R.R. Lombardia 2/2001
Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il Registro regionale informatico delle persone giuridiche private in Lombardia e disciplina iscrizione, modifiche, pubblicità, estinzione e vigilanza sulle fondazioni. Prevede termini di 90 giorni per il riconoscimento, gestione iniziale affidata alle Camere di Commercio e norme transitorie per i soggetti già iscritti presso i Tribunali. Alcune disposizioni sull’estinzione risultano abrogate dal 2005.
Istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private in Lombardia
Registro regionale delle persone giuridiche private in Lombardia
Il regolamento disciplina l’istituzione e la gestione del Registro regionale informatico delle persone giuridiche private della Regione Lombardia, definendo i presupposti per l’acquisto della personalità giuridica, le modalità di iscrizione, gli aggiornamenti successivi e alcune norme transitorie per il passaggio dai registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il registro riguarda le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo. Per tali enti l’iscrizione nel registro costituisce il mezzo attraverso cui si acquista la personalità giuridica.
Contenuto del registro
Nel registro devono essere riportati gli elementi essenziali dell’ente, tra cui:
- data dell’atto costitutivo;
- denominazione;
- scopo sociale;
- patrimonio;
- durata, se prevista;
- sede;
- dati identificativi degli amministratori e dei soggetti con poteri di rappresentanza.
Devono inoltre risultare iscritti gli atti e i fatti rilevanti successivi, come:
- modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- trasferimento della sede e istituzione di sedi secondarie;
- sostituzione degli amministratori;
- deliberazioni e provvedimenti di scioglimento o estinzione;
- nominativi dei liquidatori;
- ogni altro atto o fatto per cui l’iscrizione sia espressamente prevista da legge o regolamento.
Procedimento di riconoscimento e acquisto della personalità giuridica
La domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta dal fondatore o da chi ha la rappresentanza dell’ente e presentata al Presidente della Giunta regionale, anche per via telematica o su supporto informatico. L’ufficio ricevente rilascia ricevuta con attestazione della data di presentazione.
L’istruttoria è svolta dagli uffici regionali competenti. Il riconoscimento richiede che:
- siano soddisfatte le condizioni di legge o regolamento per la costituzione dell’ente;
- lo scopo sia possibile, lecito, determinato e dichiarato;
- il patrimonio sia adeguato al perseguimento dello scopo.
La consistenza patrimoniale deve essere provata con idonea documentazione allegata alla domanda. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto all’iscrizione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Se emergono ragioni ostative o la necessità di integrare la documentazione, l’ufficio ne dà comunicazione motivata ai richiedenti, che possono presentare memorie e documenti entro 30 giorni; in tal caso il termine di 90 giorni decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Se il Presidente non iscrive l’ente né comunica un motivato diniego nei termini, l’iscrizione si intende negata. Per le fondazioni istituite con disposizione testamentaria è prevista anche la possibilità di riconoscimento d’ufficio in caso di ingiustificata inerzia del soggetto obbligato a presentare la domanda.
Modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo
Le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo seguono, per quanto compatibili, la medesima disciplina prevista per l’acquisto della personalità giuridica. Il decreto di approvazione è adottato all’esito dell’istruttoria della Direzione generale competente in relazione allo scopo dell’ente.
Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a dimostrare il rispetto delle condizioni richieste per le deliberazioni assembleari previste dal codice civile. Per le fondazioni è richiesta anche la documentazione che comprovi il rispetto delle regole statutarie sul procedimento di modifica.
Ulteriori iscrizioni e aggiornamenti d’ufficio
Le iscrizioni successive previste dal regolamento, con l’eccezione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sono effettuate in tempo reale dall’ufficio competente. Tra queste rientrano, ad esempio, i trasferimenti di sede, le nomine o sostituzioni degli amministratori, gli atti di scioglimento e le indicazioni sui liquidatori.
È prevista inoltre l’iscrizione d’ufficio delle IPAB che abbiano ottenuto, ai sensi della legge regionale sulla depubblicizzazione, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di riconduzione a enti morali di diritto privato.
Gestione del Registro, pubblicità e certificazione
Le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento del Registro sono demandate a successivo provvedimento della Giunta regionale. In sede di prima attuazione, le attività di sportello, compresa l’emissione dei certificati, sono affidate alle Camere di Commercio, secondo modalità operative e finanziarie definite tramite convenzione approvata dalla Giunta regionale d’intesa con le medesime Camere.
Il Registro e i documenti ad esso relativi sono consultabili da chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto della normativa sulla privacy. Per le persone già iscritte nei registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali, la certificazione avviene sulla base delle copie autenticate dei registri trasferite alla Regione, con espresso riferimento alla fonte utilizzata.
Estinzione della persona giuridica e devoluzione dei beni
Il Presidente della Giunta regionale, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, accerta con decreto la sussistenza di una causa di estinzione prevista dal codice civile e dispone l’immediata iscrizione della dichiarazione di estinzione nel registro, con comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale.
Chiusa la liquidazione, il Presidente del Tribunale comunica alla Regione l’esito della procedura ai fini della cancellazione dell’ente dal registro. I provvedimenti di devoluzione dei beni residui sono adottati dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente e dell’Assessore competente.
La disciplina dell’articolo relativa a tali profili risulta tuttavia abrogata sotto condizione dalla l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 3, lett. b).
Controllo e vigilanza sulle fondazioni
I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni, ai sensi del codice civile, sono adottati dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente e dell’Assessore competente. Le modalità e i termini di esercizio di tali funzioni sono demandati a un apposito regolamento successivo.
Norme transitorie
Per le persone giuridiche già iscritte nei registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali, ogni istanza di modifica comporta una nuova iscrizione nel Registro regionale, con indicazione della fonte delle informazioni riportate.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale si prende atto, con contestuale iscrizione, dei provvedimenti di riconoscimento e di approvazione di modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo adottati prima dell’istituzione del Registro e non ancora iscritti.
Nella fase di avvio, la domanda e la documentazione allegata possono essere presentate anche in forma cartacea.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Si tratta di una disciplina originariamente attuativa dell’istituzione del registro, oggi utile soprattutto per gli effetti storici e per la ricostruzione del passaggio ai registri regionali.
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