Circolare INAIL n. 8 del 26 febbraio 2010
Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell'articolo 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per i crediti INAIL, l’applicazione della transazione fiscale ex art. 182-ter l.f., come modificato dal D.L. n. 185/2009 e dal D.M. 4 agosto 2009. Vengono indicati ambito di applicazione, soggetti legittimati, documentazione da presentare, limiti minimi della proposta, condizioni per l’accettazione, cause di revoca e iter procedurale presso Sede e Direzione Regionale. Sono inoltre chiarite le fasi successive nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione, con riferimento ai rapporti con l’Agente della riscossione, alla sospensione delle azioni esecutive e al trattamento dell’aggio.
Accordi sui crediti contributivi ex art. 182-ter legge fallimentare: modalità operative INAIL
Accordi sui crediti contributivi ex art. 182-ter l.f.: modalità operative INAIL
La circolare disciplina l’applicazione, ai crediti dell’INAIL, dell’istituto della transazione fiscale introdotto nell’art. 182-ter della legge fallimentare e attuato dal D.M. 4 agosto 2009. L’obiettivo è fornire alle Strutture operative criteri uniformi per la ricezione, l’istruttoria e la decisione delle proposte di accordo sui crediti contributivi nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Quadro normativo e natura dell’istituto
La circolare richiama il D.L. n. 185/2009, convertito dalla legge n. 2/2009, che ha introdotto gli accordi sui crediti contributivi, e il D.M. 4 agosto 2009, che ne ha definito modalità, criteri e condizioni di accettazione. Viene evidenziato che la transazione fiscale è istituto distinto dalla transazione civilistica ex art. 1965 c.c. e rappresenta un’eccezione al principio di indisponibilità dei crediti previdenziali; per tale ragione non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. La disciplina si applica all’INAIL esclusivamente nei limiti dell’art. 182-ter l.f. e del decreto attuativo.
Ambito di applicazione
L’accordo può essere proposto dal debitore:
- nell’ambito del concordato preventivo, con il piano di cui all’art. 160 l.f.;
- nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.f., da stipularsi con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
In entrambi i casi è previsto il controllo del Tribunale, chiamato a verificare la regolarità della procedura e la concreta attuabilità dell’accordo.
Soggetti legittimati
Possono proporre l’accordo gli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. La circolare richiama i limiti dell’art. 1 l.f. per escludere gli imprenditori commerciali che dimostrino congiuntamente:
- attivo patrimoniale complessivo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la domanda o dall’inizio dell’attività, se inferiore;
- ricavi lordi annui complessivi non superiori a euro 200.000 nel medesimo periodo;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a euro 500.000.
Resta a carico del debitore l’onere di provare di rientrare nella categoria di imprenditore soggetto alla disciplina concorsuale.
Documentazione da allegare alla proposta
La proposta deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’art. 161, commi 2 e 3, l.f.:
- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- stato analitico ed estimativo delle attività e elenco nominativo dei creditori, con crediti e cause di prelazione;
- elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore;
- valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- relazione di un professionista abilitato che attesti veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano.
La circolare precisa che il professionista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e possedere i requisiti dell’art. 28 l.f.; possono quindi essere incaricati avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, ragionieri commercialisti, studi associati o società tra professionisti con soci appartenenti a tali categorie.
Oggetto dell’accordo per INAIL
Per l’INAIL la proposta può riguardare i crediti per premi assicurativi ed accessori, intendendosi per accessori le sanzioni civili e gli interessi. Possono essere inclusi:
- crediti assistiti da privilegio, iscritti o non iscritti a ruolo;
- crediti chirografari, iscritti o non iscritti a ruolo.
La proposta può comprendere anche crediti già oggetto di contenzioso, purché sia prevista la rinuncia alle controversie pendenti in caso di approvazione dell’accordo, nonché crediti oggetto di rateizzazione ordinaria concessa dall’Istituto o dall’Agente della riscossione.
Crediti esclusi e crediti cartolarizzati
Il D.M. esclude, in via generale, i crediti oggetto di cartolarizzazione ex art. 13 della legge n. 448/1998 e i crediti dovuti in esecuzione di decisioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. La circolare precisa tuttavia che, per l’INAIL, i crediti cartolarizzati possono essere ricompresi nella proposta, poiché, chiusa l’operazione di cartolarizzazione di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, tali crediti sono stati retrocessi all’Istituto.
