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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12792/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza di Cassazione che aveva ritenuto valida e conoscibile la comunicazione del licenziamento intimato il 21.7.2014; Alfano deduce errore di percezione ex art. 395 n.4 c.p.c. sostenendo che dalle prove testimoniali risultava la mancata affissione, sulla porta della sua abitazione, dell'avviso di deposito dell'atto alla casa comunale e che tale elemento avrebbe reso non conoscibile il provvedimento.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato i requisiti stringenti dell'errore rilevante ex art. 395 n.4 c.p.c. (deve essere manifesto, evidente solo dal confronto con gli atti e decisivo ai fini della sentenza) e ha ritenuto che tali requisiti non ricorrono. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente rilevato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, della mancata impugnazione della disposizione relativa alla presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.) e che la natura del licenziamento come atto unilaterale recettizio rende sufficiente l'acquisizione della conoscenza del provvedimento. In ogni caso la Corte ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità gli accertamenti di fatto svolti nei gradi di merito (tra cui l'affissione), che non possono essere rimesse in causa con il rimedio della revocazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e degli importi per il contributo unificato eventualmente dovuti.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, codice di procedura civile

    La Corte ricorda che l'errore rilevante ai sensi di questa norma deve essere un errore di percezione dei fatti manifesto, evidente dal solo raffronto tra sentenza e atti, decisivo per la decisione e non riconducibile ad attività interpretativa o valutativa.

  • art. 1335 codice civile

    La disposizione è stata richiamata come criterio di presunzione di conoscenza di atti recettizi (quali il licenziamento); la Corte ha osservato che tale norma non era stata impugnata in cassazione e che, pertanto, l'argomentazione sulla conoscibilità del provvedimento era rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 140 codice di procedura civile

    Richiamato nella sentenza impugnata come riferimento normativo collegato alle questioni sulla notifica, ma la Corte ha osservato che il ricorso per cassazione non si era focalizzato sulle questioni decisive connesse alla natura dell'atto (recettizio) e alla presunzione di conoscenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Applicata in tema di contributo unificato: la Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento, a carico del ricorrente, dell'importo previsto per il contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto/modificato il regime del contributo unificato richiamato dalla decisione (collegamento all'art. 13 del D.P.R. 115/2002).

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Menziionato rispetto al deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero che ha partecipato al procedimento.

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di percezione ex art. 395 n.4 c.p.c. è applicabile solo per errori di fatto manifesto, evidente dal confronto tra sentenza e atti, e decisivi per l'esito: prove testimoniali ordinarie raramente bastano se i fatti sono già stati dibattuti e valutati.
  • Le valutazioni di fatto e gli accertamenti probatori effettuati nei gradi di merito (affidamento sui testimoni, accertamenti di affissione, ecc.) sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità e difficilmente possono essere annullati tramite revocazione.
  • Quando il titolo della controversia riguarda la conoscenza di un atto recettizio (es. licenziamento), la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. può rendere irrilevanti vizi formali della notifica: per impugnare efficacemente in cassazione è necessario aver contestato espressamente e specificamente l'applicazione di tale presunzione o aver dimostrato in modo incontrovertibile l'inesistenza della conoscenza.
  • Per evitare il rigetto per inammissibilità, il ricorrente deve articolare censure giuridiche specifiche e decisive, non limitarsi a rilievi di fatto già posti in discussione nei gradi precedenti; la revocazione non è un mezzo per riaprire il normale sindacato in Cassazione sui fatti.
  • Il mancato successo del ricorrente in sede di revocazione può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento di ulteriori contributi unificati previsti dalla normativa vigente.

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