Cassazione Penale, Sentenza n. 18378/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato l'istanza di accertamento dell'impossibilità/inesigibilità della collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter collegata a richiesta di permesso premio. Tornicchio, condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e strage aggravata, lamentava vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe deciso con argomentazioni apodittiche, senza considerare la mancanza di prova di collegamenti attuali con la criminalità e la revoca di misure di prevenzione applicate a terzi (fratelli Rosario e Nicola).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza era competente per l'accertamento incidentale dell'impossibilità/inesigibilità/irrilevanza della collaborazione e che tale accertamento è limitato ai fatti e alle responsabilità oggetto della condanna. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui Tornicchio, avendo ruolo non marginale nella cosca e conoscenze produttive di ulteriori elementi informativi, non ha fornito prove specifiche a dimostrare l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione. La censura sulla mancanza di accertamento dei 'collegamenti attuali' è stata ritenuta estranea al tema dell'istruttoria incidentale. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenuti e internati per tali delitti solo nei casi in cui costoro collaborino con la giustizia a norma del successivo art. 58-ter. Il comma 1-bis dispone che i predetti benefici possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione, a condizione che i condannati "dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti"
La norma limita l'accesso ai benefici per i reati 4-bis: in assenza di collaborazione, sono richieste specifiche evidenze aggiuntive che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità. La Corte riconosce che l'accertamento incidentale sulla collaborazione considera i fatti della condanna e l'eventuale patrimonio conoscitivo del condannato.
art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Procedura per l'accertamento della collaborazione (o della sua impossibilità/inesigibilità/irrilevanza) devoluta al Tribunale di Sorveglianza; in ambito incidentale il Tribunale valuta se vi siano fatti non completamente accertati che il condannato potrebbe chiarire.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (art. 1, comma 1, lett. a) e art. 3, comma 2)
"i predetti benefici possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione..." e disposizioni transitorie che regolano i delitti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto
La disciplina modificata (comma 1-bis) e la norma transitoria prevedono eccezioni per i condannati anteriori alla riforma: in presenza di limitata partecipazione o integrale accertamento dei fatti la collaborazione può essere considerata impossibile, purché siano acquisiti elementi che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e all'ammenda (importo equitativamente fissato).
codice penale, artt. 62, 114, 116 (richiamati nella norma transitoria)
Riferimenti alle circostanze attenuanti e alle norme sulle conseguenze della condanna utili alla valutazione della transitorietà e delle eccezioni all'obbligo di collaborazione.
Massime di principio
- L'accertamento incidentale dell'impossibilità/inesigibilità/irrilevanza della collaborazione devoluto al Tribunale di Sorveglianza si limita ai fatti e alle responsabilità oggetto della condanna; l'assenza di 'collegamenti attuali' è valutata separatamente nell'istruttoria principale per l'accesso al beneficio.
- Il detenuto ha l'onere di allegazione: deve indicare elementi specifici che dimostrino l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione; affermazioni generiche e critiche apodittiche non sono sufficienti.
- Il ruolo effettivo svolto nell'organizzazione (non marginale) e il relativo patrimonio conoscitivo possono legittimamente portare il giudice a ritenere che la collaborazione non sia impossibile o inesigibile se il condannato non ha fornito indicazioni utili.
- Per i reati commessi prima della riforma del 31/10/2022 valgono disposizioni transitorie che consentono talune eccezioni, ma sempre a condizione che siano forniti elementi che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
- Contestare la motivazione richiede in Cassazione la specificazione dei punti di rottura logico-giuridica: la semplice qualificazione dell'ordinanza come 'apodittica' senza provare l'errore logico-giuridico rende il ricorso inammissibile.
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