Limiti minimi della proposta e trattamento dei crediti
L’art. 3 del D.M. stabilisce i limiti minimi della proposta. Il pagamento parziale non può essere inferiore a:
- 100% per i crediti privilegiati di cui al n. 1 dell’art. 2778 c.c., tra cui rientrano integralmente i premi INAIL;
- 40% per i crediti privilegiati di cui al n. 8 dell’art. 2778 c.c., tra cui rientra il 50% degli accessori dei premi;
- 30% per i crediti chirografari, tra cui rientra il restante 50% degli accessori.
Ne deriva che:
- i premi assicurativi devono essere sempre soddisfatti integralmente;
- gli accessori di legge devono essere soddisfatti per il 50% nella misura minima del 40% e per il restante 50% nella misura minima del 30%.
La proposta può prevedere anche il pagamento dilazionato fino a un massimo di 60 rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione. La circolare richiama inoltre il principio per cui il trattamento offerto ai crediti tributari o contributivi privilegiati non può essere inferiore a quello riservato ai creditori di grado inferiore o omogeneo, mentre per i crediti chirografari non è consentito un trattamento differenziato rispetto agli altri creditori chirografari, salvo suddivisione in classi più favorevoli.
Condizioni di accettazione da parte dell’INAIL
L’art. 4 del D.M. richiede che l’accordo sia essenziale per la continuità dell’impresa e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto del rilievo economico-sociale dell’impresa nel territorio. Oltre a tale requisito, devono ricorrere:
- idoneità dell’attivo a soddisfare i crediti, eventualmente anche mediante garanzie;
- riconoscimento formale e incondizionato del credito previdenziale, con rinuncia a tutte le eccezioni che possano incidere sulla sua esistenza e azionabilità;
- correntezza dei pagamenti dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta.
La circolare precisa che l’idoneità dell’attivo deve risultare dalla relazione del professionista; le garanzie vanno valutate caso per caso, specie nelle ipotesi di rateazione fino a 60 rate; la dichiarazione di riconoscimento del debito deve essere contenuta nella proposta; la correntezza riguarda tutti i pagamenti dovuti dopo la presentazione dell’istanza.
Revoca dell’accordo
Il mancato rispetto degli obblighi pattuiti comporta la revoca dell’accordo. La revoca interviene:
- se si accerta il mancato o inesatto pagamento delle somme stabilite per il pagamento parziale;
- se non viene rispettato il piano di rateazione.
La circolare richiama altresì le norme della legge fallimentare in tema di esecuzione del concordato preventivo, sorveglianza del commissario giudiziale e possibilità di risoluzione per inadempimento.
Presentazione della proposta e competenza territoriale
La proposta deve essere presentata all’Agente della riscossione e alla Sede INAIL competente per territorio. La competenza è individuata in base alla sede legale dell’impresa e al codice ditta; se la proposta viene trasmessa tramite l’Agente della riscossione, si considera validamente presentata alla Sede, con decorrenza dei termini dall’effettiva conoscenza dell’istanza da parte dell’Istituto. Se la proposta giunge a una Sede non competente, questa deve trasmettere immediatamente la documentazione alla Sede competente.
La proposta deve essere sottoscritta dal debitore e contenere:
- codice ditta;
- dati anagrafici dell’impresa, compreso il codice fiscale, e del legale rappresentante;
- elementi utili a valutare essenzialità dell’accordo, continuità aziendale, tutela occupazionale e rilievo territoriale;
- ammontare e tipologia dei debiti oggetto di proposta, con indicazione dei limiti proposti e del numero di rate;
- tempi di pagamento ed eventuali garanzie;
- dichiarazione di riconoscimento dei debiti e rinuncia ad azioni ed eccezioni.
Per accelerare l’istruttoria è consigliata l’allegazione di una "Stampa dei titoli" aggiornata. Per le cartelle esattoriali, l’Agente della riscossione rilascia certificazione dei debiti iscritti a ruolo scaduti o sospesi, con indicazione separata di tributi, contributi, premi, sanzioni civili, interessi di mora, aggi e spese.
