L.R. Lombardia 6/2001
Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia 3 aprile 2001, n. 6 apporta modifiche a numerose leggi regionali su autonomie locali, ambiente, rifiuti, trasporti, servizi alla persona, patrimonio e finanza di progetto, introducendo anche nuovi fondi e l’Osservatorio sui servizi di pubblica utilità. Gran parte delle misure riguarda però interventi e stanziamenti riferiti al solo 2001-2003, oggi in larga parte superati.
Collegato ordinamentale 2001 della Regione Lombardia: modifiche legislative e disposizioni finanziarie
Collegato ordinamentale 2001 della Regione Lombardia
La legge regionale riorganizza e aggiorna una pluralità di settori dell’ordinamento lombardo, in attuazione degli indirizzi del DPEFR 2001, con interventi su autonomie locali, ambiente, infrastrutture, servizi alla persona, patrimonio regionale e bilancio. Molte previsioni hanno natura finanziaria o transitoria e risultano riferite a esercizi ormai conclusi.
Assetto istituzionale e autonomie locali
La legge rafforza la gestione associata tra enti locali, soprattutto per sistemi informativi, funzioni, servizi e strutture sovracomunali. La Regione istituisce un fondo per sostenere l’acquisto di hardware, software e servizi necessari ai sistemi informativi associati.
Viene inoltre affidata alla Giunta regionale, nel quadro del TUEL, la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni per i comuni di minore dimensione demografica, degli ambiti territoriali per la gestione associata e delle forme di incentivazione progressiva. Gli incentivi devono favorire:
- l’integrazione tra comuni, anche tramite uffici comuni;
- maggiorazioni dei contributi per unioni di comuni e comunità montane;
- un’ulteriore maggiorazione per le unioni che deliberino la fusione.
La corresponsione dei benefici è graduata in base al livello effettivo di unificazione raggiunto. Fino all’adozione del nuovo provvedimento sulle incentivazioni continua ad applicarsi la deliberazione consiliare del 22 aprile 1998 sui contributi per unioni e fusioni.
È inoltre previsto che ogni anno il DPEFR individui le leggi di spesa che finanziano funzioni e servizi comunali e la quota destinata ai progetti di gestione associata. In tale quadro è istituito un fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni.
Energia, studi e supporto agli enti locali
La Regione può affidare incarichi a IReR, università, enti specializzati ed esperti esterni per ricerche e studi utili alle politiche energetiche e allo sviluppo delle reti tecnologiche.
In materia paesistico-ambientale, urbanistica e territoriale la Regione svolge funzioni di supporto agli enti locali anche tramite contributi alle Province per la redazione e l’aggiornamento dei PTCP. I contributi sono ripartiti per metà in parti uguali e per metà in proporzione a estensione territoriale e popolazione residente. La Regione può anche promuovere studi di fattibilità e indagini mediante convenzioni.
Ambiente, acque e rifiuti
La legge modifica la disciplina del servizio idrico integrato, attribuendo alla Regione la redazione del Piano di tutela delle acque, da formarsi con il concorso delle Autorità d’ambito e delle parti interessate. Il piano:
- contiene i profili di disponibilità, qualità e uso della risorsa idrica;
- definisce il quadro per concessioni, autorizzazioni e possibili revoche;
- è adottato secondo una procedura con pubblicazione, osservazioni, parere dell’Autorità di bacino e approvazione del Consiglio regionale.
Fino all’approvazione del piano di tutela, resta come strumento di riferimento il PRRA per acquedotti, fognature e collettamento/depurazione.
Sul fronte ambientale la Regione promuove programmi e azioni per la sostenibilità, la diffusione di sistemi di gestione ambientale, le Agende 21 locali e i relativi programmi d’azione.
In materia di tutela delle acque e di rifiuti vengono ridefinite deleghe e competenze a province e comuni, inclusi vigilanza, controllo, accertamento di illeciti e sanzioni, nonché autorizzazioni e approvazioni di impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti secondo la ripartizione prevista dalla legge. È anche previsto che, fino all’adozione delle direttive tecniche, la Regione mantenga l’istruttoria delle domande già pervenute.
