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Circolare

Circolare INAIL n. 2 del 21 gennaio 2010

Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, che disciplina il finanziamento degli Istituti di patronato a decorrere dal 1° gennaio 2009. Vengono richiamati i principi generali del sistema, le attività rilevanti ai fini del contributo, i requisiti del mandato di assistenza e le modalità di svolgimento degli interventi, con particolare attenzione ai patrocinî INAIL. Sono inoltre evidenziate le novità principali: superamento della "pratica unica", abolizione della comunicazione di chiusura dell’intervento e del modello 2P, nonché la maggiorazione di 0,25 punti per gli interventi avviati telematicamente.

Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato

Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, che disciplina il finanziamento degli Istituti di patronato ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 152/2001. Il documento chiarisce l’impianto generale del nuovo sistema, le attività rilevanti ai fini del finanziamento e alcune importanti innovazioni operative, con specifico riferimento agli interventi in materia INAIL.

Quadro normativo e finalità del nuovo regolamento

La legge n. 152/2001 ha ridefinito la funzione dei Patronati, ampliandone l’ambito di attività alla luce dei cambiamenti socio-economici. Il regolamento attuativo del 2008 sostituisce la disciplina previgente ed è efficace dal 1° gennaio 2009. La circolare ministeriale n. 21 dell’11 giugno 2009 viene richiamata come fonte di direttive interpretative e applicative, finalizzate a garantire uniformità di comportamento tra Patronati, enti erogatori delle prestazioni e organi di vigilanza.

Principi generali del finanziamento

Il sistema di finanziamento è impostato su criteri di trasparenza, riscontro tra le rilevazioni delle attività svolte dai Patronati e quelle degli enti erogatori, nonché agevolazione dei controlli da parte degli organi ispettivi. È inoltre prevista una Commissione mista per l’esame delle questioni più complesse. Il contributo è riconosciuto in base alle percentuali previste dall’art. 2 del regolamento e tiene conto dell’attività svolta, dell’organizzazione, dell’estensione e dell’efficienza dei servizi offerti.

Attività rilevanti ai fini del finanziamento e tabellazione

Le attività rilevanti e quelle statisticabili sono elencate nelle Tabelle A, B, C e D allegate al regolamento. I punteggi attribuibili agli interventi vanno da 0 a 6 e sono commisurati alla rilevanza della prestazione rispetto alla tutela dei diritti dell’assistito. Tutti gli interventi tabellati hanno rilievo statistico, indipendentemente dal punteggio, e sono soggetti ai controlli degli organi di vigilanza.

Per le prestazioni INAIL, la quasi totalità degli interventi è ricompresa nella Tabella C, relativa ai danni da lavoro e alla salute. Nella Tabella D è collocato anche l’intervento D15, relativo allo speciale assegno continuativo per orfani e vedova. Per alcune fattispecie sono previsti codici specifici: C5 per il riconoscimento del diritto a rendita, e C25 per la richiesta dell’assegno funerario connesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Le sedi INAIL non possono trattare richieste relative a prestazioni non di propria competenza. Tra gli interventi tabellari espressamente esclusi dalla competenza INAIL sono richiamati, tra gli altri, pensione privilegiata, causa di servizio, equo indennizzo, affezioni da emoderivati, revisione quinquennale dell’equo indennizzo, riconoscimento dello stato di handicap o di inidoneità al servizio e pensioni di guerra.

Mandato di assistenza e obblighi informativi

L’art. 4 del regolamento disciplina il mandato di assistenza, che vale per tutti gli interventi richiesti in relazione all’evento lesivo. Il mandato deve indicare espressamente il mandatario, essere firmato dal mandante e dall’operatore del Patronato autorizzato a riceverlo, riportare data e oggetto, indicare la sede delegata a trattare la pratica e contenere le dichiarazioni in materia di tutela dei dati personali.

È previsto il rilascio di copia del mandato all’assistito e la sua comunicazione agli enti erogatori. In caso di scioglimento del Patronato o di chiusura di una sede, devono essere effettuate le comunicazioni previste ai soggetti interessati. Se nel procedimento di liquidazione intervengono più amministrazioni, l’amministrazione che riceve il mandato deve trasmetterlo alle altre amministrazioni coinvolte.

La circolare richiama anche l’istituto della revoca espressa del mandato, particolarmente in caso di successione tra Patronati. Il Patronato subentrante deve comunicare la revoca agli enti erogatori e al Patronato revocato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il nuovo mandato produce effetti solo per le fasi del procedimento non ancora concluse e solo se l’intervento non è stato definito positivamente.

Fasi dell’attività di patrocinio e interventi riconosciuti

L’art. 5 conferma la distinzione tra fase amministrativa e fase contenziosa, amministrativa o medico-legale. Sono considerati rilevanti ai fini del finanziamento la presentazione della domanda, la sua integrazione documentale, la richiesta di riesame, l’opposizione e il ricorso. In linea generale, gli interventi successivi alla domanda sono assorbiti nella stessa pratica e non danno luogo a punteggio autonomo, così come gli interventi meramente sollecitatori.

Tuttavia, se il mandato viene conferito dopo l’invio della domanda, l’attività successiva del Patronato può essere valorizzata ai fini del finanziamento, a condizione che sia necessaria per la liquidazione della prestazione e che l’amministrazione non abbia già assunto una decisione. Per le prestazioni erogate d’ufficio o a seguito di denuncia obbligatoria, l’intervento del Patronato è riconoscibile quando la liquidazione avviene oltre il termine assegnato all’Istituto. La circolare richiama, a tal fine, i termini previsti dalla legge o dalla Carta dei servizi dell’Istituto, con esempi come il pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta entro 30 giorni dal certificato medico definitivo e la costituzione della rendita entro 120 giorni, in specifiche ipotesi di infortunio o malattia professionale.

Novità introdotte dal regolamento

La circolare individua quattro innovazioni di rilievo:

  • superamento del concetto di "pratica unica", già previsto dalla disciplina del 1981 e del 1994;
  • abolizione della comunicazione di chiusura dell’intervento da parte del Patronato, con eliminazione della cosiddetta sezione D;
  • abolizione del modello 2P per gli interventi successivi al primo;
  • riconoscimento di una maggiorazione di 0,25 punti per ogni intervento finanziabile avviato telematicamente e definito positivamente dal 1° gennaio 2009.

Superamento della pratica unica e gestione separata degli interventi

L’art. 6, comma 2, stabilisce che, quando la richiesta di patrocinio comporta più interventi distinti, a ciascun intervento definito positivamente va attribuito il relativo punteggio. Ne deriva l’abbandono della logica della pratica unitaria: la tutela prestata dal Patronato non è più considerata come un insieme omogeneo, ma deve essere articolata in pratiche distinte per ciascun intervento che corrisponda a una prestazione autonoma, anche se connessa allo stesso evento lesivo.

Chiusura automatica dell’intervento e soppressione della sezione D

In base all’art. 4, comma 5, il mandato si estingue con la definizione dell’intervento oggetto del mandato e, comunque, con l’esaurimento del procedimento amministrativo. Per effetto di tale disciplina non è più necessaria una comunicazione espressa di chiusura da parte del Patronato: ciascuna pratica si chiude automaticamente al verificarsi delle condizioni previste. Di conseguenza viene meno l’obbligo di trasmettere la sezione D.

Eliminazione del modello 2P

Il superamento della pratica unica comporta anche l’impossibilità di utilizzare il modello 2P, già previsto per gli interventi successivi al primo. La circolare segnala che è in corso la predisposizione di un nuovo modello per la gestione degli interventi integrativi successivi al primo.

Premialità per le modalità telematiche

L’art. 6, comma 6, valorizza l’utilizzo del canale telematico per l’invio degli interventi agli enti erogatori. L’art. 12, comma 2, prevede infatti una maggiorazione di 0,25 punti per ogni intervento finanziabile avviato telematicamente e definito positivamente, con applicazione agli interventi avviati dal 1° gennaio 2009.

Indicazioni operative finali

Le Unità territoriali devono applicare la normativa richiamata nella gestione delle singole fattispecie. Ulteriori istruzioni operative saranno fornite separatamente in occasione del rilascio della nuova procedura GRAIWEB Patronati, previsto entro gennaio 2010.

Punti principali

Quadro normativo e finalità del regolamento

La circolare inquadra il nuovo regolamento nel percorso evolutivo avviato dalla legge n. 152/2001, che ha ampliato le funzioni dei Patronati e ridefinito le modalità di espletamento del servizio. Il D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 sostituisce la disciplina previgente ed è efficace dal 1° gennaio 2009. La circolare ministeriale n. 21/2009 viene richiamata quale fonte di direttive applicative per uniformare i comportamenti di Patronati, enti erogatori e organi di vigilanza.

Criteri di finanziamento e principi generali

Il finanziamento è corrisposto in base alle percentuali dell’art. 2 del regolamento e dipende dalla valutazione dell’attività e dell’organizzazione dei Patronati, nonché dall’estensione ed efficienza dei servizi resi. Il regolamento persegue obiettivi di trasparenza, confronto tra rilevazioni dei Patronati e degli enti erogatori, agevolazione dei controlli e istituzione di una Commissione mista per l’esame delle problematiche complesse.

Attività rilevanti e tabellazione degli interventi

Gli interventi utili ai fini del finanziamento e quelli solo statisticabili sono individuati nelle Tabelle A, B, C e D. I punteggi vanno da 0 a 6 e sono attribuiti in rapporto alla significatività della prestazione per il riconoscimento dei diritti dell’assistito. La circolare precisa che ai fini statistici rilevano tutti gli interventi tabellati, a prescindere dal punteggio, e che su di essi operano i controlli degli organi di vigilanza. Per l’INAIL, la quasi totalità degli interventi è collocata nella Tabella C; nella Tabella D compare il solo intervento D15 relativo allo speciale assegno continuativo. Alcune fattispecie devono essere trattate con codici specifici, come C5 per la rendita di passaggio e C25 per il beneficio una tantum del Fondo vittime di gravi infortuni.

Competenza delle sedi INAIL

Le sedi dell’Istituto non possono prendere in considerazione richieste relative a prestazioni non di propria competenza. La circolare elenca inoltre, tra gli interventi tabellari non di competenza INAIL, varie ipotesi della Tabella C, tra cui pensione privilegiata, causa di servizio, equo indennizzo, affezioni da emoderivati, revisione quinquennale dell’equo indennizzo, riconoscimento dello stato di handicap o inidoneità al servizio e pensioni di guerra.

Mandato di assistenza e tutela dei dati personali

L’art. 4 del regolamento disciplina il mandato di assistenza, valido per tutti gli interventi richiesti in relazione all’evento lesivo. Il mandato deve contenere l’indicazione del mandatario, la firma del mandante e dell’operatore autorizzato, la data, l’oggetto, l’indicazione della sede delegata a trattare la pratica e le dichiarazioni sulla tutela dei dati personali. Deve essere rilasciata copia all’assistito e il mandato deve essere comunicato agli enti erogatori. In caso di scioglimento del Patronato o chiusura di una sede, sono previste specifiche comunicazioni ai soggetti interessati. Se più amministrazioni intervengono nella liquidazione della prestazione, l’amministrazione ricevente deve trasmettere il mandato alle altre amministrazioni interessate.

Revoca del mandato e successione tra Patronati

La circolare richiama l’istituto della revoca espressa del mandato, particolarmente rilevante in caso di successione tra Patronati. Il Patronato subentrante deve comunicare, con raccomandata A/R, la revoca agli enti erogatori e al Patronato revocato. Il nuovo mandato produce effetti solo per le fasi non ancora concluse del procedimento e soltanto se l’intervento non è stato definito positivamente.

Fasi dell’attività di patrocinio e interventi riconoscibili

L’attività di patrocinio resta suddivisa in fase amministrativa e fase di contenzioso, amministrativo o medico-legale. Sono considerati utili ai fini del finanziamento la presentazione della domanda, l’integrazione documentale, la richiesta di riesame, l’opposizione e il ricorso. Gli interventi meramente sollecitatori o successivi alla presentazione della domanda, in via generale, sono assorbiti nella pratica principale e non generano punteggio autonomo. È però riconoscibile l’attività svolta se il mandato interviene successivamente alla domanda, purché le attività siano necessarie alla liquidazione e l’amministrazione non abbia già deciso. Per le prestazioni erogate d’ufficio o su denuncia obbligatoria, l’intervento del Patronato è riconosciuto se la liquidazione avviene oltre il termine assegnato all’Istituto.

Novità principali introdotte dal regolamento

La circolare evidenzia quattro innovazioni di rilievo: il superamento del concetto di "pratica unica", l’abolizione della comunicazione di chiusura dell’intervento da parte del Patronato, l’abolizione del modello 2P e la maggiorazione di 0,25 punti per ogni intervento finanziabile avviato in modalità telematica e definito positivamente dal 1° gennaio 2009.

Superamento della "pratica unica"

Se la richiesta di patrocinio comporta più interventi distinti, ciascun intervento definito positivamente riceve il relativo punteggio. La tutela non viene più considerata in modo unitario: occorre aprire pratiche distinte per ogni intervento che comporti una prestazione autonoma, anche se riferita al medesimo caso.

Abolizione della chiusura dell’intervento e del modello 2P

La definizione dell’intervento e l’esaurimento del procedimento amministrativo determinano automaticamente la chiusura della pratica, senza necessità di una comunicazione espressa da parte del Patronato. Conseguentemente viene meno l’invio della cosiddetta sezione D. Inoltre non è più utilizzabile il modello 2P per richiedere gli interventi successivi al primo; è prevista la predisposizione di un nuovo modello per gli interventi integrativi.

Premialità per l’invio telematico

L’art. 6, comma 6, prevede l’invio telematico degli interventi agli enti erogatori. Per ogni intervento finanziabile avviato telematicamente e definito positivamente, l’art. 12, comma 2, riconosce un incremento di 0,25 punti, applicabile agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Indirizzi operativi e applicazione nelle sedi

Le Unità territoriali devono attenersi alla normativa richiamata nella trattazione delle singole fattispecie. Ulteriori istruzioni operative saranno fornite con apposita nota in occasione del rilascio della nuova procedura GRAIWEB Patronati, previsto entro gennaio 2010.

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