Fase istruttoria presso la Sede
La Sede competente protocolla la proposta e verifica regolarità e completezza della documentazione. Se mancano dati o documenti essenziali, richiede integrazioni al debitore e, per conoscenza, all’Agente della riscossione, assegnando 5 giorni con avviso di inammissibilità in caso di mancato riscontro.
Se la proposta è completa, la Sede avvia l’istruttoria di merito e ricostruisce la situazione debitoria sulla base degli atti disponibili. La verifica della posizione contributiva e assicurativa va svolta con le stesse modalità utilizzate ai fini del DURC, prestando attenzione anche alle sanzioni civili collegate ai titoli principali. Per i premi scaduti non iscritti a ruolo, le sanzioni civili vanno calcolate alla data della proposta, con aggiornamento fino all’omologazione.
La Sede deve verificare anche:
- correttezza e attualità dei crediti iscritti a ruolo e non iscritti a ruolo;
- eventuali compensazioni, se risultano somme a credito anche di modesto ammontare;
- rispetto dei limiti minimi di cui all’art. 3 del D.M. e del numero massimo di 60 rate.
Va inoltre acquisita una relazione dell’Agente della riscossione sullo stato della riscossione coattiva, sul contenzioso eventualmente in corso e sulle azioni cautelari o esecutive, con particolare riferimento alle ipoteche e ai relativi estremi, grado, passività anteriori e valore del cespite.
Fase decisoria regionale
Conclusa l’istruttoria, la Sede trasmette al Direttore Regionale la proposta con relazione istruttoria, indicando l’accoglimento o il diniego. Il Direttore Regionale valuta la convenienza della proposta e adotta un atto motivato di accoglimento o rigetto, che deve essere comunicato alla Sede competente.
In caso di diniego, devono essere esposti i motivi ostativi, ad esempio il superamento dei limiti minimi fissati dal D.M. La circolare raccomanda una valutazione attenta del rispetto delle regole di cui all’art. 182-ter, anche mediante esame comparativo del trattamento riservato agli altri creditori. Se è previsto il pagamento dilazionato, può essere richiesta garanzia personale o reale in relazione all’entità del debito e al numero delle rate.
L’atto finale deve riportare analiticamente i crediti che saranno pagati e quelli oggetto di rinuncia, compresi gli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, con gli estremi delle cartelle esattoriali, per gestire correttamente i rapporti successivi con l’Agente della riscossione.
Fasi successive: voto, sottoscrizione, sospensione delle azioni e aggio
Per i crediti tributari, nel concordato preventivo l’adesione o il diniego si esprimono con voto favorevole o contrario in adunanza dei creditori o con le modalità dell’art. 178, primo comma, l.f.; per i tributi non iscritti a ruolo decide il direttore dell’ufficio, mentre per i ruoli interviene l’Agente della riscossione. Le stesse regole si applicano ai crediti previdenziali: per premi e accessori non iscritti a ruolo vota il Direttore della Sede INAIL o un suo incaricato, mentre per i crediti iscritti a ruolo il voto è espresso dall’Agente della riscossione sulla base delle indicazioni della Sede.
Negli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, la determinazione favorevole del Direttore Regionale equivale a sottoscrizione dell’accordo per i crediti non iscritti a ruolo; per i crediti iscritti a ruolo l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione sulla base della comunicazione della Sede.
La circolare sottolinea che, nel concordato preventivo, le azioni cautelari ed esecutive sono sospese automaticamente dalla data di presentazione della proposta ai sensi dell’art. 168 l.f. Diversamente, nell’accordo di ristrutturazione la semplice presentazione della proposta non determina sospensione automatica, sicché la Sede deve adottare un apposito provvedimento da comunicare formalmente all’Agente della riscossione.
Quanto all’aggio, esso matura sulle somme iscritte a ruolo che saranno effettivamente pagate a seguito dell’accordo. Nel concordato, il pagamento dell’aggio è acquisito dall’Agente nei tempi e nei modi previsti dal concordato omologato; nell’accordo di ristrutturazione, il debitore deve impegnarsi a corrispondere l’aggio relativo alle somme dovute all’Agente della riscossione una volta definito e omologato l’accordo.
