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Sentenza

Sentenza n. 254/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 227/2024 in data 24 maggio 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 227/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 227/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 18 settembre 2024 e corredata da certificazione di passaggio in giudicato del 10 febbraio 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente, alle condizioni previste per il personale di ruolo, per l’importo di euro 2.000,00 riferito agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo sulla carta docente con le relative funzionalità, il pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre invocato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’inadempimento dell’Amministrazione, rimasta non costituita e non avendo contestato l’omessa esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha invece respinto la richiesta relativa agli interessi legali, poiché la sentenza da eseguire non disponeva nulla al riguardo e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il precetto del giudice ordinario; inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per le somme maturate dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che l’attività commissariale non sarà retribuita. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, attraverso il quale il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può nominare un commissario ad acta.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ineseguiti.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    Consente di chiedere nel giudizio di ottemperanza somme ulteriori maturate dopo il passaggio in giudicato; tale specifica azione non era stata proposta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’adempimento delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici ai provvedimenti giurisdizionali; il termine era decorso nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale base del diritto alla carta docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della carta docente richieste dal ricorrente per l’esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ordinata l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando risultino provati il passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione, il decorso del termine legale per l’adempimento e l’inerzia dell’amministrazione, anche desunta dalla mancata contestazione dell’inadempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel giudicato e non può integrarlo, modificarlo o introdurre obblighi non riconosciuti dalla pronuncia da eseguire.
  • La richiesta di interessi o rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera domanda di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di aggiungere tale voce al comando del giudice ordinario.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione e a una successiva richiesta dell’interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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