Circolare ADM n. 28/2024
Disposizioni CDU e revisione sistema sanzionatorio accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime della confisca nei controlli doganali in linea alla luce del d.lgs. 141/2024, distinguendo tra reato di contrabbando e illecito amministrativo. Indica quando la confisca è obbligatoria, quando è possibile la confisca per equivalente e quando operano le esimenti per errore manifesto o merce non occultata. Fornisce inoltre l’aggiornamento sulla competenza per l’inoltro delle notizie di reato, distinguendo tra Procura Europea e procura nazionale in base all’ammontare dei maggiori diritti di dazio e ad altri presupposti, inclusa la frode IVA transfrontaliera.
Controlli doganali in linea, confisca e inoltro delle notizie di reato ai sensi del d.lgs. 141/2024
Controlli doganali in linea, confisca e inoltro delle notizie di reato
La circolare n. 28/2024 interviene sull’applicazione del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, recante le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il documento chiarisce, in particolare, il regime della confisca nei controlli doganali in linea e i criteri di competenza per l’inoltro delle notizie di reato.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le disposizioni nazionali complementari (DNC), con specifico riferimento:
- all’art. 78 DNC, relativo all’omessa dichiarazione;
- all’art. 79 DNC, relativo alla dichiarazione infedele;
- all’art. 94, comma 1, DNC, che disciplina la confisca nel reato di contrabbando;
- all’art. 96 DNC, relativo agli illeciti amministrativi;
- all’art. 112, richiamato per la definizione delle ipotesi punibili con la sola multa.
Confisca nel reato di contrabbando
Per il reato di contrabbando la confisca è obbligatoria. Quando non sia possibile procedere al sequestro della merce, la circolare conferma la possibilità della confisca per equivalente.
Tale confisca per equivalente:
- è ammessa anche in materia di reati tributari non doganali;
- può essere disposta esclusivamente dall’autorità giudiziaria.
Confisca nell’illecito amministrativo
Quando la violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 96 DNC, la confisca disposta dall’Amministrazione può riguardare soltanto le merci che costituiscono oggetto dell’illecito. La circolare precisa che la confisca amministrativa deve essere preceduta dal sequestro.
Inoltre, in tali casi devono essere rispettate le procedure e le tempistiche previste dal codice doganale unionale per l’esercizio del diritto di essere ascoltati.
Esimenti dalla confisca nelle ipotesi di dichiarazione infedele
Per le violazioni riconducibili all’art. 79 DNC, il comma 9 dell’art. 96 individua ipotesi esimenti dalla confisca. Nelle operazioni di controllo doganale con merce in dogana assumono rilievo, in particolare, le lettere a) e d).
Non si procede a confisca:
- quando, pur essendo errati uno o più elementi indicati in dichiarazione, tali elementi risultano immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
- quando le merci non sono occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e sono rese disponibili in modo evidente ai fini della verifica.
Casi esemplificativi di errore immediatamente desumibile
La circolare fornisce alcuni esempi di errore materiale o manifesto che possono integrare l’esimente della lettera a):
- errore materiale nell’indicazione del valore in dogana e/o della quantità rispetto a quanto indicato in fattura;
- errore nell’indicazione del tasso di cambio;
- errore nell’indicazione dell’aliquota IVA, quando determinabile dalla TARIC;
- errata classificazione della merce, se la descrizione contenuta nei documenti di accompagnamento consente di individuarla immediatamente.
Controlli doganali in linea e motivazione del sequestro
Con riferimento ai controlli in linea, la circolare sottolinea che il mezzo di trasporto o il contenitore contenente le merci dichiarate viene messo a disposizione dell’Amministrazione e può essere scaricato integralmente con inventario delle merci.
Se in sede di verifica fisica viene rinvenuta merce occultata, oppure la merce indicata in dichiarazione non viene resa disponibile ai fini del controllo, il sequestro e la successiva confisca devono essere adeguatamente motivati. In particolare, il provvedimento deve indicare:
- il metodo di occultamento rilevato;
- oppure la mancata messa a disposizione nel luogo di presentazione indicato in dichiarazione.
