Circolare INAIL n. 70 del 21 dicembre 2009
Codice disciplinare per il personale delle aree con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna e riunisce in un unico testo il codice disciplinare applicabile al personale INAIL delle Aree A, B e C, includendo le novità introdotte dal d.lgs. 150/2009 e le norme contrattuali ancora vigenti. Vengono definiti destinatari, competenze sanzionatorie, termini procedurali, forme di pubblicità del codice e tutele economiche per il dipendente coinvolto nel procedimento disciplinare. Il documento precisa inoltre le modalità di trasmissione degli atti e l’entrata in vigore del nuovo codice dal 15 novembre 2009.
Codice disciplinare per il personale delle aree con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
Codice disciplinare per il personale delle Aree INAIL
La circolare n. 70 del 21 dicembre 2009 aggiorna il codice disciplinare applicabile al personale INAIL delle Aree A, B e C, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, integrando in un testo unico le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2009 e le disposizioni contrattuali ancora vigenti. Il documento ha la finalità di rendere più trasparente e consultabile la disciplina delle sanzioni e delle responsabilità disciplinari.
Quadro normativo di riferimento
Il testo richiama un ampio insieme di fonti normative e contrattuali, tra cui:
- d.lgs. n. 165/2001, articoli da 53 a 56;
- legge n. 300/1970, art. 7;
- legge n. 16/1992;
- legge n. 97/2001;
- art. 2106 c.c.;
- diversi CCNL del comparto degli enti pubblici non economici;
- delibera commissariale n. 841/2003;
- circolari INAIL n. 61/2003 e n. 48/2007;
- d.lgs. n. 150/2009.
Destinatari e decorrenza
Il codice disciplinare si applica:
- al personale delle Aree A, B e C con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989.
L’entrata in vigore è fissata al 15 novembre 2009.
Principali innovazioni del d.lgs. 150/2009
La circolare sintetizza le modifiche di maggiore rilievo introdotte dal decreto, che incidono sull’impianto precedente del procedimento disciplinare. In particolare, viene ridefinito il riparto di competenze, rafforzati i termini procedurali e ampliato l’ambito delle condotte sanzionabili.
Le principali novità riguardano:
- attribuzione al responsabile della struttura della competenza per le sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- competenza dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso nei casi in cui il responsabile non abbia qualifica dirigenziale o quando la sanzione sia più grave;
- obbligo di contestazione scritta degli addebiti entro venti giorni dalla conoscenza dei fatti, con convocazione del dipendente e preavviso minimo di dieci giorni;
- conclusione del procedimento entro sessanta giorni dalla contestazione, salvo termini diversi per le sanzioni più gravi;
- prosecuzione del procedimento disciplinare anche in pendenza di procedimento penale, salvo eccezioni;
- previsione di ulteriori ipotesi di licenziamento disciplinare;
- responsabilità disciplinare in caso di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno conseguente alla violazione degli obblighi di lavoro;
- abrogazione del ricorso ai collegi arbitrali di disciplina.
Soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni
Il sistema interno delle competenze viene così ricostruito:
- rimprovero verbale: responsabile della struttura;
- dal rimprovero scritto alla sospensione fino a dieci giorni: responsabile di struttura con qualifica dirigenziale oppure, se manca la qualifica dirigenziale, dirigente dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso;
- sospensione da undici giorni a sei mesi: dirigente dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso;
- sanzioni espulsive: Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane.
Aspetti procedurali per le sanzioni di competenza della struttura
Per le sanzioni gestite a livello di struttura, la circolare precisa che il rimprovero verbale può essere irrogato senza contestazione scritta preventiva. Tuttavia, ai fini della recidiva nel biennio, esso deve essere formalizzato con una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della struttura, recante data, descrizione dei fatti e indicazione dei doveri violati.
Per la contestazione degli addebiti da parte del responsabile con qualifica dirigenziale, il documento richiede che siano indicati:
- gli obblighi ritenuti violati;
- il tempo e il luogo dei fatti;
- il riferimento alle norme del codice disciplinare applicabili.
Trasmissione degli atti e adempimenti successivi
La circolare dispone che copia degli atti dei procedimenti disciplinari definiti presso le singole strutture sia trasmessa alla DCRU-Ufficio Disciplinare e Contenzioso. La trasmissione è necessaria per:
- le annotazioni sul foglio matricolare;
- le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica previste dalle norme vigenti.
