Cassazione Penale, Sentenza n. 01448/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, a titolo di fungibilità, del periodo di carcerazione sofferto dal 25/02/2005 al 31/01/2007. La Corte di appello aveva respinto la richiesta ritenendo il fatto associativo contestato in forma "aperta" dal 25/02/2005 all'attualità e ancorando la cessazione del reato alla data della pronuncia di primo grado (16/10/2017), con la conseguente esclusione del riconoscimento per effetto della preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, c.p.p. Il ricorso in Cassazione denunciava carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale, in quanto non era stata accertata effettivamente la protrazione del reato associativo oltre il periodo oggetto della richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta insufficiente perché si è limitata a richiamare la data della sentenza di primo grado senza indicare se tale conclusione derivasse dall'accertamento compiuto dal giudice della cognizione o da autonoma valutazione esecutiva e senza esporre i dati e gli elementi che dimostrino la persistenza della partecipazione associativa oltre il periodo per cui si chiedeva la fungibilità. La Cassazione ha precisato che, nei reati permanenti contestati in forma aperta, il giudice dell'esecuzione deve esaminare la motivazione della sentenza di merito (e gli altri elementi a disposizione) per accertare la reale data di cessazione della condotta e non può dedurla meccanicamente dalla regola processuale che ancorerebbe la cessazione alla sentenza di primo grado; ha richiamato inoltre l'onere dell'accusa di dimostrare la protrazione della condotta e indicato esempi di elementi che possono dimostrare la cessazione (detenzione prolungata senza contatti, trasferimento, contrapposizione interna, ecc.).
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
art. 657, comma 4, del codice di rito
Richiamato dalla Corte territoriale per escludere il riconoscimento della fungibilità quando la cessazione del reato associativo è stata individuata dopo il periodo per il quale si chiedeva il riconoscimento; la Cassazione chiarisce che l'applicazione di tale regime richiede un effettivo accertamento della durata del reato permanente e non può fondarsi su un applicazione meramente formale della regola processuale.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la sentenza per vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria; la Corte ha dato rilievo a questa doglianza giudicando insufficiente la motivazione della Corte d'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata a limiti della riproduzione del motivo in Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti stabiliti da questa disposizione e valutato con riferimento alle censure ammesse.
Massime di principio
- Nel caso di reato permanente contestato in forma "aperta" il giudice dell'esecuzione non può automaticamente ancorare la cessazione della condotta alla data della sentenza di primo grado: deve verificare, sulla base della motivazione del giudice della cognizione e degli elementi a disposizione, se la partecipazione sia effettivamente protratta fino a quella data.
- La regola processuale che considera la permanenza cessata con la sentenza di primo grado non sostituisce l'accertamento dei fatti: l'accusa ha l'onere di provare la protrazione della condotta criminosa oltre il periodo iniziale, e il giudice dell'esecuzione deve valutare tale prova.
- La semplice detenzione dell'imputato non è di per sé elemento necessario e sufficiente per ritenere la persistenza della partecipazione all'associazione mafiosa; occorre considerare elementi oggettivi come l'assenza di contatti con il sodalizio, il trasferimento, comportamenti di contrasto interno o altri fatti che indichino il venir meno del vincolo associativo.
- In sede esecutiva, quando dalla sentenza di condanna non risulti espressamente la data di cessazione della condotta permanente, il giudice dell'esecuzione deve compiere un'analisi motivata e documentata degli elementi emersi nel giudizio di merito prima di applicare effetti rilevanti (es. esclusione della fungibilità, computo di periodi di carcerazione).
- Se la motivazione della corte territoriale è carente rispetto all'accertamento della durata del reato permanente, la sentenza è annullabile e il giudice dell'esecuzione deve riesaminare la questione con piena libertà valutativa nel rispetto dei principi indicati dalla Cassazione.
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