Circolare INAIL n. 71 del 21 dicembre 2009
Codice disciplinare per il personale professionista e medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Norme disciplinari per i dirigenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna e coordina in un testo unico il codice disciplinare per il personale professionista e medico a tempo indeterminato e determinato, nonché le norme disciplinari per i dirigenti, recependo le novità del D.Lgs. 150/2009. Vengono disciplinate competenze, termini, procedure, pubblicità del codice e trattamento economico connesso al procedimento disciplinare, oltre alle nuove ipotesi sanzionatorie per i dirigenti. Il codice entra in vigore il 15 novembre 2009.
Codice disciplinare per professionisti e medici e norme disciplinari per i dirigenti
Codice disciplinare per professionisti e medici e norme disciplinari per i dirigenti
La circolare aggiorna il codice disciplinare applicabile al personale professionista e medico dell’Istituto, a tempo indeterminato e determinato, e coordina le norme disciplinari per i dirigenti con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2009. Il testo unico così predisposto integra fonti legislative, contrattuali e regolamentari al fine di rendere più chiaro il sistema sanzionatorio, le competenze interne e le procedure da seguire.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama un ampio quadro di riferimenti, tra cui il D.Lgs. 165/2001, il Codice civile, lo Statuto dei lavoratori, la normativa sul procedimento penale e disciplinare e diversi CCNL e atti interni dell’Istituto. L’intervento si rende necessario a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 31 ottobre 2009, del D.Lgs. 150/2009, che incide in modo rilevante su sanzioni, responsabilità e procedure disciplinari dei dipendenti pubblici.
Destinatari e decorrenza
Il codice disciplinare si applica al personale professionista e medico con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La circolare precisa che il codice disciplinare entra in vigore dal 15 novembre 2009.
Principali innovazioni del D.Lgs. 150/2009
La circolare sintetizza le modifiche più significative apportate dalla riforma. In particolare:
- la competenza per l’irrogazione delle sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un massimo di dieci giorni è attribuita al responsabile della struttura in cui è incardinato il dipendente;
- se il responsabile non ha qualifica dirigenziale, oppure se l’infrazione è punibile con sanzioni più gravi, la competenza passa all’Ufficio Disciplinare e Contenzioso;
- il responsabile con qualifica dirigenziale deve contestare per iscritto gli addebiti entro venti giorni dalla conoscenza dei fatti e convocare il dipendente con un preavviso di almeno dieci giorni;
- il procedimento disciplinare deve concludersi entro sessanta giorni dalla contestazione, salvo termini diversi per le sanzioni più gravi;
- la violazione dei termini comporta la decadenza dell’azione disciplinare per l’amministrazione oppure, per il dipendente, l’esercizio del diritto di difesa;
- il procedimento disciplinare può proseguire e concludersi anche se pende un procedimento penale, salvo casi particolari;
- sono introdotte ulteriori fattispecie sanzionabili con licenziamento;
- viene prevista la responsabilità disciplinare in caso di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi di servizio;
- è abrogata l’impugnazione delle sanzioni davanti ai collegi arbitrali di disciplina.
Riparto delle competenze disciplinari
La circolare definisce in modo puntuale i soggetti competenti a irrogare le sanzioni:
- rimprovero verbale: responsabile della struttura;
- dal rimprovero scritto alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni: responsabile di struttura con qualifica dirigenziale oppure, se la struttura è retta da un non dirigente, dirigente dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a sei mesi: dirigente dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso;
- sanzioni espulsive: Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane.
Regole procedurali per le sanzioni di competenza del responsabile di struttura
Per il rimprovero verbale non è prevista la preventiva contestazione scritta degli addebiti; tuttavia, ai fini dell’eventuale recidiva nel biennio, la sanzione deve essere formalizzata con una dichiarazione sottoscritta dal responsabile, recante data, descrizione dei fatti e indicazione dei doveri ritenuti violati.
Per la contestazione degli addebiti da parte del responsabile di struttura con qualifica dirigenziale, la circolare richiede che:
- sia effettuata entro venti giorni dalla conoscenza dei fatti;
- indichi gli obblighi asseritamente violati;
- riporti tempo e luogo dei fatti;
- richiami le norme del codice disciplinare relative all’infrazione contestata.
Inoltre, copia degli atti relativi ai procedimenti disciplinari conclusi presso le singole strutture deve essere trasmessa alla D.C.R.U. - Ufficio Disciplinare e Contenzioso per le annotazioni sul foglio matricolare e per le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica previste dalla normativa vigente.
Pubblicità del codice disciplinare
La circolare precisa che la pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell’amministrazione equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. Si tratta quindi della forma di pubblicità idonea a rendere il codice efficace nei confronti del personale.
Trattamento economico e tutela del diritto di difesa
Al professionista o medico spettano permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario a prendere visione degli atti del procedimento disciplinare ed estrarne copia, nonché per partecipare al contraddittorio presso l’Ufficio Disciplinare e Contenzioso. In tale ipotesi compete anche il trattamento di missione, espressamente riconosciuto per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa.
Norme disciplinari per i dirigenti
Il D.Lgs. 150/2009 introduce per la prima volta sanzioni disciplinari conservative applicabili anche alla dirigenza. La circolare evidenzia due ipotesi principali:
- il dirigente che, per ragioni di ufficio o di servizio, conosca informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare e rifiuti senza giustificato motivo la collaborazione richiesta, oppure renda dichiarazioni false o reticenti, è soggetto alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di quindici giorni;
- il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti a omissione o ritardo senza giustificato motivo degli atti del procedimento oppure a valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate sull’insussistenza dell’illecito, comportano per i dirigenti la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in misura proporzionata alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino a tre mesi per le infrazioni punibili con il licenziamento, oltre alla mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di sospensione.
Per i soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la medesima sanzione della sospensione, salvo diversa previsione del contratto collettivo. La circolare precisa infine che restano ferme, per le parti non contrastanti o non modificate dal D.Lgs. 150/2009, le disposizioni della deliberazione n. 516/2006 e della circolare n. 56/2006.
Diffusione interna della circolare
La circolare dispone che copia del provvedimento sia notificata a tutto il personale dell’Istituto secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
Punti principali
Finalità e quadro di aggiornamento normativo
La circolare nasce a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 150/2009, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. Per garantire trasparenza e facile consultazione, l’Istituto ha compendiato in un unico testo le innovazioni legislative e le norme contrattuali ancora vigenti, coordinandole con il sistema interno di competenze e articolazione delle strutture.
Destinatari e decorrenza
Il codice disciplinare si applica al personale professionista e medico con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La decorrenza indicata è il 15 novembre 2009.
Principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009
La circolare evidenzia che il decreto ha modificato in modo profondo l’ordinamento disciplinare: attribuzione al responsabile della struttura della competenza fino alla sospensione fino a 10 giorni; competenza dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso per sanzioni più gravi o nei casi in cui il responsabile non sia dirigente; contestazione scritta entro 20 giorni dalla conoscenza dei fatti; conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla contestazione; possibilità di proseguire il procedimento anche in pendenza di procedimento penale, salvo casi particolari; nuove fattispecie di licenziamento; responsabilità disciplinare per danno erariale da violazione degli obblighi lavorativi; abolizione dell’impugnazione dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina.
Riparto delle competenze sanzionatorie
Il sistema delle competenze è così articolato: rimprovero verbale al responsabile della struttura; dal rimprovero scritto alla sospensione fino a 10 giorni al responsabile di struttura con qualifica dirigenziale o, se privo di qualifica dirigenziale, al dirigente dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso; sospensione da 11 giorni a 6 mesi al dirigente dell’Ufficio Disciplinare e Contenzioso; sanzioni espulsive al Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane.
Procedure per le sanzioni di competenza del responsabile di struttura
Il rimprovero verbale può essere adottato senza previa contestazione scritta, ma deve essere formalizzato ai fini della recidiva con dichiarazione sottoscritta, datata e contenente descrizione dei fatti e dei doveri violati. La contestazione degli addebiti da parte del responsabile con qualifica dirigenziale deve avvenire entro 20 giorni dalla conoscenza dei fatti, indicando obblighi violati, tempo e luogo dell’evento e le norme del codice disciplinare applicabili. Gli atti dei procedimenti definiti presso le singole strutture devono essere trasmessi alla D.C.R.U. - Ufficio Disciplinare e Contenzioso per le annotazioni sul foglio matricolare e per le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica previste dalla normativa vigente.
Pubblicità del codice disciplinare
La circolare stabilisce che la pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell’amministrazione equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Tutela economica e diritto di difesa
Al professionista o medico spettano permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario a prendere visione degli atti del procedimento disciplinare ed estrarne copia, nonché per il contraddittorio presso l’Ufficio Disciplinare e Contenzioso. In caso di partecipazione al contraddittorio, compete anche il trattamento di missione per garantire il diritto di difesa.
Nuove norme disciplinari per i dirigenti
Il D.Lgs. 150/2009 introduce per la prima volta sanzioni conservative per il personale dirigente. È prevista la sospensione fino a 15 giorni per il dirigente che rifiuti senza giustificato motivo la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare o renda dichiarazioni false o reticenti su informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso. Inoltre, il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare per omissione, ritardo o valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate comporta per i dirigenti la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, oltre alla mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari al doppio del periodo di sospensione. Per i non dirigenti si applica la sospensione, salvo diversa previsione del contratto collettivo. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 516/2006 e della circolare n. 56/2006.
Diffusione interna
La circolare dispone che copia del provvedimento sia notificata a tutto il personale dell’Istituto secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
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