La legge inoltre abroga la l.r. 13 dicembre 1983, n. 95 in materia di autorizzazioni regionali per estratti alimentari e prodotti affini.
Veicoli a basso impatto ambientale
La disciplina sui veicoli elettrici viene ampliata ai veicoli a minimo impatto ambientale, elettrici o elettrico-ibridi, e ai veicoli alimentati a combustibili gassosi o da fonti rinnovabili, insieme alle relative infrastrutture.
La Regione:
- incentiva l’acquisto o la locazione finanziaria dei veicoli, fino al 50% del prezzo di listino IVA esclusa;
- incentiva la realizzazione delle infrastrutture di rifornimento;
- finanzia progetti dimostrativi e di diffusione, selezionati con bando.
Sono previste la definizione annuale del contributo, la determinazione della documentazione e dei criteri di priorità, nonché un nucleo di valutazione per la graduatoria dei progetti.
Barriere architettoniche
Vengono rafforzati gli interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici e privati di uso pubblico per la ricerca e sperimentazione nell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
È inoltre introdotta un’integrazione regionale dei contributi previsti dalla legge statale n. 13/1989 per gli interventi sugli edifici privati. Hanno diritto ai contributi:
- le persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti;
- chi ha in carico tali soggetti;
- i condòmini che abbiano contribuito agli interventi.
Le procedure restano quelle della legge statale. Se il contributo viene rinunciato o decade, il comune restituisce le somme alla Tesoreria regionale entro 60 giorni; le somme sono poi riassegnate dalla Giunta.
Acquedotti, depurazione e fognature
La legge aggiorna le norme regionali sugli interventi urgenti per l’approvvigionamento idropotabile e per il disinquinamento, ampliando i destinatari dei contributi in conto capitale e in annualità. Possono beneficiarne, oltre agli enti pubblici tradizionali, anche società a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi e soggetti che operano tramite programmazione negoziata o che avviano i piani d’ambito del servizio idrico integrato, previo accordo con le Autorità competenti.
Opere pubbliche e smaltimento rifiuti
Per le opere pubbliche di interesse regionale vengono ridefinite le competenze sulla cancellazione e sulla nomina del collaudatore e sull’approvazione del collaudo per le opere regionali e per quelle assistite da contributi regionali rilevanti.
In materia di rifiuti, viene abrogato l’articolo 17 della l.r. 94/1980 e si chiarisce che alcuni contributi regionali possono coprire anche le spese legali sostenute dai comuni per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica e smaltimento.
Servizi di pubblica utilità e osservatorio regionale
È istituito l’Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, con funzioni di monitoraggio, supporto alle aggregazioni tra enti locali, raccolta dati, analisi normativa, controllo della qualità dei servizi e diffusione di buone pratiche e capitolati tipo.
I gestori pubblici e privati devono trasmettere all’Osservatorio dati e informazioni con cadenza semestrale. L’Osservatorio opera tramite banca dati strutturata, pubblicazione sul sito telematico e attività di monitoraggio della qualità, della normativa e delle reti esistenti.
IPAB, vigilanza e nomine
La legge interviene in modo esteso sulle IPAB e sugli enti collegati:
- alcune funzioni relative ai provvedimenti su nomine, sospensioni, scioglimenti e commissari straordinari sono attribuite alla Giunta regionale;
- i collegi commissariali delle IPAB provenienti dagli ECA sono composti da cinque membri e durano cinque anni, con applicazione dalla prima scadenza utile;
- la decadenza della maggioranza dei componenti comporta la decadenza dell’intero organo e l’avvio di una gestione commissariale transitoria con termine di 90 giorni per le nuove designazioni;
- la disciplina delle nomine viene estesa anche alle persone giuridiche di diritto privato;
- le funzioni di vigilanza delle ASL sono estese ai soggetti del settore socio-assistenziale e socio-sanitario, comprese alcune organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, salvo le competenze del Comune di Milano.
