Sentenza n. 5478/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi stagionale a motivi di lavoro subordinato emesso e notificato in data 13.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato con la presentazione della domanda oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso per lavoro stagionale rilasciato il 12 ottobre 2023 e scaduto il 12 ottobre 2024, aveva presentato il 10 febbraio 2025 domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato, allegando una proposta contrattuale. Dopo il preavviso di rigetto dell’8 settembre 2025, aveva contestato che l’art. 24 d.lgs. 286/1998 non stabilisse un termine decadenziale né imponesse la perdurante validità del permesso; aveva inoltre richiamato i requisiti sostanziali di lavoro regolare per almeno tre mesi e di offerta di lavoro subordinato, la giurisprudenza contraria a un diniego fondato sulla sola scadenza e l’inapplicabilità generale della circolare ministeriale relativa ai flussi 2024. Deduceva anche difetto di istruttoria e motivazione e mancato effettivo esame delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; indicava infine l’aggiornamento della modulistica e la continuità dell’inserimento lavorativo come circostanze rilevanti. La Prefettura aveva respinto l’istanza il 13 novembre 2025 perché il permesso era scaduto da oltre sessanta giorni. L’Amministrazione sosteneva che il termine di tolleranza di sessanta giorni si ricavasse dagli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 e dalla circolare ministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha accolto la censura di violazione dell’art. 24 d.lgs. 286/1998: la norma applicabile non fissa un termine decadenziale decorrente dalla scadenza del permesso e la sola scadenza non è causa ostativa automatica alla conversione. Ha accolto anche la censura di difetto di istruttoria e motivazione: l’Amministrazione si è limitata al dato cronologico, senza verificare lo svolgimento di attività stagionale regolare per almeno tre mesi, la concreta offerta di lavoro subordinato, l’inserimento lavorativo e gli altri eventuali requisiti, né confrontarsi effettivamente con le osservazioni dell’interessato. Ha ritenuto fondata la contestazione relativa alla circolare n. 1695/2024, circoscritta al contesto dei flussi 2024 e priva della capacità di introdurre un termine decadenziale generale o di innovare la legge. La dedotta giustificazione del ritardo per l’aggiornamento della modulistica non era decisiva, ma confermava la necessità di una valutazione sostanziale. Il potere amministrativo può essere nuovamente esercitato: la Prefettura dovrà riesaminare l’istanza valutando in concreto i requisiti di legge e senza attribuire alla sola scadenza efficacia preclusiva automatica. Spese integralmente compensate. Confermata l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidati al difensore euro 1.200,00, oltre accessori se dovuti, a carico dell’Erario.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione, nel testo applicabile alla fattispecie, non prevede espressamente che la domanda debba essere presentata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, né entro un termine decadenziale fisso decorrente da tale scadenza.
La domanda di conversione non è soggetta, in base a questa disposizione, a un termine decadenziale coincidente con la scadenza del permesso o decorrente da essa; la valutazione deve concentrarsi sui requisiti sostanziali previsti per la conversione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la natura decadenziale del termine “non appare coerente con il sistema”, poiché l’art. 5, comma 5, del t.u. impone di tenere conto degli elementi sopravvenuti favorevoli e delle irregolarità amministrative sanabili, escludendo che il solo dato temporale possa assurgere a causa ostativa automatica.
La valutazione della posizione dello straniero deve considerare gli elementi sopravvenuti favorevoli e le irregolarità sanabili; il mero decorso del tempo non può operare automaticamente come ragione ostativa.
art. 10-bis l. 241/1990
Tale obbligo emerge sia dall’art. 24 del d.lgs. n. 286 del 1998, sia dal principio generale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che impone all’Amministrazione di confrontarsi effettivamente con le osservazioni dell’interessato, dando conto delle ragioni del loro mancato accoglimento.
Nel procedimento di conversione l’Amministrazione deve esaminare effettivamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e motivare le ragioni per cui non le accoglie.
artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, va confermata l’ammissione provvisoria già disposta dalla competente Commissione con decreto pubblicato il 15 maggio 2026, risultando sussistenti i presupposti di cui agli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La sussistenza dei presupposti indicati dagli artt. 76 e 79 giustifica la conferma definitiva dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non può essere negata per il solo fatto che il titolo sia scaduto al momento della domanda: l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non stabilisce un termine decadenziale collegato alla scadenza.
- Quando la sola scadenza del permesso non costituisce causa ostativa automatica, l’Amministrazione deve istruire e valutare i requisiti sostanziali della conversione, compresi lo svolgimento di lavoro stagionale regolare per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto subordinato, oltre agli altri requisiti applicabili.
- La circolare amministrativa, avendo natura interna, non può introdurre un termine decadenziale generale non previsto dalla legge né restringere diritti o facoltà riconosciuti dalla fonte primaria; una circolare riferita a uno specifico contesto amministrativo non può essere applicata come preclusione generale alla conversione.
- Nel procedimento avviato con preavviso di rigetto, l’Amministrazione deve confrontarsi effettivamente con le osservazioni dell’interessato e indicare le ragioni del loro mancato accoglimento.
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