Monitoraggio e gestione transitoria
Nelle more delle implementazioni informatiche, i procedimenti devono essere gestiti con apposite evidenze cartacee. Le Direzioni Regionali devono trasmettere, a partire dal mese successivo all’emanazione della circolare, una relazione alla Direzione Centrale Rischi con il numero delle proposte pervenute, i casi inammissibili, quelli in istruttoria e le proposte accolte o respinte, con o senza garanzie, indicando importi e numero di rate.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti legittimati
L’accordo sui crediti previdenziali può essere proposto nell’ambito del concordato preventivo o delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. Possono presentarlo gli imprenditori soggetti a fallimento e concordato preventivo, con esclusione dei piccoli imprenditori che rientrano nei limiti patrimoniali, di ricavi e di debiti previsti dall’art. 1 l.f. La circolare ribadisce che l’istituto opera solo nei limiti dell’art. 182-ter e non in via analogica.
Oggetto della proposta e crediti coinvolti
Per INAIL la proposta può riguardare premi assicurativi e relativi accessori, cioè sanzioni civili e interessi. Sono ammissibili crediti assistiti da privilegio e crediti chirografari, sia iscritti a ruolo sia non iscritti a ruolo; possono rientrare anche crediti già contenziosi, purché sia prevista la rinuncia alle liti in caso di approvazione, nonché debiti oggetto di rateizzazione ordinaria. I crediti cartolarizzati INAIL sono ammessi perché retrocessi all’Istituto dopo la chiusura dell’operazione di cartolarizzazione.
Limiti economici, dilazione e ordine delle prelazioni
La proposta di pagamento parziale non può scendere sotto il 100% per i crediti privilegiati di primo grado, il 40% per i privilegiati di ottavo grado e il 30% per i chirografari. Per INAIL i premi devono essere sempre pagati integralmente, mentre gli accessori vanno trattati per metà come privilegiati e per metà come chirografari. È ammessa la dilazione fino a 60 rate mensili con interessi al tasso legale. La proposta deve comunque rispettare l’ordine legale delle cause di prelazione e il principio di parità di trattamento tra creditori della stessa posizione giuridica.
Condizioni di accettazione e revoca
L’adesione dell’ente presuppone che l’accordo sia essenziale per la continuità aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto del contesto territoriale. Sono inoltre richiesti: idoneità dell’attivo a soddisfare i crediti, eventuali garanzie, riconoscimento formale e incondizionato del debito e correntezza dei pagamenti successivi alla proposta. La revoca interviene se non sono rispettati i pagamenti dovuti o il piano di rateazione; la circolare richiama anche le regole fallimentari sulla risoluzione del concordato per inadempimento.
Procedura, istruttoria e decisione
La proposta va presentata all’Agente della riscossione e alla Sede INAIL competente per territorio, con la documentazione prevista dall’art. 161 l.f., compresa la relazione del professionista attestante veridicità dei dati e fattibilità del piano. La Sede verifica completezza e regolarità, può chiedere integrazioni entro 5 giorni e svolge l’istruttoria di merito sulla situazione debitoria e sulle procedure esecutive in corso. L’esito viene trasmesso al Direttore Regionale, che decide con atto motivato di accoglimento o diniego.
Effetti nelle fasi successive e monitoraggio
Nel concordato preventivo il voto sui crediti non iscritti a ruolo è espresso dal Direttore della Sede o da un suo incaricato, mentre per i crediti iscritti a ruolo decide l’Agente della riscossione sulla base delle indicazioni della Sede. Negli accordi di ristrutturazione l’assenso del Direttore Regionale equivale a sottoscrizione per i crediti non iscritti a ruolo, mentre per i ruoli interviene l’Agente della riscossione. La circolare precisa che nel concordato le azioni cautelari ed esecutive sono sospese automaticamente, mentre nell’accordo di ristrutturazione occorre un provvedimento formale della Sede. In attesa di supporti informatici, i procedimenti sono gestiti su base cartacea e le Direzioni Regionali devono inviare relazioni periodiche di monitoraggio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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