Cassazione Penale, Sentenza n. 14474/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione relativamente al reato previsto dall'art. 336 c.p., deducendo violazione di legge: ha sostenuto che l'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità) non può essere applicato ai delitti degli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, e quindi l'assoluzione per non punibilità sarebbe errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Dopo la proposizione del ricorso, la Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui si riferisce ai reati degli artt. 336 e 337 c.p. Per effetto dell'art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, la dichiarazione di incostituzionalità opera dal giorno successivo alla pubblicazione (3 dicembre 2025), quindi i reati di cui agli artt. 336 e 337 non possono più essere considerati ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. Ne consegue che la censura del Procuratore generale, fondata sulla pretesa illegittimità dell'applicazione dell'art. 131-bis al caso concreto, è infondata e la sentenza impugnata non è viziata; pertanto il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità; il terzo comma era stato interpretato come escludente l'applicazione della causa ai reati degli artt. 336 e 337 c.p., ma la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo tale terzo comma nella parte relativa a 336 e 337, rendendo quindi applicabile la causa a tali reati dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale
art. 336 cod. pen.
Reato in oggetto nella sentenza: dopo la pronuncia della Corte costituzionale, non è più considerato automaticamente 'reato ostativo' alla causa di non punibilità per particolare tenuità in base al terzo comma dell'art. 131-bis
art. 337 cod. pen.
Analogamente all'art. 336, la parte del terzo comma dell'art. 131-bis che lo escludeva dall'applicazione è stata dichiarata incostituzionale, quindi non può più ostare all'applicazione della causa di non punibilità
art. 341-bis cod. pen.
Nel caso concreto il Tribunale ha assolto per questo reato perché 'il fatto non sussiste'; la decisione sulla non punibilità (art. 131-bis) non è stata centrale per tale capo, che è stato giudicato inesistente
art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953
Stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali non si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza: qui ha comportato che, dalla pubblicazione (3/12/2025), il terzo comma dell'art. 131-bis non può più essere invocato per escludere la causa di non punibilità rispetto agli artt. 336 e 337
Sentenza Corte costituzionale n. 172 del 20 ottobre 2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis c.p. nella parte relativa ai reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.; decisione determinante per l'esito del ricorso in cassazione, in quanto ha rimosso l'argomento di illegittimità su cui il Procuratore generale aveva fondato il ricorso
Massime di principio
- Una dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione che limita l'applicazione di una causa di non punibilità produce effetti operativi dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza costituzionale (art. 30 l. 87/1953).
- Se la Corte costituzionale rimuove la previsione che escludeva l'applicazione dell'art. 131-bis per determinati reati, quei reati non possono più essere considerati ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dopo la pubblicazione della decisione.
- In sede di ricorso per cassazione, se la questione normativa dedotta dal ricorrente è stata sopravvenientemente risolta da una sentenza costituzionale favorevole alla tesi resistente, la censura del ricorrente può risultare infondata e il ricorso va respinto.
- L'assoluzione per il vizio della non punibilità (art. 131-bis) e l'assoluzione per 'il fatto non sussiste' sono risultati distinti: l'eventuale incidenza di modifiche normative o costituzionali sull'applicabilità della non punibilità non incide sulle assoluzioni fondate sull'inesistenza del fatto.
- In casi analoghi è necessario verificare specificamente quali reati sono stati espressamente interessati da pronunce costituzionali; se una norma ostativa è stata dichiarata incostituzionale solo in parte, l'applicabilità dell'art. 131-bis va valutata alla luce di quella pronuncia e della data di sua pubblicazione.
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