Deliberazione n. 685 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito segnalato dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento urgente, poi trasmesso al gestore della piattaforma e sottoposto alle osservazioni dell’interessato ex art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ordina l’adozione di misure per bloccare la diffusione del materiale e prescrive, in caso di acquisizione in chiaro, la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento d'urgenza per contenuti sessualmente espliciti su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d'urgenza n. 424 del 6 novembre 2025, adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione su Instagram senza consenso dell'interessato.
Quadro normativo e presupposti della segnalazione
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Attività urgente svolta dal dirigente competente
Ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Il materiale era stato trasmesso in formato hash, a tutela della riservatezza e per limitare la circolazione del contenuto.
Misure ordinate alla piattaforma
Il provvedimento d'urgenza ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma;
- conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro, solo ai fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all'Autorità le misure adottate.
Esito finale e rilievo operativo
Il Collegio, preso atto della documentazione e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d'urgenza. Il caso conferma il funzionamento del procedimento accelerato previsto per i casi di c.d. revenge porn, nel quale il Garante può intervenire in tempi rapidissimi per bloccare la circolazione di contenuti sessualmente espliciti e preservare elementi di prova, bilanciando tutela della persona interessata e esigenze istruttorie.
Punti principali
Segnalazione e presupposti dell'intervento
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il Garante ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, che consente un intervento rapido in presenza del rischio di diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Provvedimento d'urgenza del dirigente
Con determinazione n. 424 del 6 novembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d'urgenza: l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all'Autorità.
Ratifica del Garante
Ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Collegio ha ratificato il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo speciale previsto per le segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito diffuso o potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso.
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