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Messaggio

Messaggio numero 13279 del 25-05-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS precisa che, per ottenere la flessibilità del congedo di maternità, la lavoratrice deve presentare entro la fine del 7° mese di gravidanza sia la domanda sia le certificazioni sanitarie richieste. Le domande con certificati tardivi vanno respinte integralmente; resta invece possibile la riduzione del periodo di flessibilità in caso di corretta fruizione ma con giornate lavorate durante l’8° mese.

Chiarimenti sulla flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 D.Lgs. 151/2001

Chiarimenti INPS sulla flessibilità del congedo di maternità

Il messaggio interviene per uniformare l’applicazione della flessibilità del congedo di maternità prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001. L’Istituto chiarisce i presupposti, i termini di presentazione della domanda e gli effetti della documentazione sanitaria prodotta oltre i termini di legge.

Quadro normativo e disciplina generale

L’istituto della flessibilità consente alla lavoratrice in gravidanza di posticipare l’inizio dell’astensione obbligatoria, mantenendo ferma la durata complessiva del congedo di maternità pari a 5 mesi. In concreto, la lavoratrice può astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto, cioè dal 9° mese di gravidanza, fino ai quattro mesi successivi al parto, purché:

  • il ginecologo del Servizio sanitario nazionale, o convenzionato, attesti che la prosecuzione dell’attività lavorativa nel corso dell’8° mese non sia pregiudizievole per la salute della gestante e del nascituro;
  • ove previsto, anche il medico competente aziendale rilasci la relativa attestazione.

Termini per domanda e certificazioni

Il messaggio richiama le indicazioni ministeriali e afferma che la lavoratrice deve presentare apposita domanda di flessibilità sia al datore di lavoro sia all’INPS, quale ente erogatore dell’indennità di maternità. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni sanitarie attestanti i presupposti per la permanenza al lavoro, e tali certificazioni devono essere acquisite nel corso del 7° mese di gravidanza, quindi comunque entro la fine del 7° mese.

La domanda può essere presentata:

  • in carta semplice;
  • oppure compilando lo specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat.

Effetti della mancata o tardiva documentazione

Dal momento in cui la lavoratrice entra nell’8° mese di gravidanza, sussiste il diritto/dovere di astenersi dal lavoro, salvo che sia stata validamente esercitata l’opzione per la flessibilità con tempestiva prova dei requisiti. In assenza di documentazione sufficiente o in caso di esibizione tardiva, la prosecuzione dell’attività nell’8° mese non è consentita.

Il messaggio evidenzia anche le conseguenze per il datore di lavoro che consenta comunque la prosecuzione dell’attività:

  • violazione dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2001;
  • applicazione della sanzione di cui all’art. 18 del medesimo testo unico, cioè arresto fino a sei mesi.

Trattamento economico e indennità

Sotto il profilo economico, la permanenza indebita al lavoro nella fase in cui l’astensione sarebbe dovuta comporta:

  • perdita del diritto all’indennità per le giornate interessate;
  • mancato computo di tali giornate nel periodo post partum, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 1026/1976.

Superamento della prassi transitoria precedente

L’INPS modifica l’orientamento transitorio adottato in precedenza. Non sono più accoglibili, ai fini dell’indennità, le domande con certificazioni sanitarie datate oltre la fine del 7° mese, nemmeno per il solo residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni. Tali domande devono essere integralmente respinte, perché la fruizione parziale della flessibilità è ritenuta incompatibile con la ratio di tutela della salute della madre e del nascituro.

Riduzione del periodo di flessibilità già correttamente esercitata

Resta fermo quanto già chiarito nella circolare n. 152/2000: se la flessibilità è stata correttamente esercitata, il periodo può essere ridotto su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, come un evento morboso. In tal caso, il congedo post partum si prolunga non per un mese intero, ma per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate durante l’8° mese di gravidanza.

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