Circolare INAIL n. 7 del 18 febbraio 2010
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per il 2010, il calcolo dei premi assicurativi INAIL dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Richiama il quadro normativo di riferimento e indica che le retribuzioni convenzionali mensili, stabilite dal decreto interministeriale 21 gennaio 2010, vanno applicate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 secondo le tabelle allegate. La circolare precisa inoltre l’ambito territoriale di esclusione, le regole di frazionabilità mensile in 26 giornate e il criterio di determinazione della base imponibile per i lavoratori con fasce retributive.
Lavoratori italiani in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie e retribuzioni convenzionali 2010
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2010
La circolare disciplina l’applicazione, per l’anno 2010, delle retribuzioni convenzionali utilizzabili ai fini del calcolo dei premi INAIL dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, individua l’ambito territoriale di applicazione ed espone le modalità di determinazione della base imponibile.
Quadro normativo
La circolare si inserisce nel sistema delineato dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, che contiene le norme per la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. In particolare:
- l’art. 1 prevede l’assicurazione sociale obbligatoria per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale;
- l’art. 4, comma 1, stabilisce che le retribuzioni convenzionali siano fissate annualmente con decreto ministeriale.
È richiamato anche il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con riferimento:
- all’art. 4, comma 1, che prevede, per i lavoratori dell’area dirigenziale, una retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita;
- all’art. 7, dedicato ai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.
La determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 2010 è affidata al decreto 21 gennaio 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ambito di applicazione territoriale
Le retribuzioni convenzionali mensili si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
La circolare precisa che restano esclusi dal regime:
- gli Stati membri dell’Unione Europea;
- gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria;
- gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale.
Tra gli Stati citati come esclusi figurano, tra gli altri, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, i Paesi aderenti al SEE, la Svizzera, nonché Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Croazia, le Isole del Canale, alcuni Stati dell’ex Jugoslavia, Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.
Decorrenza e periodo di applicazione
La disciplina è applicabile dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Nel periodo indicato, il calcolo dei premi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate dal decreto 21 gennaio 2010.
Le prestazioni devono essere ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti.
Frazionabilità delle retribuzioni mensili
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di:
- assunzione;
- risoluzione del rapporto di lavoro;
- trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Determinazione della base imponibile per i lavoratori con fasce retributive
Per i lavoratori cui il decreto associa fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione va determinata confrontando la retribuzione con la corrispondente fascia di retribuzione nazionale indicata nelle tabelle richiamate dalla circolare.
Ai fini applicativi, la retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’indennità estero.
Richiami e note di contesto
La circolare richiama, a supporto interpretativo e applicativo, precedenti circolari INAIL del 1988, 1989, 2009 e la lettera della Direzione Centrale Rischi del 15 dicembre 2000. Sono inoltre menzionati i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali rilevanti in materia di sicurezza sociale, anche con indicazione delle modifiche di efficacia intervenute nel tempo.
Punti principali
Quadro normativo e fonte delle retribuzioni convenzionali
La circolare si fonda sul decreto-legge n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987, che prevede l’obbligo di tutela assicurativa per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale e stabilisce l’aggiornamento annuale delle retribuzioni convenzionali. Richiama inoltre il d.lgs. n. 38/2000, in particolare l’art. 4, comma 1, per l’area dirigenziale e l’art. 7 sui lavoratori italiani all’estero, e prende come riferimento il decreto ministeriale 21 gennaio 2010 che determina le retribuzioni convenzionali per l’anno 2010.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi i Paesi dell’Unione Europea, gli Stati soggetti alla normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli Stati con i quali risultano stipulate convenzioni di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Croazia, le Isole del Canale, alcuni Stati dell’ex Jugoslavia, Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.
Decorrenza e periodo di applicazione
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari va effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite dal decreto 21 gennaio 2010. Le prestazioni devono essere ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Criterio per i lavoratori con fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce retributive, la retribuzione convenzionale imponibile ai fini contributivi va determinata mediante raffronto con la corrispondente fascia di retribuzione nazionale indicata nelle tabelle richiamate dalla circolare. La retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’indennità estero.
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