Pubblicità del codice disciplinare
La pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell’amministrazione vale, a tutti gli effetti, come affissione all’ingresso della sede di lavoro, in conformità alla disciplina richiamata dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n. 150/2009.
Trattamento economico e garanzie difensive
Per garantire il diritto di difesa, il dipendente ha diritto a permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario a:
- prendere visione degli atti del procedimento disciplinare;
- estrarne copia;
- partecipare al contraddittorio presso l’Ufficio Disciplinare e Contenzioso.
In caso di partecipazione al contraddittorio presso tale Ufficio, spetta anche il trattamento di missione.
Diffusione della circolare
La circolare ordina che una copia sia notificata a tutto il personale dell’Istituto secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
Punti principali
Aggiornamento normativo e finalità della circolare
La circolare recepisce il d.lgs. 150/2009, pubblicato in G.U. il 31 ottobre 2009, che ha modificato profondamente la disciplina delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari nel pubblico impiego. Per garantire trasparenza e facile consultazione, il testo unifica innovazioni legislative e norme contrattuali ancora vigenti in un unico codice disciplinare.
Destinatari e decorrenza
Il codice disciplinare si applica al personale delle Aree A, B e C, sia con rapporto a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nonché al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989. Il codice entra in vigore dal 15 novembre 2009.
Riparto di competenze nelle sanzioni disciplinari
La competenza per il rimprovero verbale spetta al responsabile della struttura. Dal rimprovero scritto fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un massimo di dieci giorni, la competenza è del responsabile di struttura con qualifica dirigenziale oppure, se tale qualifica manca, dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso. Per sospensioni da undici giorni a sei mesi decide il dirigente dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso. Le sanzioni espulsive sono irrogate dal Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane.
Nuove regole procedurali e termini
Per le sanzioni fino a dieci giorni, il responsabile con qualifica dirigenziale deve contestare per iscritto gli addebiti entro venti giorni dalla conoscenza del fatto e convocare il dipendente con almeno dieci giorni di preavviso per il contraddittorio. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla contestazione, salvo termini diversi per le sanzioni più gravi. La violazione dei termini determina, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare e, per il dipendente, l’esercizio del diritto di difesa.
Ulteriori innovazioni introdotte dal d.lgs. 150/2009
La circolare evidenzia la possibilità di concludere il procedimento disciplinare anche in pendenza di procedimento penale, salvo casi particolari. Sono inoltre previste nuove ipotesi di infrazioni che possono comportare il licenziamento e una specifica responsabilità disciplinare quando l’amministrazione sia condannata al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di lavoro da parte del dipendente. È inoltre abrogata l’impugnazione delle sanzioni davanti ai collegi arbitrali di disciplina.
Formalizzazione del rimprovero verbale e trasmissione degli atti
Il rimprovero verbale può essere adottato senza preventiva contestazione scritta, ma ai fini dell’eventuale recidiva entro il biennio deve essere formalizzato con dichiarazione sottoscritta dal responsabile della struttura, contenente data, fatti addebitati e doveri ritenuti violati. Gli atti dei procedimenti disciplinari definiti presso le singole strutture devono essere trasmessi alla DCRU-Ufficio Disciplinare e Contenzioso per le annotazioni sul foglio matricolare e per le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica previste dalla legge.
Pubblicità del codice e tutele economiche
La pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale equivale all’affissione all’ingresso della sede di lavoro. Al dipendente è riconosciuto il diritto a permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario a visionare e copiare gli atti del procedimento disciplinare e a partecipare al contraddittorio presso l’Ufficio Disciplinare e Contenzioso; in tale ipotesi spetta anche il trattamento di missione.
Diffusione interna
La circolare dispone che copia del documento sia notificata a tutto il personale dell’Istituto secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 21 dic 2009Circolare INAIL n. 71 del 21 dicembre 2009
- Circolare · 14 dic 2009Circolare INAIL n. 68 del 14 dicembre 2009.
- Circolare · 30 nov 2009Circolare n. 65 del 30 novembre 2009.
- Circolare · 24 nov 2009Circolare n. 63 del 24 novembre 2009.
- Circolare · 21 gen 2010Circolare INAIL n. 2 del 21 gennaio 2010
- Circolare · 10 nov 2009Circolare n. 60 del 10 novembre 2009.
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →