Sentenza del 23/02/2016 n. 6669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, applicando gli artt. 390 e seguenti c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Non è stata quindi pronunciata una decisione nel merito delle questioni fiscali controverse. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
E. S.p.A. aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI 2004, dell'importo di Euro 2.874.084,31, oltre interessi e sanzioni per Euro 862.225,29. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo e dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Nelle more del giudizio, la contribuente ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
Articoli 390 e seguenti del codice di procedura civile
Disciplinano la rinuncia al ricorso in cassazione e comportano, quando la rinuncia è accettata o non vi è interesse alla prosecuzione, l'estinzione del processo. In questo caso la Corte non esamina i motivi di ricorso né decide nel merito della controversia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente effettuata e accettata dalla controparte, conduce normalmente alla dichiarazione di estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di infondatezza dei motivi: la sentenza di merito resta ferma per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione, ma la Corte di cassazione non valuta nuovamente la questione sostanziale.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate integralmente quando la controparte accetta la rinuncia o quando ricorrono le condizioni processuali previste dalla legge.
- Ai fini pratici, la parte che rinuncia al ricorso perde la possibilità di ottenere una revisione della decisione impugnata; pertanto, salvo accordi diversi, rimane efficace l'esito sfavorevole già pronunciato nei precedenti gradi di giudizio.
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