Gare su strada con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
Il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare su strade ordinarie di interesse di più Province è delegato alle Province. La Provincia in cui ha inizio la gara convoca una conferenza di servizi per acquisire assensi, nulla osta e intese delle altre Province coinvolte; del provvedimento va informata l’autorità di pubblica sicurezza.
Sicurezza urbana e videosorveglianza
Vengono modificati i requisiti per i progetti di sicurezza dei comuni: possono presentare progetti le province, le comunità montane e i comuni con almeno 10.000 abitanti, oppure, negli altri casi, accordi tra comuni con almeno 10.000 abitanti complessivi o con almeno 7 addetti di polizia municipale coinvolti. Possono partecipare anche province e comunità montane.
I progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di ogni anno. Per il solo anno 2001 è introdotta, in via sperimentale, una linea di progetti di videosorveglianza promossi dai comuni capoluogo di provincia, d’intesa con ALER e forze di polizia, con finanziamento a valere sull’esercizio 2002.
Patrimonio immobiliare regionale e finanza di progetto
La Regione è autorizzata a promuovere una società per azioni o un fondo chiuso immobiliare a partecipazione pubblica per la valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici. I beni del patrimonio disponibile possono essere conferiti alla società o al fondo; il patrimonio indisponibile resta consegnato per la manutenzione secondo convenzioni.
È inoltre istituito il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto, destinato a sostenere investimenti pubblici con capitali privati. Il Fondo concede contributi per abbuono interessi e spese istruttorie dei finanziamenti presso istituti di credito convenzionati, a favore delle amministrazioni pubbliche interessate sul territorio regionale. Sono finanziabili spese di progettazione, studi di fattibilità, valutazioni ambientali, piani economico-finanziari, assistenza legale e altri costi preparatori funzionali alla realizzazione delle opere e alla creazione di società miste o altri veicoli societari.
Politiche sociali, consultori e lavoro
Nel settore del lavoro viene destinata una quota del fondo di rotazione di Finlombarda anche alla dotazione informatica per la gestione telematica delle domande di benefici.
La legge ripristina l’efficacia di alcune disposizioni della l.r. 36/1993 in materia di assistenza indiretta e rimborsi per spese di trasporto ai dializzati e disciplina gli obblighi dei consultori pubblici: essi devono assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, salvo limiti sanitari; i consultori privati accreditati che non intendano farlo integralmente devono informare gli utenti.
Cultura, associazionismo femminile e altre disposizioni settoriali
La Giunta regionale deve stabilire modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali; fino a quel momento continuano ad applicarsi le regole settoriali vigenti.
Sono inoltre previste modifiche alle norme sull’adesione e partecipazione della Regione a organismi, fondazioni e altre istituzioni, nonché sulla costituzione di fondazioni o istituzioni con partecipazione di altri soggetti.
Disposizioni finanziarie
La legge contiene una parte finanziaria molto estesa, con autorizzazioni di spesa, riduzioni di stanziamenti e variazioni di bilancio per il triennio 2001-2003 e per singoli interventi del solo 2001 o 2002. Tra i principali stanziamenti figurano:
- il fondo per i sistemi informativi sovracomunali;
- il fondo per la gestione associata delle funzioni comunali;
- l’Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità;
- il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto;
- i progetti sperimentali di videosorveglianza;
- programmi ambientali e Agende 21 locali;
- la copertura dell’IVA sui contratti del servizio ferroviario regionale;
- interventi sanitari e di assistenza indiretta.
Molte delle somme e delle variazioni sono esplicitamente riferite al bilancio 2001, 2002 o 2003 e quindi non hanno più efficacia operativa attuale.
Decorrenza e obsolescenza pratica
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia gran parte delle disposizioni è legata a finanziamenti, procedure e progetti relativi agli esercizi 2001-2003, oppure a norme successivamente abrogate o superate. Per questo, nel complesso, l’atto ha oggi rilevanza soprattutto storica e di coordinamento normativo, con utilità pratica limitata.
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