Sentenza del 16/05/2016 n. 189 - Comm. Trib. Prov. Biella
Imposta di registro - Accertamento - Avviamento aziendale - Metodo di calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il criterio di determinazione del valore dell'avviamento aziendale ai fini dell'imposta di registro. In particolare, era contestato l'utilizzo della somma degli utili conseguiti dall'azienda nei tre esercizi precedenti alla cessione come base di calcolo. La sentenza ha ritenuto tale metodo astrattamente corretto, ferma la necessità di applicare, ove ricorrano, gli specifici correttivi previsti per adeguare il risultato alle caratteristiche concrete dell'azienda e dell'operazione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la somma degli utili dei tre esercizi precedenti alla cessione costituisce una corretta base di calcolo, al lordo dell'eventuale applicazione di correttivi specifici, per determinare il valore dell'avviamento aziendale ai fini dell'imposta di registro. Il testo fornito non indica l'esito formale del dispositivo, né consente di identificare con certezza la parte ricorrente e quella resistente; sul merito del criterio di calcolo, la posizione favorevole è quella dell'Amministrazione finanziaria se il ricorso contestava tale metodo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti d'azienda
Ai fini della determinazione della base imponibile con riferimento all'avviamento, è legittimo utilizzare come base di calcolo la somma degli utili dei tre esercizi precedenti alla cessione, senza escludere l'applicazione di correttivi specifici quando necessari.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale dell'avviamento aziendale, gli utili storici dell'impresa possono costituire un parametro oggettivo e legittimo per stimare il valore economico dell'avviamento.
- La somma degli utili dei tre esercizi precedenti rappresenta una base di calcolo iniziale, non necessariamente il valore definitivo: occorre verificare l'eventuale applicabilità di correttivi legati alle caratteristiche dell'azienda, alla redditività, al settore e alle condizioni della cessione.
- La contestazione del metodo non è sufficiente, di per sé, a escludere l'accertamento: è necessario dimostrare concretamente l'inadeguatezza del parametro o l'erroneità dei correttivi applicati.
- Per valutare l'esito di casi analoghi è essenziale distinguere tra la legittimità astratta del criterio e la correttezza della sua applicazione concreta al caso specifico.
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