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Legge

L.R. Lombardia 3/2001

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978

Normativa regionaleL.R. Lombardia 3/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 3/2001 apporta modifiche puntuali a molte leggi regionali su assetto istituzionale, procedimento amministrativo, contratti, infrastrutture, ambiente, viabilità, demanio idrico e servizi alla persona. Introduce anche termini procedurali per pareri e intese consiliari e disciplina transitoria per conversione di concessioni sul demanio idrico dal 1° gennaio 2001, con richiesta entro 90 giorni dopo il 30 novembre 2001.

Modifiche urgenti e coordinate a numerose leggi regionali lombarde in materia istituzionale, procedimentale, contratti, infrastrutture, ambiente e servizi alla persona

Modifiche urgenti a più discipline regionali lombarde

La legge regionale della Lombardia 2 febbraio 2001, n. 3 interviene in modo ampio su numerose leggi regionali vigenti, aggiornandone procedure, competenze, strumenti finanziari e organizzativi. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Lombardia e contiene sia norme immediatamente operative sia previsioni con effetti limitati a specifici esercizi, programmi o termini già scaduti.

Assetto istituzionale e riordino delle funzioni

La legge modifica la disciplina del riordino delle autonomie locali, rafforzando il ruolo di comuni e province in più materie amministrative. Tra gli interventi principali:

  • i comuni sono delegati a ricevere i rapporti sanzionatori e ad applicare alcune sanzioni amministrative in materia di pubblici esercizi;
  • viene ridefinito il riparto di competenze su urbanistica ed edilizia nelle fasce di rispetto delle infrastrutture e nelle zone aeroportuali;
  • sono attribuite funzioni sulle procedure e sul controllo dei piani di contenimento e abbattimento del rumore relativi a trasporti e infrastrutture;
  • sono previste regole per il trasferimento alle province di risorse finanziarie, umane e strumentali per strade e viabilità;
  • province e comuni possono stipulare convenzioni per una gestione omogenea di specifiche tratte stradali.

Procedimento amministrativo e diritto di accesso

La disciplina regionale sul procedimento amministrativo viene resa più rigorosa e uniforme. In particolare:

  • per ogni procedimento devono essere individuati la struttura istruttoria responsabile e l’organo competente all’adozione dell’atto finale;
  • non possono essere introdotti adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli previsti da legge o regolamento, salvo straordinarie esigenze istruttorie disposte dal responsabile;
  • il termine di conclusione del procedimento va fissato, se non già stabilito da norme, con provvedimento della Giunta o del Consiglio; in mancanza di previsioni, il termine generale è di 60 giorni;
  • il responsabile del procedimento è di regola il dirigente competente; in caso di impedimento, inadempienza o ritardo, il dirigente sovraordinato può avocare la responsabilità;
  • la responsabilità istruttoria può essere affidata ad altro dipendente della stessa struttura;
  • il responsabile deve comunicare l’avvio del procedimento entro tre giorni agli interessati e agli eventuali controinteressati;
  • i funzionari autorizzati ad autenticare sottoscrizioni e ricevere dichiarazioni sostitutive possono essere individuati dal dirigente;
  • i pareri consiliari richiesti da leggi regionali devono essere resi entro 30 giorni; le intese entro 60 giorni; decorso il termine, la Giunta può procedere anche senza risposta, salvo interruzione per esigenze istruttorie, e i termini restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre.

Contratti, acquisizioni e procedure di gara

La disciplina dell’attività contrattuale regionale viene aggiornata introducendo maggiore flessibilità e programmazione:

  • per la dismissione del patrimonio mobiliare regionale è ammessa la trattativa privata entro 200.000 euro o, comunque, entro la soglia comunitaria, con pubblicità adeguata se l’entrata stimata supera 10.000 euro;
  • la trattativa privata e le altre forme di contrattazione possono avvalersi di tecnologie informatiche e Internet;
  • la scelta della procedura ristretta o negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione;
  • entro il 1° marzo di ogni anno la Giunta adotta una delibera di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi indispensabili;
  • nei bandi deve essere indicato se l’aggiudicazione possa avvenire anche con una sola offerta; ciò è escluso per l’appalto-concorso.

Infrastrutture regionali e progetti finanziati

Per i progetti infrastrutturali di rilevanza regionale si conferma che essi devono essere coerenti con il programma regionale di sviluppo e, preferibilmente, avere carattere intersettoriale. La disciplina risultante prevede inoltre:

  • riduzione proporzionale del contributo regionale in caso di minori costi di realizzazione;
  • approvazione dei progetti da finanziare da parte della Giunta, previo parere consiliare competente e con scheda informativa dettagliata sugli obiettivi, costi, fonti, soggetti attuatori, localizzazione, durata e modalità di verifica;
  • revoca dei contributi se i lavori non iniziano nei termini del piano finanziario, previa diffida ad adempiere;
  • possibilità di includere tra le spese ammissibili anche i costi di progettazione per interventi non predisposti direttamente dalla Regione;
  • possibilità per il nucleo di valutazione di formulare indirizzi tecnico-operativi e di predisporre relazioni semestrali sullo stato di attuazione;
  • in deroga alla contabilità regionale, la Giunta può variare il bilancio per accelerare le spese.

