Sentenza n. 1195/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - della cartella di pagamento n. 07020250008967206000 notificata in data 18.7.2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossioni, Agente della riscossione per la Provincia di Modena, con la quale quest’ultima, su incarico di AGEA, ha richiesto il pagamento dell’importo di € 35.854,07, relativo alle quote latte (prelievo latte sulle consegne o più noto come prelievi supplementari) oltre interessi, riferiti a tributi coattivi dell’anno 1997; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Cartella di pagamento relativa a prelievo supplementare sulle quote latte dell'anno 1997, già annullata con precedente sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 18 luglio 2025, di importo pari a 35.854,07 euro oltre interessi, deducendo sette motivi. In via assorbente ha sostenuto che la medesima cartella, già notificata nel 2015, era stata annullata dal TAR con sentenza n. 660/2021, passata in giudicato. Ha inoltre dedotto l’inesigibilità e l’erroneità degli importi, l’illegittimità derivata degli atti di determinazione del prelievo per contrasto con la normativa unionale, la mancata notifica degli atti presupposti, difetti di istruttoria e motivazione, l’erroneità del calcolo degli interessi, la prescrizione del credito e la duplicazione del ruolo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’infondatezza dei motivi, sostenendo che l’annullamento della precedente cartella non avrebbe eliminato la posizione debitoria e che la cartella sarebbe impugnabile soltanto per vizi propri.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., ritenendo comprese nella materia delle quote latte anche le controversie relative alla riscossione mediante cartella, quando sia contestata la determinazione amministrativa del prelievo e l’errata iscrizione a ruolo; resta esclusa soltanto la fase esecutiva successiva al pignoramento. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. La cartella impugnata era infatti la medesima già annullata con sentenza del TAR n. 660/2021, passata in giudicato. In applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché del principio del ne bis in idem, il giudice non può pronunciarsi nuovamente sulla medesima controversia, caratterizzata dall’identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione. Il principio opera anche nel processo amministrativo in virtù dell’art. 39, comma 1, c.p.a., per evitare la duplicazione dei giudizi e la formazione di giudicati contrastanti. Il ricorso è stato quindi accolto e la cartella annullata. AGEA e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state condannate in solido al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di quote latte; tale giurisdizione comprende anche la riscossione mediante cartella quando siano contestati il quantum del prelievo e l’iscrizione a ruolo, con esclusione della fase esecutiva successiva al pignoramento.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Attraverso il rinvio esterno consente l’applicazione nel processo amministrativo delle regole processuali compatibili, tra cui il principio del ne bis in idem e gli effetti del giudicato.
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, quanto all’accertamento contenuto nella sentenza; impedisce una nuova decisione sulla medesima controversia.
art. 324 c.p.c.
Individua la nozione di sentenza passata in giudicato formale, rilevante quale presupposto dell’efficacia preclusiva del giudicato.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di quote latte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche l’impugnazione della cartella di pagamento e del ruolo quando il ricorrente contesti il quantum del prelievo supplementare o l’errata iscrizione a ruolo; resta esclusa la sola fase esecutiva iniziata con il pignoramento.
- Il principio del ne bis in idem, applicabile al processo amministrativo mediante il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a., impedisce una nuova decisione quando vi sia identità delle parti, del petitum e della causa petendi, anche se la reiterazione riguarda provvedimenti strettamente consequenziali nell’ambito del medesimo rapporto.
- L’annullamento con sentenza passata in giudicato di una cartella di pagamento impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nuovamente sulla medesima cartella, in quanto il giudicato mira a evitare la duplicazione dell’attività processuale e la formazione di decisioni contrastanti.
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