Sentenza n. 11428/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio e graduatorie di merito per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, nonché gli atti relativi ai punteggi attribuiti al ricorrente e ai candidati collocati utilmente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato in posizione non utile nello scrutinio per merito comparativo, ha dedotto l’erroneità del punteggio attribuitogli, in particolare per la valutazione annuale del 2018, per la potenzialità di sviluppo professionale, per le attività emergenziali, per l’elogio ricevuto e per i lavori originali prodotti. Ha inoltre contestato i punteggi attribuiti ai controinteressati Bonfiglio e Priori, lamentando disparità di trattamento, irragionevolezza, violazione dei criteri e delle circolari disciplinanti la procedura, mancato possesso dei requisiti da parte di uno dei candidati, valutazione di corsi e attività non conformi alle regole della selezione e omessa valutazione di documenti analoghi a quelli valorizzati per altri candidati. Con i motivi aggiunti ha contestato ulteriormente la valutazione di corsi di formazione, attività svolte nell’ambito di un master e lavori originali attribuiti a un controinteressato. Nel corso del giudizio il ricorrente è stato collocato a riposo e ha chiesto, in subordine, l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse alla domanda di annullamento, poiché il collocamento a riposo del ricorrente rendeva inutile l’eventuale reinserimento nella graduatoria del 2020; non ha invece dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la successiva promozione conseguita dal ricorrente in altra procedura non eliminava l’interesse alla pronuncia ai fini risarcitori. Esaminata quindi la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il TAR l’ha respinta. Ha ritenuto che, nelle procedure di scrutinio per merito comparativo, l’amministrazione disponga di ampia discrezionalità, anche tecnica, nella definizione e applicazione dei criteri di valutazione e che il sindacato giurisdizionale sia limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o incoerenza. Le spiegazioni fornite dall’amministrazione all’esito dell’istruttoria sono state ritenute idonee a giustificare la correzione del punteggio del 2018, la mancata attribuzione di ulteriori punti, la distinzione tra valutazione annuale e potenzialità di sviluppo professionale, la valutazione dei corsi, delle attività emergenziali, degli elogi e dei lavori originali, nonché i diversi punteggi attribuiti ai controinteressati. Il giudice ha escluso la disparità di trattamento, rilevando che essa presuppone la prova dell’assoluta identità delle situazioni comparate e che i percorsi professionali dei candidati erano differenti. Ha inoltre ritenuto non dimostrata l’illegittimità delle valutazioni relative ai requisiti e ai punteggi dei controinteressati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
nel caso in cui l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice può accertarne l’illegittimità ai fini risarcitori
La disposizione consente al giudice di esaminare l’illegittimità dell’atto, nonostante la sopravvenuta inutilità dell’annullamento, quando il ricorrente mantenga un interesse alla pronuncia ai fini risarcitori.
art. 41 c.p.a.
È stato richiamato nella precedente decisione di primo grado in relazione all’omessa notifica del ricorso a un controinteressato; la relativa sentenza è stata successivamente annullata con rinvio dal Consiglio di Stato.
art. 105, comma 1, c.p.a.
È stato applicato dal Consiglio di Stato per annullare la precedente sentenza e rinviare la causa al TAR.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, il ricorrente viene collocato a riposo o comunque perde il beneficio concreto conseguibile mediante l’annullamento dell’atto, la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la successiva attribuzione del medesimo beneficio mediante una diversa procedura non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere.
- Ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., qualora l’annullamento non sia più utile ma il ricorrente abbia formulato una richiesta espressa ai fini risarcitori, il giudice deve valutare l’illegittimità dell’atto impugnato e può respingerla nel merito.
- Nelle procedure di scrutinio per merito comparativo, la valutazione delle potenzialità professionali dei candidati costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, incoerenza o travisamento.
- La disparità di trattamento nelle valutazioni comparative può essere riconosciuta solo quando il ricorrente dimostri l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto; la mera attribuzione di punteggi diversi a candidati con percorsi professionali differenti non dimostra, di per sé, l’illegittimità della valutazione.
- Nelle procedure comparative, la valutazione della potenzialità di sviluppo professionale è autonoma rispetto alla valutazione annuale e può tenere conto del percorso complessivo, dell’impegno e dei risultati dei singoli candidati, senza essere necessariamente correlata alla maggiore anzianità di servizio.
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