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Provvedimento

Deliberazione n. 515 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate il 13 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito. Le misure avevano lo scopo di impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e di imporre, ove il contenuto fosse acquisito in chiaro, una conservazione limitata a fini probatori per 12 mesi. Il provvedimento è quindi una ratifica ex post dell’intervento cautelare d’urgenza, adottato per prevenire la diffusione del contenuto segnalato.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il provvedimento del 29 agosto 2024 concerne la ratifica di due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento si inserisce nella procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Origine della segnalazione e base normativa

La vicenda origina da una segnalazione presentata da una persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama inoltre il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, e la disciplina interna del Garante.

Misure urgenti adottate il 13 agosto 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 403 e 404 del 13 agosto 2024. Con tali atti ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 29 agosto 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi l’efficacia degli ordini cautelari impartiti per prevenire la potenziale diffusione del materiale segnalato, senza ulteriori valutazioni sanzionatorie o correttive nel testo esaminato.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Il caso riguarda materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso, nel perimetro del c.d. revenge porn.

Intervento urgente del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 403 e 404 del 13 agosto 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria del materiale

Alle medesime società è stata prescritta, per l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, la conservazione esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 13 agosto 2024. La ratifica riguarda i provvedimenti nn. 403/2024 e 404/2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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