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Sentenza

Sentenza del 31/01/2019 n. 2850 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto l'appello del contribuente e consentito l'utilizzo in giudizio di fatture emesse, richieste dall'Ufficio mediante questionario ma non trasmesse tempestivamente. L'Amministrazione ha sostenuto che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, la mancata esibizione o trasmissione della documentazione richiesta comporta la sua inutilizzabilità, indipendentemente dall'esistenza di un intento doloso di occultamento. Ha inoltre dedotto che l'utilizzo tardivo dei documenti è possibile soltanto se il contribuente deposita la documentazione con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dichiara contestualmente che l'omissione è dipesa da una causa a lui non imputabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha chiarito che la disciplina dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 si applica alla semplice mancata esibizione o trasmissione della documentazione richiesta, senza che sia necessario provare un occultamento doloso. L'intento doloso rileva invece nella diversa ipotesi del rifiuto di esibizione disciplinata dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972. La documentazione tardivamente prodotta può essere recuperata soltanto se il contribuente allega e dichiara tempestivamente una causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente una generica affermazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3-5, nella numerazione vigente e previgente

    Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente... Le cause di inutilizzabilità non operano se il contribuente deposita la documentazione con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.

    La mancata risposta a una richiesta documentale dell'Amministrazione comporta, in linea generale, l'inutilizzabilità della documentazione non esibita, senza necessità di dimostrare un comportamento doloso. La documentazione può essere recuperata se il contribuente la produce tempestivamente nel primo grado e dimostra o allega specificamente che il ritardo dipende da una causa non imputabile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, punti 3 e 4, e ultimo comma

    La norma rinvia alla disciplina dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'inottemperanza agli inviti dell'Ufficio alla produzione di dati e documenti.

    In materia IVA valgono analoghi effetti di inutilizzabilità per la documentazione richiesta e non trasmessa, con la medesima possibilità di recupero in caso di causa non imputabile al contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento.

    La norma riguarda una fattispecie diversa e più grave, ossia il rifiuto cosciente, l'occultamento o la sottrazione volontaria della documentazione. In tale ipotesi opera una definitiva inutilizzabilità, senza il meccanismo di recupero previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, comma 3

    Le questioni relative ai poteri del giudice tributario e alla rideterminazione della pretesa impositiva erano state dedotte dall'Agenzia nel quarto motivo, dichiarato assorbito dopo l'accoglimento dei primi tre.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria richiede documenti mediante questionario o invito formale, il contribuente deve rispondere integralmente e tempestivamente: la mancata produzione può rendere inutilizzabili i documenti successivamente depositati.
  • Per l'inutilizzabilità prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 non è necessario dimostrare che il contribuente abbia agito con dolo; sono sufficienti la richiesta regolare dell'Ufficio e la mancata esibizione o trasmissione.
  • La produzione tardiva è recuperabile solo se il contribuente deposita i documenti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dichiara contestualmente, indicando concretamente le ragioni, che il ritardo è dipeso da una causa non imputabile.
  • L'avviso dell'Ufficio deve informare il contribuente della possibile inutilizzabilità della documentazione non prodotta; tale avvertimento costituisce un presupposto essenziale dell'effetto sanzionatorio.
  • Occorre distinguere la semplice omissione o inerzia, disciplinata dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, dal rifiuto doloso o occultamento disciplinato dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972. La seconda ipotesi comporta conseguenze più severe e, in particolare, la definitiva inutilizzabilità della documentazione.

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