Cassazione Penale, Sentenza n. 02718/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/09/2025 che aveva rigettato l'appello di Duio Breshak, terzo interessato, avverso l'ordinanza del G.i.p. del 22/08/2025 che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) della Ferrari F430 Scuderia (telaio ZFFKZ64B000166413). Il Breshak sosteneva di aver acquistato regolarmente l'auto da Antonio Carzaghi e lamentava l'inerzia investigativa della Procura, la mancata valutazione di documentazione (passaggio di proprietà, targa tedesca, pagamenti, conti correnti e origine lecita della provvista) e incongruenze nelle date riferite nelle misure cautelari; deduceva inoltre che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a rinviare alle valutazioni di un riesame precedente ma riesaminare tutti gli argomenti, richiamando principi di giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale: il ricorso era sottoscritto dal difensore avv. Federico Celano ma dagli atti non risultava procura speciale rilasciata dal terzo interessato. La Corte ha richiamato la regola (art. 100 c.p.p. e giurisprudenza consolidata) secondo cui i terzi interessati, portatori di interessi civilistici, possono stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale; non è ammessa la sanatoria del difetto attraverso l'art. 182 c.p.c. nel procedimento penale per le impugnazioni soggette a decadenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., nonché, ritenuti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma che disciplina la confisca per sproporzione, in relazione alla quale può essere disposto il sequestro preventivo sul bene oggetto di sospetta sproporzione tra patrimonio e redditi leciti
art. 512-bis cod. pen.
Norma richiamata come capo d'imputazione nel procedimento a carico di Antonio Carzaghi (citata nel testo come fatto processuale)
art. 648 cod. pen.
Norma penalmente rilevante nel procedimento a carico di Carzaghi (citata nel testo come fatto processuale)
art. 100 cod. proc. pen.
i soggetti portatori di interessi civilistici "stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale"
Regola applicata dalla Corte: i terzi interessati (portatori di interessi meramente civilistici) possono agire in giudizio solo tramite difensore munito di procura speciale; diversamente dagli indagati/imputati, per i quali il difensore ha rappresentanza ex lege senza procura speciale
art. 182 cod. proc. civ.
Norma civile che consente talvolta la sanatoria del difetto di rappresentanza; la Corte ha escluso la sua applicazione per sanare il difetto di procura speciale nelle impugnazioni penali soggette a termini perentori
art. 83 cod. proc. civ.
Richiamato a titolo di paragone per la regola sulla rappresentanza nel processo civile; evidenzia l'analogia con l'esigenza di procura speciale per i soggetti civilistici
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata come base per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile
Massime di principio
- Il terzo interessato in procedimenti penali (portatore di interessi civilistici) può proporre impugnazioni solo tramite difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende inammissibile l'impugnazione.
- La previsione di sanatoria del difetto di rappresentanza prevista dall'art. 182 c.p.c. non è applicabile alle impugnazioni penali soggette a termini perentori, salvo espressa previsione normativa.
- Le questioni di merito (es. insufficienza di indagini, prova dell'acquisto lecito, discrepanze temporali) non possono essere esaminate se il ricorso è inammissibile per vizi procedurali formali: i difensori devono assicurarsi della completezza formale prima di proporre impugnazioni.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche condanne alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella condotta del difensore o del ricorrente, sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
- In casi analoghi è essenziale documentare e depositare tempestivamente la procura speciale quando si agisce in nome e per conto di terzi interessati contro misure reali disposte in procedimenti penali.
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