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Sentenza

Sentenza del 26/02/2016 n. 3846 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 1999, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati, determinati sulla base delle rese produttive di formaggio, ricotta e burro ottenibili dal latte lavorato. La ricorrente contestava, da un lato, la valutazione della perizia di parte e il metodo di calcolo delle rese; dall'altro, sosteneva che l'esenzione decennale IRPEG prevista per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno dovesse decorrere dall'inizio effettivo dell'attività, avvenuto l'8 novembre 1991, anziché dalla costituzione della società, avvenuta il 3 maggio 1988.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la reale ratio decidendi della sentenza regionale: la CTR aveva ritenuto attendibile la ricostruzione dell'Ufficio, basata anche sulle dichiarazioni rese dalla stessa società in sede di verifica, e aveva considerato non univoche le rese produttive indicate nella perizia. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'esenzione decennale IRPEG decorre dalla costituzione della società e non dall'inizio dell'attività produttiva. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.800, oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 64 del 1986, art. 14, comma 5

    Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, comma 1, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

    La norma prevede l'esenzione totale decennale dall'IRPEG per le società costituite per realizzare nuove iniziative produttive nei territori meridionali.

  • D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101, comma 3

    L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale.

    La decorrenza dal primo esercizio di produzione del reddito riguarda l'agevolazione ILOR, non l'esenzione IRPEG disciplinata dall'art. 105.

  • D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, comma 1

    L'IRPEG è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102.

    Per l'IRPEG il termine decennale decorre dalla costituzione della società, purché ricorrano i requisiti della nuova costituzione societaria e della novità dell'iniziativa produttiva. Non è necessario attendere l'inizio effettivo dell'attività.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'insufficiente motivazione deve confrontarsi con la motivazione effettivamente decisiva della sentenza impugnata. Se non colpisce la ratio decidendi, il motivo è inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è infondata quando il giudice di merito ha applicato correttamente la disciplina normativa alla fattispecie.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione ricostruisce induttivamente i ricavi sulla base di rese produttive, le dichiarazioni rese dal contribuente o dai suoi responsabili durante il contraddittorio possono costituire un elemento probatorio rilevante, soprattutto se la perizia di parte non dimostra in modo puntuale l'erroneità dei dati utilizzati.
  • Una censura in cassazione deve attaccare la ragione decisiva posta dal giudice a fondamento della sentenza. Contestare un passaggio secondario o non decisivo comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Per le agevolazioni fiscali occorre distinguere il termine iniziale previsto per ciascun tributo: la decorrenza dal primo esercizio produttivo può valere per un'agevolazione, mentre per l'IRPEG il termine può essere ancorato alla costituzione della società.
  • Le norme agevolative, in quanto eccezionali, non possono essere estese analogicamente né interpretate nel senso di consentire al contribuente di posticipare discrezionalmente l'inizio del periodo agevolato.
  • In situazioni analoghe, è necessario verificare separatamente il tributo interessato, il presupposto dell'agevolazione e la specifica norma che disciplina la decorrenza del beneficio.

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