Cassazione Civile, Ordinanza n. 19951/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento del corrispettivo per l'attività lavorativa che un soggetto assumeva di avere svolto quale Direttore Generale di un'agenzia regionale siciliana per il periodo dal 2 luglio 2009 a maggio 2012, con richiesta principale di euro 467.271,04 o, in subordine, di euro 337.473,52 sino all'1 settembre 2011. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo non provato lo svolgimento delle mansioni dedotte, anche in ragione dell'inoperatività dell'ente e della mancata costituzione dei suoi organi; in appello erano state inoltre ritenute inammissibili nuove prove documentali. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 60, comma 7, L.R. Sicilia n. 14/2006 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il decreto di nomina, il contratto individuale e la relazione del Commissario ad acta provassero instaurazione del rapporto e misura del compenso; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale affermato che le relazioni prodotte non attestavano l'attività svolta; 3) violazione dell'art. 1988 c.c., per mancato riconoscimento dell'effetto di ricognizione di debito; 4) violazione dell'art. 2700 c.c., per non avere attribuito fede privilegiata alla ricognizione proveniente da pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, inammissibile in sede di legittimità, soprattutto a fronte di una sentenza di merito doppia conforme. Ha inoltre affermato che la corte territoriale non aveva negato l'esistenza del contratto, ma aveva escluso la fondatezza della pretesa per mancata prova dell'adempimento della prestazione in un rapporto sinallagmatico; ha quindi escluso anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la doglianza investiva soltanto la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato, relativo al difetto di legittimazione passiva di uno degli assessorati regionali, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha condannato il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sull'inammissibilità delle doglianze, perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; inoltre, la Corte ha rilevato che la pretesa retributiva non poteva essere accolta in assenza di prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa dedotta.
Norme richiamate
art. 60, comma 7, L.R. Sicilia n. 14/2006
richiamato dal ricorrente per sostenere la debenza del compenso e la prova del rapporto, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha valorizzato invece il difetto di prova dell'attività svolta
art. 2697 c.c.
invocato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura, in concreto, chiedesse una rivalutazione delle prove di merito
art. 115 c.p.c.
la violazione è esclusa quando la doglianza riguarda solo la valutazione delle prove introdotte dalle parti, attività riservata al giudice di merito
art. 1988 c.c.
invocato per sostenere la valenza di ricognizione di debito; la Corte non ha accolto la tesi, ritenendo insindacabile la valutazione di merito sul contenuto dei documenti
art. 2700 c.c.
invocato per attribuire fede privilegiata alla pretesa ricognizione proveniente da pubblico ufficiale; la Corte ha escluso che il documento contenesse una ricognizione di debito
art. 116 c.p.c.
richiamato implicitamente nel ragionamento della Corte per affermare che la scelta e la ponderazione delle prove spettano al giudice di merito
art. 100 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di legittimazione passiva
art. 4 L.R. Sicilia n. 8/2017
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione alla legittimazione passiva
art. 60, comma 1, L.R. Sicilia n. 14/2006
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione alla legittimazione passiva
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; è invece inammissibile se si contesta soltanto il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- Quando la controversia riguarda un rapporto sinallagmatico, il pagamento del corrispettivo presuppone la prova dell'effettivo adempimento della prestazione dedotta; in mancanza di tale prova, la domanda può essere rigettata.
- L'interpretazione di atti amministrativi, atti unilaterali e contratti compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità: non basta contrapporre una lettura diversa, anche se astrattamente plausibile.
- La selezione delle prove, l'individuazione delle fonti del convincimento e la scelta di attribuire prevalenza ad alcuni elementi probatori spettano al giudice di merito e non sono rivalutabili in sede di legittimità.
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