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Provvedimento

Deliberazione n. 319 del 23/05/2024

Provvedimento del 23 maggio 2024

Garante Privacy319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica quattro provvedimenti urgenti adottati il 16 maggio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Badoo Trading Limited. La misura trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini, video o documenti informatici sessualmente espliciti riferiti alla persona interessata e destinati a rimanere privati. Il Garante conferma l'ingiunzione di adottare misure per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per dodici mesi a soli fini probatori e con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook/Meta, Telegram, Google e Badoo per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti su materiale sessualmente esplicito diffuso online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 23 maggio 2024, le determinazioni urgenti adottate il 16 maggio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Badoo Trading Limited. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativo al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l'art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica da parte del Garante.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e Badoo. In base alla verifica preliminare di compatibilità con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha emesso in via d'urgenza le determinazioni nn. 217-220 del 16 maggio 2024.

Misure ingiunte ai gestori delle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno disposto:

  • l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle relative piattaforme;
  • la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni formulate e la documentazione in atti, il Garante, riunito il 23 maggio 2024, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate. Il provvedimento ha quindi confermato il blocco della potenziale diffusione del materiale segnalato e la prescrizione di conservazione limitata ai soli fini probatori, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.

Punti principali

Origine della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e Badoo, per il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso.

Provvedimenti urgenti del 16 maggio 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d'urgenza le determinazioni nn. 217-220/2024, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e prescrivendo la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 23 maggio 2024 il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Badoo Trading Limited.

Finalità e contenuto delle misure

Le misure sono finalizzate a impedire l'eventuale ulteriore diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme digitali. La conservazione eventuale del contenuto, qualora acquisito in chiaro, deve avvenire soltanto per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure urgenti e blocco della diffusioneconservazione a fini probatori

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