Accordi di programma e varianti urbanistiche

Quando un accordo di programma comporta varianti agli strumenti urbanistici, il progetto deve essere depositato in segreteria comunale per 30 giorni consecutivi. Nei 30 giorni successivi chiunque può presentare osservazioni, che il Consiglio comunale valuta in sede di ratifica.

FRISL e strumenti finanziari

La disciplina del Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia viene aggiornata con norme su finanziamento, istruttoria e controllo:

  • in via straordinaria, per completare interventi previsti da accordi di programma o da strumenti di programmazione negoziata, possono essere assegnati contributi a fondo perduto fino al 25% delle risorse annue destinate alla singola iniziativa;
  • le domande di finanziamento vanno presentate alla struttura organizzativa indicata nelle schede di iniziativa;
  • il dirigente competente assegna i finanziamenti per ciascun progetto sulla base della relazione del nucleo di valutazione;
  • gli atti di assegnazione sono comunicati entro cinque giorni alla commissione consiliare competente;
  • il nucleo di valutazione opera con gruppi di lavoro dedicati e può elaborare proposte sugli schemi di domanda e sulla documentazione;
  • le iniziative finanziate sono soggette ai controlli di gestione e il nucleo presenta una relazione semestrale alla Giunta, trasmessa poi al Consiglio.

Ambiente, cave, rifiuti e viabilità

In materia ambientale e territoriale la legge interviene su diversi settori:

  • le modifiche al piano delle cave imposte da sentenze passate in giudicato sono disposte con deliberazione della Giunta;
  • la Regione promuove interventi per la sicurezza sul lavoro nelle industrie estrattive, anche con contributi in conto capitale entro il 30% della spesa ammissibile, nel rispetto del de minimis;
  • sono previsti criteri di revoca dei contributi, termini per i progetti, un nucleo di valutazione e corsi di formazione per il personale provinciale addetto alla vigilanza mineraria;
  • le risorse del tributo speciale per il deposito in discarica sono utilizzate secondo le priorità del DPEFR;
  • la Regione disciplina la ricerca e raccolta di minerali da collezione con limiti più restrittivi e con autorizzazioni specifiche per università e musei in casi di ricerca scientifica.

Sistema informativo territoriale e cartografia regionale

La disciplina del sistema informativo territoriale viene rafforzata sul piano organizzativo e della diffusione dei dati. La Regione:

  • può curare direttamente o tramite soggetti esterni la diffusione delle informazioni territoriali, anche con forme di rimborso parziale delle spese;
  • determina con provvedimento criteri e modalità di accesso e rimborso;
  • predispone programmi per carta tecnica, carte tematiche e organizzazione del sistema informatico;
  • coordina le proprie iniziative con gli enti locali anche tramite convenzioni;
  • definisce modalità e procedure per distribuzione, pubblicazione, consultazione e uso delle informazioni territoriali e dei relativi programmi informatici.

Viabilità e opere pubbliche

Per le opere di viabilità, igiene e altre opere pubbliche si conferma che esse sono normalmente realizzate da province, comuni, consorzi e comunità con il sistema della concessione. Il compenso per gli oneri di concessione non può superare il 10% dell’importo del progetto finanziato e grava sulla somma assegnata.

Servizi alla persona e alla comunità

La legge interviene anche su alcune misure sociali e sanitarie:

  • la Regione concede contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati destinati a favorire l’integrazione e il reinserimento sociale e professionale delle persone con handicap;
  • la Regione promuove centri di accoglienza per donne maltrattate e per madri e bambini vittime di maltrattamenti in famiglia;
  • gli enti che avevano ottenuto contributi regionali a rimborso per investimenti possono estinguere anticipatamente il debito senza penali oppure ottenere l’allineamento del tasso d’interesse a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, con effetto dall’annualità 2001.

Demanio idrico e conversione delle concessioni

Dal 1° gennaio 2001 la Regione provvede alla conversione degli atti di concessione statali relativi all’utilizzo dei beni del demanio idrico. La disciplina transitoria prevede che:

  • i titolari che non abbiano ricevuto la conversione entro il 30 novembre 2001 devono presentare richiesta entro i 90 giorni successivi;
  • decorso tale termine, le concessioni non convertite o non richieste cessano di validità;
  • la Regione disciplina le modalità di riscossione dei canoni e degli altri oneri connessi.

Altre disposizioni settoriali e finanziarie

Sono inoltre previsti interventi puntuali su più leggi regionali:

  • partecipazione al finanziamento del Programma URBAN II con criteri stabiliti dalla Giunta;
  • conversione di atti di concessione per il demanio idrico;
  • aggiornamenti nella disciplina del progetto Malpensa con autorizzazione alla contrazione di mutui per l’esercizio 2001;
  • norme sull’esecuzione degli interventi per la Valtellina e zone adiacenti, con atti adottati dal dirigente competente.

Decorrenza e obsolescenza applicativa

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia molte delle sue previsioni hanno già esaurito gli effetti per il riferimento a esercizi finanziari specifici, programmi chiusi o termini transitori ormai decorsi; pertanto, nel complesso, l’atto è oggi da considerarsi sostanzialmente obsoleto nell’uso pratico.

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