Sentenza del 11/10/2016 n. 5191 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" - Individuazione abitazione "non di lusso" - Computo della superficie complessiva - Criterio dell'utilizzabilità - Rileva - Criterio dell'abitabilità - Non rileva - Ipotesi - Ripostiglio, locale caldaia, disimpegno e autorimessa - Rientrano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa superficie utile deve essere calcolata includendo tutti gli ambienti utilizzabili, anche se non abitabili in senso tecnico. Pertanto, nel computo rientrano anche ripostiglio, locale caldaia, disimpegno e autorimessa. Il superamento della soglia di superficie comporta la qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso e impedisce il riconoscimento dell’agevolazione "prima casa".
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il criterio da utilizzare per calcolare la superficie utile dell’abitazione ai fini dell’agevolazione "prima casa". Il contribuente sosteneva che dovessero essere esclusi gli spazi non abitabili, mentre l’Amministrazione considerava anche ripostiglio, locale caldaia, disimpegno e autorimessa. È stato ritenuto rilevante il criterio dell’utilizzabilità, intesa anche come potenziale fruibilità degli spazi, e non quello della loro effettiva abitabilità.
Norme richiamate
Disciplina dell’agevolazione fiscale "prima casa" e criteri per la qualificazione delle abitazioni non di lusso
Ai fini della verifica dei requisiti dell’agevolazione, la superficie utile deve essere determinata secondo il criterio dell’utilizzabilità degli ambienti. Sono quindi computabili tutti gli spazi potenzialmente fruibili, senza limitarsi ai soli locali abitabili.
Massime di principio
- Nel valutare la superficie utile di un immobile ai fini dell’agevolazione "prima casa", occorre considerare la concreta o potenziale utilizzabilità degli spazi, non soltanto la loro abitabilità urbanistica o igienico-sanitaria.
- Locali accessori come ripostigli, disimpegni, locali caldaia e autorimesse possono concorrere al calcolo della superficie se sono funzionalmente utilizzabili o comunque fruibili.
- La qualificazione fiscale dell’immobile può dipendere da un criterio più ampio rispetto a quello utilizzato per la classificazione urbanistica o catastale.
- Prima di applicare l’agevolazione è opportuno verificare la superficie complessiva effettivamente computabile, includendo anche gli ambienti accessori potenzialmente utilizzabili.
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