Effetti della definizione ex art. 112
La circolare richiama quanto già precisato nella circolare 22/2024: nelle operazioni in linea, qualora il soggetto aderisca alla definizione di cui all’art. 112 e venga estinto il reato punibile con la sola multa, la fattispecie deve essere trattata, ai fini della confisca, come un illecito amministrativo ex art. 79. Ne consegue l’applicazione delle condizioni di confiscabilità previste dal comma 9 dell’art. 96.
Inoltro delle notizie di reato: competenza dell’autorità giudiziaria
La circolare rettifica quanto indicato nella circolare 20/2024 e chiarisce la competenza per l’inoltro delle notizie di reato relative ai reati previsti dalle DNC.
Le notizie di reato devono essere trasmesse:
- alla Procura Europea, quando i maggiori diritti dovuti a titolo di dazio sono superiori a 10.000 euro, anche se sono dovuti altri diritti di confine diversi dal dazio;
- alla procura nazionale territorialmente competente, quando non vi sono maggiori diritti dovuti a titolo di dazio;
- sia alla Procura Europea sia alla procura nazionale territorialmente competente, quando vi sono maggiori diritti dovuti a titolo di dazio ma inferiori a 10.000 euro.
La circolare ricorda inoltre che la Procura Europea è competente anche per le frodi transfrontaliere in materia di IVA quando il danno complessivo è almeno pari a 10.000.000 di euro e i fatti sono connessi al territorio di due o più Stati membri, in linea con la direttiva (UE) 2017/1371.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione centrale competente.
Punti principali
Distinzione tra reato di contrabbando e illecito amministrativo
La circolare distingue nettamente tra la confisca conseguente al reato di contrabbando e quella relativa all’illecito amministrativo previsto dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. Il riferimento è, in particolare, alle merci oggetto di omessa dichiarazione (art. 78 DNC) o dichiarazione infedele (art. 79 DNC).
Confisca nel reato di contrabbando
Per il reato di contrabbando si applica l’art. 94, comma 1, con confisca obbligatoria della merce. Se non è possibile procedere al sequestro della merce, è ammessa la confisca per equivalente. Quest’ultima, richiamata anche per i reati tributari non doganali, può essere disposta solo dall’autorità giudiziaria.
Confisca nell’illecito amministrativo e garanzie procedurali
Quando la violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 96 DNC, la confisca disposta dall’Amministrazione può riguardare esclusivamente le merci oggetto dell’illecito e deve essere preceduta dal sequestro. Si applicano inoltre le procedure e i termini del codice doganale dell’Unione relativi al diritto di essere ascoltati.
Esimenti dalla confisca per dichiarazione infedele
Per le violazioni riconducibili all’art. 79 DNC, il comma 9 dell’art. 96 individua ipotesi in cui non si procede a confisca. In particolare, rilevano per i controlli con merce in dogana le lettere a) e d): errori immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento e merci non occultate, non nascoste e rese chiaramente disponibili alla verifica.
Esempi di errore manifesto e controllo in linea
La circolare richiama come casi esemplificativi di errore manifesto: errata indicazione del valore in dogana o della quantità rispetto alla fattura, errore nel tasso di cambio, errata aliquota IVA desumibile dalla TARIC, errata classificazione se la descrizione nei documenti consente di coglierla subito. Nei controlli in linea, se emerge merce occultata o non resa disponibile, il sequestro e la successiva confisca devono essere motivati indicando il metodo di occultamento o la mancata messa a disposizione nel luogo dichiarato.
Definizione ex art. 112 e assimilazione all’illecito amministrativo
Nei controlli in linea, quando il soggetto accede alla definizione di cui all’art. 112, estinguendo il reato punibile con la sola multa, la fattispecie va trattata, ai fini della confisca, come un illecito amministrativo ex art. 79, applicando quindi le condizioni del comma 9 dell’art. 96.
Competenza per l’inoltro delle notizie di reato
La circolare rettifica quanto indicato nella precedente circolare 20/2024 e precisa che le notizie di reato vanno inoltrate alternativamente alla Procura Europea o alla procura nazionale territorialmente competente in base ai maggiori diritti di dazio dovuti. La Procura Europea è competente quando i maggiori diritti dovuti a titolo di dazio superano 10.000 euro, anche se vi sono altri diritti di confine; la procura nazionale quando non vi sono maggiori diritti di dazio; entrambe quando i maggiori diritti di dazio esistono ma sono inferiori a 10.000 euro.
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