Cassazione Penale, Ordinanza n. 36277/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 19 marzo 2026 con cui la Corte d’appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Perugia che lo aveva condannato per furto aggravato. Con i primi due motivi ha dedotto violazione dell’art. 581, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che l’appello si confrontava criticamente con la decisione di primo grado e individuava le questioni devolute in fatto e in diritto. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena. La Corte d’appello aveva rilevato che le censure sulla responsabilità non si confrontavano con le ragioni della condanna e risultavano generiche e incoerenti: contestavano, da un lato, che la responsabilità fosse stata affermata soprattutto per la presenza dell’imputato vicino all’autovettura e, dall’altro, che fosse stata desunta dalla sua presenza nell’autovettura. Anche la censura sulla pena era stata ritenuta inammissibile perché chiedeva un trattamento più mite facendo leva su un’asserita ammissione non risultante dagli atti, senza confrontarsi con la motivazione di primo grado, che aveva riconosciuto le attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva reiterata e specifica, tenuto conto di otto precedenti per furto consumato o tentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la valutazione della Corte d’appello circa la mancanza di specificità dei motivi di appello: le censure non articolavano critiche puntuali alle ragioni della condanna né alla motivazione sul trattamento sanzionatorio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza di tale prescrizione determinava l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza particolari formalità né previa instaurazione del contraddittorio.
L’impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno di ciascuna richiesta; la mancanza di tale specificità comporta l’inammissibilità.
L'art. 581 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, della •legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto 2017, richiede, a pena di inammissibilità, che l'appellante enunci specificamente i capi e i punti della deci-sione impugnati, i relativi estremi identificativi, le richieste rivolte al giudice di appello e i motivi di fatto e di diritto che le sostengono.
L’atto di appello deve individuare in modo specifico i capi e i punti impugnati, le richieste al giudice e le ragioni fattuali e giuridiche che le sorreggono.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza di tale prescrizione determinava l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza particolari formalità né previa instaurazione del contraddittorio.
La violazione dell’onere di specificità dell’impugnazione ne determina l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Avverso tale provvedimento Sellan Balarezo ha proposto, tramite il di-fensore, ricorso affidato a tre motivi. Con i primi due deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 581, comma 1 -bis, cod. proc. pen., sostenendo che l'atto di appello si confrontava criticamente con i punti della decisione e individuava adeguatamente le questioni devolute in fatto e in diritto.
La norma è indicata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge, ma il testo non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentf'al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
All’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta critiche esplicite alle ragioni fattuali o giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata.
- L’onere di specificità dei motivi di appello è proporzionato alla specificità della motivazione della decisione impugnata: il gravame deve confrontarsi con i passaggi argomentativi rilevanti o con elementi fattuali pertinenti, e non può limitarsi a contestazioni generiche o astratte.
- La specificità dei motivi va valutata tenendo conto del favor impugnationis, senza che ciò consenta di prescindere da una critica concreta e pertinente alla decisione.
- Il difetto di specificità dell’impugnazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Quando l’inammissibilità del ricorso per cassazione non dipende da una causa non imputabile al ricorrente, alla condanna alle spese processuali consegue il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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