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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1062

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP)

Normativa europea32020R1062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione conferisce la protezione, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al nome "Csopak" / "Csopaki" come DOP. La decisione segue l’esame della domanda presentata dall’Ungheria e la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale, senza che siano state presentate opposizioni. Il regolamento dispone inoltre la sua entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Conferimento della protezione e registrazione come denominazione di origine protetta (DOP) del nome "Csopak" / "Csopaki" per un vino ungherese.

Ambito di applicazione

Si applica al nome geografico "Csopak" / "Csopaki" quale denominazione di origine protetta relativa al settore vitivinicolo, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; il regolamento riguarda la protezione del nome nel registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non risultano esclusioni specifiche nel testo fornito.

Protezione del nome "Csopak" / "Csopaki" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione dà attuazione all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, conferendo la protezione al nome "Csopak" / "Csopaki" come denominazione di origine protetta. Il provvedimento conclude la procedura avviata dall’Ungheria per la registrazione del nome nel settore vitivinicolo.

Iter procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, circostanza che consente di procedere alla registrazione e alla protezione del nome.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 stabilisce in modo diretto che il nome "Csopak" / "Csopaki" (DOP) è protetto. La protezione va letta in collegamento con il registro delle denominazioni previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Protezione del nome "Csopak" / "Csopaki"

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Csopak" / "Csopaki" è protetto come DOP. La protezione è concessa in applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e comporta l’inserimento del nome nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

Esito della procedura di registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la Commissione procede alla protezione del nome.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturavinodenominazioni di origine protetteorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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