Cassazione Civile, Ordinanza n. 08977/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato prestato da una dipendente presso un punto vendita di una società del settore commercio. I giudici di merito hanno accertato che la lavoratrice aveva svolto attività alle dipendenze della società in un determinato periodo, con mansioni di responsabile/gerente del negozio, riconoscendole il diritto all’inquadramento nel 1° livello del CCNL Commercio e condannando la società al pagamento di differenze retributive. La società aveva anche proposto, in via riconvenzionale e subordinata al riconoscimento del superiore inquadramento, la domanda di escludere il diritto ai compensi per straordinario e all’indennità di cassa, sostenendo che, in difetto di mansioni di cassiera, tali voci non fossero dovute. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., sostenendo che la domanda di inquadramento superiore non potesse essere accolta senza l’indicazione e produzione del CCNL e delle relative declaratorie; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale condizionata; 3) violazione di norme del d.lgs. n. 66/2003 e del CCNL richiamato, sul tema del lavoro straordinario e dell’indennità di cassa. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il CCNL, se contestato solo quanto all’applicabilità e non quanto a esistenza o contenuto, può essere acquisito anche d’ufficio dal giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione sul punto era apparente perché non spiegava in modo controllabile il percorso logico seguito nel respingere la domanda riconvenzionale subordinata relativa a straordinario e indennità di cassa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo per nullità della motivazione e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo colpito dal vizio motivazionale e ha rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché riesamini il motivo di appello relativo alla domanda riconvenzionale della società e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito sull’inquadramento della lavoratrice non è stata integralmente travolta, ma il rinvio riguarda il solo capo interessato dal motivo accolto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa all’onere di allegazione e produzione del CCNL
art. 414 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di allegazione del contratto collettivo nel ricorso introduttivo
art. 421 c.p.c.
il giudice del lavoro può attivare poteri officiosi per acquisire il contratto collettivo quando sia contestata solo la sua applicabilità al rapporto e non la sua esistenza o il suo contenuto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla
art. 17, comma 5, d.lgs. n. 66/2003
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito
art. 134 del CCNL 18.7.2008
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito
art. 205 del CCNL 18.7.2008
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito
Massime di principio
- Il contratto collettivo di diritto comune, pur dovendo in linea di principio essere allegato e provato dalla parte che lo invoca, può essere acquisito d’ufficio dal giudice del lavoro quando la controparte non ne contesti l’esistenza o il contenuto, ma solo l’applicabilità al rapporto controverso.
- Nel processo del lavoro, il temperamento del principio dispositivo consente al giudice, in funzione di ricerca della verità materiale, di utilizzare i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. anche per acquisire e valutare il contratto collettivo rilevante ai fini dell’inquadramento.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e non permette un effettivo controllo sulla correttezza della decisione; non basta una motivazione graficamente esistente se non supera il minimo costituzionale.
- Quando una domanda riconvenzionale subordinata viene rigettata, la sentenza deve spiegare in modo intellegibile il nesso tra i fatti accertati e la soluzione adottata; in difetto, il vizio motivazionale impone la cassazione con rinvio.
- Nei casi di mansioni promiscue o plurime, la valutazione delle conseguenze contrattuali e retributive deve essere sorretta da un percorso argomentativo chiaro, soprattutto se la decisione incide su voci accessorie come straordinario e indennità correlate alle mansioni svolte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08887/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08908/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08945/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08946/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08947/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08950/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →