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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06459/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti, quali congiunte della vittima deceduta all’interno di una stazione dei carabinieri dopo l’esplosione di una bomba a mano, hanno chiesto la cassazione della sentenza d’appello che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al risarcimento. In appello era stata esclusa la responsabilità del Ministero della Difesa ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c., ritenendosi che non vi fosse prova di una relazione di custodia causalmente rilevante rispetto all’ordigno e, soprattutto, che la condotta della vittima avesse interrotto il nesso causale come caso fortuito. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su circostanze non acquisite, in particolare sull’assunto che la vittima avesse introdotto e maneggiato l’ordigno nella caserma. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 2051 c.c., contestando l’idea che la custodia riguardasse solo la struttura dell’immobile e non anche le situazioni dannose verificatisi al suo interno, e lamentando che fosse stato loro erroneamente imposto di provare il caso fortuito. Con il terzo motivo hanno censurato la violazione del combinato disposto degli artt. 1227 e 2051 c.c., sostenendo che non emergesse alcuna imprudenza o imputabilità del fatto alla vittima e che il suo comportamento non potesse integrare causa interruttiva del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata si reggeva su due rationes decidendi autonome: da un lato l’assenza di una relazione di custodia causalmente rilevante, dall’altro l’interruzione del nesso causale per effetto della condotta della vittima, qualificata come caso fortuito. La Cassazione ha richiamato il principio per cui, in tema di art. 2051 c.c., è necessario che l’attore dimostri il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso; ha inoltre ribadito che il comportamento del danneggiato può assurgere a causa esclusiva dell’evento e degradare la cosa a mera occasione del danno quando sia connotato da imprudenza tale da interrompere il rapporto eziologico. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, e sono stati dati gli ulteriori adempimenti di legge in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    È stata invocata come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata disattesa perché la decisione d’appello si fondava su un accertamento in fatto non censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità per cosa in custodia ha natura oggettiva e richiede la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; il custode si libera provando il caso fortuito. Nel caso concreto, il nesso è stato escluso per l’interruzione causale dovuta alla condotta della vittima.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana è stata esclusa per difetto di nesso eziologico tra una condotta, anche omissiva, della P.A. e l’evento, oltre che per difetto di colpa.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta colposa del danneggiato è stata ritenuta rilevante come fatto idoneo a interrompere o ridurre il nesso causale; nel caso concreto è stata valorizzata come caso fortuito incidente.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato come fondamento del dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato, utile a valutare la sua condotta ai fini del caso fortuito.

  • art. 41, 2° comma, cod. pen.

    Richiamato in via analogica per descrivere la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, idonea a escludere il rapporto di causalità con la cosa custodita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale legge che ha modificato il regime dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’attore deve dimostrare che il danno sia stato concretamente provocato dalla cosa in custodia; non è sufficiente la mera contiguità tra cosa ed evento nel medesimo contesto.
  • La responsabilità per cosa in custodia ha natura oggettiva: il profilo decisivo è il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito.
  • La condotta del danneggiato può integrare caso fortuito quando assuma efficacia causale esclusiva nell’evento, anche se in astratto prevedibile, purché non rientri in un comportamento ragionevole o accettabile secondo regolarità causale.
  • Quando la vittima si espone volontariamente al pericolo e viola comuni regole di prudenza, la cosa può degradare a mera occasione del danno, con esclusione del nesso eziologico richiesto dall’art. 2051 c.c.
  • Se una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse rende comunque intatta la sentenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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