Deliberazione n. 504 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Viene confermato l’ordine di adottare misure immediate per bloccare la circolazione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l’eventuale copia acquisita in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di provvedimenti urgenti verso Facebook, Meta, Telegram, TikTok e Snap per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc., a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito riconducibile a un’ipotesi di c.d. revenge porn.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il proprio consenso. Il Garante richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere tali segnalazioni;
- il termine di 48 ore per decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica del Garante.
Provvedimenti urgenti del 7 agosto 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 386, 387, 388 e 389 del 7 agosto 2024, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme.
Le misure disposte consistono in:
- un ordine immediato di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e Snapchat;
- la trasmissione del materiale in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori.
Prescrizione di conservazione e garanzie
La conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro deve durare dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. Le piattaforme devono adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale conservato.
Ratifica finale
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica integralmente i provvedimenti urgenti adottati il 7 agosto 2024. Il provvedimento conclude dunque il procedimento confermando le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il provvedimento nasce da una segnalazione dell’interessato, protocollata e integrata presso il Garante, relativa a una possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy. Il Garante richiama il potere di intervento entro 48 ore e la disciplina interna che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, salva ratifica successiva.
Misure urgenti adottate verso le piattaforme
Con determinazioni del 7 agosto 2024, il dirigente facente funzioni ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e Snapchat. Il materiale era stato trasmesso in formato hash, al fine di agevolarne il contrasto alla diffusione.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 29 agosto 2024 il Garante ratifica integralmente i provvedimenti urgenti nn. 386/2024, 387/2024, 388/2024 e 389/2024 adottati il 7 agosto 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate.
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