Sentenza n. 12172/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 9425/2020, pubblicata in data 9 settembre 2020, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 10843/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9425/2020, che aveva annullato il diniego di riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 9425/2020. La sentenza da eseguire aveva annullato, per difetto di motivazione, il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo abilitativo estero, imponendo una nuova valutazione conforme agli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007, agli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il ricorrente ha sostenuto che, nonostante l'annullamento, l'Amministrazione non aveva adottato un nuovo provvedimento finale sulla domanda né svolto l'indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali acquisite nel percorso formativo estero. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'actio iudicati, rilevando che la sentenza da eseguire non era sospesa e che l'appello proposto contro di essa era stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato per mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza nel termine annuale. In assenza di prova dell'esecuzione e di contestazioni dell'Amministrazione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. L'esecuzione richiede il riesame dell'originaria istanza di riconoscimento e lo svolgimento di un'indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite nel percorso formativo estero, salvo che tali attività siano già state compiute. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, per i successivi sessanta giorni e senza compenso. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissata in euro 50 per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla scadenza dei termini assegnati, con limite massimo di euro 3.000, in ragione della funzione compulsiva della misura e per evitare una locupletazione sproporzionata del privato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Prevedono i presupposti e gli strumenti del giudizio di ottemperanza; il giudice ha ritenuto azionabile il giudicato non sospeso e non eseguito dall'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora svolge funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela; deve essere determinata in misura non manifestamente iniqua e può essere assoggettata a un limite massimo per evitare una sproporzionata locupletazione.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'adozione di misure idonee a sollecitare l'esecuzione del giudicato.
art. 81, comma 1, c.p.a.
La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza nel termine annuale ha determinato la perenzione dell'appello contro la sentenza oggetto di ottemperanza.
artt. 16, 17, 18 e 19 d.lgs. n. 206/2007
Impongono, secondo il giudicato da eseguire, la valutazione e comparazione delle competenze professionali maturate nel percorso formativo estero ai fini del riconoscimento del titolo.
artt. 11 e 13 direttiva 2005/36/CE
Sono richiamati dal giudicato quale parametro della valutazione delle competenze e della motivazione del provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale estera.
direttiva 2013/55/CE
Ha modificato la direttiva 2005/36/CE, richiamata quale ulteriore parametro della nuova valutazione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'annullamento di un diniego per difetto di motivazione impone all'Amministrazione di riesaminare l'istanza e adottare un nuovo provvedimento conforme ai vincoli conformativi stabiliti dalla sentenza, senza che sia necessaria una diretta attribuzione del bene della vita se il giudicato ha disposto il riesercizio del potere.
- L'Amministrazione non dà esecuzione a una sentenza di annullamento quando, dopo la caducazione del diniego, non adotta un nuovo provvedimento finale sulla domanda e non svolge le attività istruttorie e valutative specificamente imposte dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e stabilire che il commissario operi, previa richiesta dell'interessato, nel termine decorrente dalla scadenza assegnata all'Amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata per ogni giorno di ritardo e accompagnata da un limite massimo; la misura deve conservare funzione compulsiva e sanzionatoria dell'inottemperanza, senza trasformarsi in una fonte di arricchimento sproporzionato del privato.
- In sede di ottemperanza, quando il giudicato impone il riesercizio del potere amministrativo, il giudice dell'esecuzione può ordinare le attività necessarie al riesame, mentre la fondatezza sostanziale della pretesa e i relativi presupposti non possono essere nuovamente sindacati oltre i limiti risultanti dal giudicato.
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