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Sentenza

Sentenza n. 1813/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di conferma dell’infezione da brucellosi bovina dell’allevamento, con gli atti connessi, presupposti e conseguenziali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stata confermata l’infezione da brucellosi bovina del proprio allevamento, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Nel corso del giudizio ha depositato rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero di estinzione del giudizio. All’udienza pubblica ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha chiesto la compensazione delle spese. L’ASP ha riferito che, sulla base degli accertamenti effettuati nel procedimento non ancora concluso, l’allevamento risultava attualmente indenne, opponendosi tuttavia alla compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la situazione di attuale indennità dell’allevamento, riconosciuta dalle parti sulla base degli accertamenti svolti dall’ASP, avesse fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Il giudice ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione concreta che elimina l’interesse alla decisione sull’impugnazione, come l’accertamento dell’attuale insussistenza della condizione sanitaria posta a fondamento del provvedimento impugnato.
  • In presenza della cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare integralmente le spese di lite valutando le circostanze concrete della vicenda e l’evoluzione sopravvenuta del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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