Sentenza n. 1212/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Crotone che aveva respinto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo che i precedenti valorizzati dall’amministrazione risalivano alla fine degli anni Novanta e all’inizio degli anni Duemila, non avevano condotto a condanne e non costituivano sopravvenienze idonee a giustificare il mutamento della precedente valutazione di affidabilità, considerato che la licenza era stata rinnovata negli anni precedenti. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il provvedimento si fondava su due denunce per danneggiamento, una denuncia per ingiurie e minacce, tra il 1991 e il 2002, nonché su un deferimento all’autorità giudiziaria per detenzione illegale di un fucile da caccia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, in particolare, l’art. 43, comma 2, del r.d. n. 773/1931, che consente di negare la licenza quando il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio sull’affidabilità costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e può essere sindacato soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Ai fini del diniego non è necessario che i comportamenti siano sfociati in condanne penali o che sia stato accertato un effettivo abuso delle armi, essendo sufficiente una valutazione autonoma dell’amministrazione, anche fondata su elementi indiziari, orientata alla prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, il complesso delle denunce e del deferimento per detenzione illegale di un fucile è stato ritenuto idoneo a evidenziare un contegno violento e una potenziale inaffidabilità nell’uso delle armi. Il giudice ha inoltre escluso che il diniego di rinnovo fosse contraddittorio rispetto ai precedenti rilasci della licenza, poiché l’autorità di pubblica sicurezza può riesaminare le valutazioni già compiute e rivalutare circostanze precedentemente non considerate o nuovamente apprezzate. Gli elementi dovevano essere valutati complessivamente e non atomisticamente; tale valutazione è stata ritenuta ragionevole e adeguatamente motivata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11 r.d. n. 773/1931
salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] e possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta
La norma individua ipotesi di diniego obbligatorio e facoltativo delle autorizzazioni di polizia, consentendo una valutazione amministrativa della buona condotta del richiedente.
art. 43, comma 1, r.d. n. 773/1931
non può essere conceduta la licenza di portare armi
La disposizione prevede ipotesi di preclusione automatica al rilascio della licenza per determinate condanne o fattispecie.
art. 43, comma 2, r.d. n. 773/1931
La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
La disposizione attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere discrezionale di negare la licenza quando il richiedente non offra sufficienti garanzie di buona condotta e di uso non abusivo delle armi, anche in assenza di un accertato abuso o di una condanna penale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo di una licenza di porto d’armi può essere fondato sul giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi, senza che sia necessario l’accertamento di un effettivo abuso o l’esistenza di una condanna penale.
- La valutazione di affidabilità richiesta dall’art. 43, comma 2, del r.d. n. 773/1931 rientra nella discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto quando risulti manifestamente illogica, irragionevole o incoerente.
- Anche denunce e altri elementi non sfociati in condanna possono essere valorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza, purché siano valutati in modo complessivo e conducano ragionevolmente a ritenere non sufficientemente garantito il corretto uso delle armi.
- Il diniego di rinnovo di una licenza di porto d’armi non è di per sé contraddittorio rispetto ai precedenti rilasci, poiché l’autorità può riesaminare le valutazioni già compiute e rivalutare circostanze idonee a incidere sulla prognosi di affidabilità.
- Nel giudizio prognostico sull’affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, gli elementi rilevanti devono essere apprezzati secondo una valutazione complessiva e non atomistica, considerando la loro idoneità a evidenziare un serio rischio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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