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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33684/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici già laureati e specializzati avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni statali e università chiedendo il riconoscimento di un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione, sostenendo che l'incremento del compenso previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, recepito effettivamente solo dal 2006-2007, dovesse essere applicato retroattivamente ai corsi già svolti; chiedevano inoltre l'adeguamento della borsa di studio ai meccanismi di indicizzazione annuale e rivalutazione triennale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. In cassazione deducevano, con quattro motivi, la violazione delle direttive europee e delle norme interne sul trattamento economico degli specializzandi, contestavano la legittimazione passiva esclusiva della Presidenza del Consiglio, invocavano gli artt. 2727 e 2697 c.c. e l'art. 36 Cost., e sostenevano che solo con la piena attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 si fosse realizzato il corretto recepimento dell'obbligo di remunerazione adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui la direttiva 93/16/CEE non ha innovato la disciplina precedente quanto al concetto di remunerazione adeguata, che era già stato recepito dall'Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 ha introdotto un nuovo e più favorevole sistema di formazione-specialistica, ma come scelta discrezionale del legislatore nazionale, non imposta dal diritto UE e non applicabile retroattivamente ai corsi conclusi prima dell'anno accademico 2006-2007. Ha inoltre confermato che la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, per gli iscritti negli anni 1998-2005, non è soggetta all'adeguamento triennale, essendo stato il relativo meccanismo bloccato da successive leggi. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento delle somme aggiuntive ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato supplementare.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge nei quattro motivi di ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1), c.p.c.

    ha fondato la declaratoria di inammissibilità, poiché le questioni erano già state decise da orientamento consolidato della Corte.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    ha previsto la borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione e il relativo meccanismo di adeguamento, ma tale adeguamento è stato poi bloccato da leggi successive.

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    ha disciplinato il nuovo meccanismo di retribuzione dei medici specializzandi nell'ambito del contratto di formazione-specialistica.

  • art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999

    nel testo risultante dalle modifiche, ha reso operativo il nuovo regime solo dall’anno accademico 2006-2007.

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha contribuito a differire l’operatività del nuovo sistema al 2006-2007.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso l’applicazione dell’adeguamento triennale della borsa.

  • art. 36, comma 1, L. n. 289 del 2002

    ha confermato il blocco dell'adeguamento triennale della borsa di studio.

  • art. 36 Cost.

    la Corte ha ribadito che non si applica al rapporto dei medici specializzandi, non trattandosi di lavoro subordinato.

  • art. 4 L. n. 260 del 1958

    richiamato in tema di legittimazione passiva dell'amministrazione statale e sanabilità dell'erronea evocazione del diverso organo pubblico.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    ha giustificato la condanna al pagamento di una somma ulteriore per lite ritenuta infondata su questioni già definitivamente risolte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    ha comportato la condanna di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    è stato invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ha accolto le censure e le ha ritenute inammissibili perché contrarie a orientamenti consolidati.

  • art. 2727 c.c.

    è stato invocato dai ricorrenti nel secondo motivo, senza esito favorevole.

Massime di principio

  • In materia di medici specializzandi, la direttiva europea sull'adeguata remunerazione non impone agli Stati membri una misura predeterminata del compenso: la quantificazione della remunerazione adeguata resta affidata alla discrezionalità nazionale, entro i limiti dell'ordinamento interno e della sostenibilità finanziaria.
  • Il d.lgs. n. 257 del 1991 ha costituito un valido recepimento dell'obbligo europeo di prevedere una remunerazione adeguata; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 ha introdotto un regime più favorevole ma non retroattivo, espressione di scelta legislativa discrezionale e non di vincolo derivante dal diritto dell'Unione.
  • Il rapporto degli specializzandi non è qualificabile come lavoro subordinato né come parasubordinato; conseguentemente non si applica l'art. 36 Cost. in tema di proporzione e sufficienza della retribuzione.
  • L'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 non spetta ai medici specializzandi iscritti negli anni accademici 1998-2005, poiché il legislatore ha consolidato la quota del finanziamento e ha escluso l'applicazione del meccanismo di incremento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure ripropongono questioni già risolte da un orientamento di legittimità consolidato e fermo.
  • In tema di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di direttive comunitarie, la legittimazione passiva spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri; l'eventuale evocazione di un diverso organo statale integra una mera irregolarità sanabile.
  • Quando il ricorso insiste su questioni da tempo risolte negativamente e si rivela manifestamente infondato, la Corte può applicare anche le sanzioni processuali ulteriori previste dall'art. 96 c.p.c. e dal regime del contributo unificato supplementare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziarioFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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