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Sentenza

Sentenza n. 16860/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento/revoca - del provvedimento del Ministero del lavoro prot. n. 1881 del 18.02.2026, notificato in pari data, avente ad oggetto l’accoglimento/rigetto parziale dell’istanza di rettifica ex art. 10, comma 4, del dm n. 193/2008, del 28.10.2025; - del verbale di accertamento n. 11644/2025, del 23.10.2025, notificato in pari data, relativo al controllo della attività e dell’organizzazione dell’ITAL, ente promotore UIL, presso la sede zonale di Monaco di Baviera, redatto all’esito della visita ispettiva del Ministero del lavoro su sede estera;

Giustizia amministrativa202603932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di parziale rigetto dell’istanza di rettifica e verbale ispettivo, nella parte in cui hanno disposto la mancata attribuzione per l’intero 2025 del punteggio per attività e organizzazione della sede zonale di Monaco di Baviera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto di patronato)

Prevale il privato

La controversia

Il Patronato ha impugnato il provvedimento ministeriale del 18 febbraio 2026, che aveva parzialmente respinto la richiesta di rettifica del verbale di accertamento del 23 ottobre 2025, nonché il verbale nella parte in cui, a seguito di un’ispezione straordinaria presso la sede di Monaco di Baviera, aveva disposto la mancata attribuzione di qualsiasi punteggio per attività e organizzazione per tutto il 2025. L’accertamento riguardava la chiusura della sede per ferie pasquali dal 14 al 25 aprile 2025, comunicata al Consolato italiano ma non al Ministero. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione delle linee guida ispettive, assunte come autovincolo, per omessa comunicazione dell’avvio dell’ispezione e ha contestato che il verbale indicasse giorno e ora delle verifiche e identificasse gli accertatori e la loro competenza. Con il secondo motivo ha sostenuto che gli obblighi di comunicazione previsti dal d.m. n. 193/2008 non riguardassero chiusure temporanee per ferie e che, in ogni caso, non fosse venuto meno il requisito organizzativo. Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere per sproporzione e contraddittorietà, ritenendo la decurtazione integrale annuale sproporzionata rispetto alla mancata comunicazione della chiusura.

La decisione

Il TAR ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato gli atti limitatamente alla decurtazione del punteggio per l’intero 2025 della sede ispezionata. L’art. 9 del d.m. n. 193/2008 impone la comunicazione delle variazioni dei dati relativi agli operatori e agli orari di apertura, ma nel caso concreto non risultava provata una modifica dell’orario giornaliero o settimanale né che la chiusura temporanea per ferie avesse inciso sull’attività minima dovuta dalla sede. Pertanto l’ispezione non aveva accertato il mancato rispetto del requisito organizzativo previsto dall’art. 7, presupposto richiamato dagli atti per giustificare la decurtazione. La normativa non contemplava la sanzione applicata per la sola mancata comunicazione al Ministero della chiusura feriale; inoltre, la circolare ministeriale n. 1/2011 collegava la mancata attribuzione del punteggio alla carenza dei requisiti dell’art. 7 per oltre sedici settimane nell’anno, anche non continuative. Le censure relative alle modalità ispettive e alla proporzionalità sono rimaste assorbite. Spese compensate per la novità della vicenda e delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.m. 10 ottobre 2008, n. 193

    In definitiva l’accertamento effettuato dal Ministero non ha fatto emergere il mancato rispetto del requisito organizzativo di cui all’art. 7 del d.m. n. 193/2008, pur menzionato nei provvedimenti impugnati e che avrebbe potuto giustificare l’irrogazione di una sanzione quale quella qui gravata.

    La decurtazione del punteggio può essere giustificata dal mancato rispetto del requisito organizzativo previsto dall’art. 7, ma tale presupposto deve risultare dall’accertamento; la sola chiusura temporanea per ferie, senza prova che abbia inciso sull’attività minima, non lo dimostra.

  • art. 9 d.m. 10 ottobre 2008, n. 193

    L’obbligo di comunicazione si spiega in ragione dell’attività e dell’orario minimo di apertura della sede, ai fini del riconoscimento del punteggio. E, tuttavia, nel caso in esame non vi è prova alcuna che vi sia stata una modifica dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale, ma esclusivamente una chiusura per le ferie pasquali comunicata al Consolato.

    L’obbligo di comunicare le variazioni è funzionale alla verifica dell’attività e dell’orario minimo di apertura; la mancata comunicazione ministeriale di una chiusura temporanea per ferie non prova, da sola, una variazione dell’orario rilevante né il venir meno del requisito organizzativo.

  • Circolare ministeriale n. 1 del 13 gennaio 2011

    La Circolare 1/2011, peraltro, prevede il mancato riconoscimento del punteggio organizzativo “qualora si verifichi nell’anno solare la carenza dei requisiti di cui all’art. 7 per un periodo superiore a 16 settimane anche non continuative”.

    Il mancato riconoscimento del punteggio organizzativo per l’anno presuppone la carenza dei requisiti dell’art. 7 per oltre sedici settimane, anche non continuative; non basta la sola omissione della comunicazione di una chiusura feriale temporanea.

Massime di principio

  • La decurtazione del punteggio organizzativo di un istituto di patronato per il mancato rispetto dei requisiti di apertura richiede un accertamento effettivo della carenza del requisito previsto dall’art. 7 del d.m. n. 193/2008; non è sufficiente constatare una chiusura temporanea senza dimostrare che essa abbia inciso sull’attività minima dovuta.
  • L’obbligo previsto dall’art. 9 del d.m. n. 193/2008 di comunicare le variazioni dei dati organizzativi è funzionale alla verifica dell’attività e degli orari minimi delle sedi. La sola mancata comunicazione al Ministero di una chiusura temporanea per ferie non integra, in assenza di un’apposita previsione normativa, il presupposto per la decurtazione annuale del punteggio organizzativo.
  • Quando la disciplina collega la mancata attribuzione del punteggio alla carenza dei requisiti organizzativi per una durata minima determinata, la sanzione non può essere applicata sulla base di una condotta diversa, quale la sola omissione comunicativa, se questa non è prevista come autonomo presupposto sanzionatorio.

Come è indicizzato

RamiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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