Cassazione Civile, Ordinanza n. 15389/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tour operator)
La controversia
I ricorrenti avevano partecipato a un viaggio organizzato ai Caraibi e, nella fase di rientro, avevano subito la cancellazione del volo da Guadalupe a Roma Fiumicino, con attesa di oltre sette ore, incertezza sui tempi di riprotezione e asserita mancanza di adeguata assistenza e informazione. In primo grado avevano chiesto la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 e il risarcimento ulteriore ai sensi della Convenzione di Montreal e del Codice del turismo. Dopo che il giudice di pace aveva riconosciuto solo l’indennizzo ex Regolamento nei confronti del vettore aereo e respinto la domanda risarcitoria, il tribunale aveva rigettato l’appello confermando l’esclusione di responsabilità del tour operator. In cassazione i viaggiatori proponevano due motivi contro tale esito, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato tempestivo e rituale deposito della copia autentica della sentenza impugnata nel fascicolo telematico, come richiesto dall’art. 369 c.p.c.; viene precisato che il deposito successivo ex art. 372 c.p.c. non sana il vizio.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo decisivo il mancato deposito tempestivo e rituale della copia autentica della sentenza impugnata nel fascicolo telematico ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Esclude che il successivo deposito correttivo possa sanare la carenza e afferma che l’art. 372 c.p.c. consente solo la produzione di atti e documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, non la sanatoria del difetto di procedibilità. Conseguentemente condanna i ricorrenti alle spese e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, 2° co., n. 2, c.p.c.
Il mancato tempestivo e rituale deposito della copia autentica del provvedimento impugnato nel fascicolo telematico comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, senza possibilità di sanatoria.
art. 372 c.p.c.
In sede di legittimità consente la produzione dei soli atti e documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, ma non può essere utilizzato per sanare il difetto di procedibilità derivante dal mancato deposito della sentenza impugnata.
art. 96, 3° e 4° co., c.p.c.
La Corte condanna i ricorrenti al pagamento di somme a titolo di responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nei presupposti previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine di legge costituisce adempimento essenziale ai fini della procedibilità del ricorso.
- La mancanza del deposito tempestivo e rituale della sentenza impugnata non è sanabile né mediante acquiescenza della controparte né con un successivo deposito effettuato ex art. 372 c.p.c.
- L’art. 372 c.p.c. ha funzione limitata alla produzione documentale rilevante per l’ammissibilità del ricorso e non può essere impiegato per rimediare a un difetto originario di procedibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente è tenuto alle spese e può essere condannato anche alla responsabilità aggravata ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15142/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15144/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15149/2026 del 20/05/2026
- ordinanza_civile · 20 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15154/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →