissione di pronuncia che, se effettiva (assenza totale di decisione), può rendere il provvedimento incompleto e consentire la rinnovazione del giudizio
art. 360, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.
Richiamati in relazione a censure di motivazione e liquidazione del danno: tali profili sono inquadrati come possibili motivi di cassazione, ma richiedono corretta tempestività e strumento procedurale idoneo
art. 369 c.p.c.
Norma sul termine per il deposito del ricorso per cassazione; la mancata osservanza può far dichiarare improcedibile il ricorso per cassazione, circostanza che i ricorrenti hanno contrastato contestando il deposito
art. 392 c.p.c.
Richiamato nella logica della riassunzione del giudizio: eventuali rilievi revocatori possono essere fatti valere nel giudizio di rinvio; la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire la rinnovazione del provvedimento
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale è stata considerata nel computo dei termini, ma non ha evitato l'intempestività dei ricorsi notificati nel marzo 2021
art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23
sospensioni/ulteriori termini connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19 (convertiti poi in legge)
Le sospensioni legate all'emergenza sanitaria sono state computate nel calcolo dei termini ma non hanno sanato la tardività delle revoche
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsione di integrazione del contributo unificato per le impugnazioni dichiarate inammissibili; la Corte ha dato atto dell'eventuale sussistenza del presupposto per la sua applicazione nei confronti del gruppo capeggiato da Antoni
Cass. Sez. 3, ord. 23 novembre 2021, n. 36057 (giurisprudenza citata)
Richiamata in tema di unicità del processo di impugnazione e della conversione dei ricorsi successivi in ricorsi incidentali con i relativi termini, per spiegare la disciplina dei ricorsi presentati in pari data
Cass. Sez. 3, ord. 25 gennaio 2023, n. 2263 (giurisprudenza citata)
Citata per il principio secondo cui la mancata pronuncia su un ricorso incidentale comporta l'inesistenza giuridica del provvedimento rispetto a quel profilo e legittima la rinnovazione del giudizio da parte del giudice
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315 (giurisprudenza citata)
Richiamata in relazione all'obbligo, a carico dei ricorrenti di impugnazioni inammissibili, di versare l'ulteriore importo del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è soggetto a un termine semestrale rigoroso: va proposto entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, con le sospensioni previste che possono incidere ma non sanare ritardi rilevanti.
- Se la Corte non ha pronunciato affatto su un ricorso incidentale (omessa pronuncia totale), il provvedimento che ne risulta può essere considerato giuridicamente incompleto/inesistente e consente la rinnovazione del giudizio (rinvio a nuovo ruolo), diversamente dai casi in cui la Corte ha pronunciato ma ha commesso errori di fatto o di diritto.
- Distinguere sempre fra: (a) omissione di pronuncia (mancata decisione) — rimedio possibile anche con rinvio/riassunzione; (b) decisione esistente ma viziata (errore di fatto/di diritto) — il rimedio è la revocazione ma entro i termini e con oneri probatori stringenti.
- In processi con più ricorrenti, la tempestività della prima impugnazione è cruciale: le impugnazioni successive devono essere rese incidentali entro i termini previsti o rischiano conversione o inammissibilità; conservare prova documentale del deposito è essenziale.
- La documentazione della data di deposito/iscrizione (nota di deposito) e la tempestiva notificazione sono elementi decisivi per contestare dedette improcedibilità o per dimostrare la tempestività; conservarne copie autenticate è pratico e necessario.
- Le sospensioni (feriali e legate a casi straordinari come il Covid-19) possono incidere sul conteggio dei termini ma non valgono automaticamente a sanare tardività rilevante; calcolare con attenzione il termine effettivo utile alla luce di tutte le sospensioni applicabili.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità, possono essere applicati oneri aggiuntivi (es. integrazione del contributo unificato): valutare il rischio economico di impugnare tardivamente.
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