Ordinanza n. 9781/2026 - Roma, Sezione 4T
Opposizione avverso il decreto decisorio n. 202 del 28 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto decisorio che aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e compensato le spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il decreto decisorio n. 202 del 28 gennaio 2026 aveva dichiarato, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, compensando le spese di lite. L'originaria ricorrente ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto esclusivamente nella parte relativa alla regolazione delle spese del giudizio di cognizione, senza contestare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Ha quindi utilizzato il rimedio dell'opposizione ex art. 85 c.p.a. per ottenere la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'opposizione. Ha ritenuto che l'opposizione prevista dall'art. 85, comma 4, c.p.a. abbia la funzione specifica di rimediare all'erronea declaratoria di estinzione o improcedibilità del giudizio, con eventuale fissazione dell'udienza di merito in caso di accoglimento. Essa non può essere utilizzata per contestare autonomamente la statuizione sulle spese del giudizio di cognizione, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. La regolazione delle spese, quale statuizione decisoria, deve essere contestata mediante l'appello, rimedio generale avverso le decisioni. Il Collegio ha inoltre applicato l'art. 85, comma 5, c.p.a., ponendo a carico dell'opponente le spese del giudizio di opposizione e liquidandole in € 500,00, oltre accessori di legge, senza compensazione, neppure parziale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse al ricorso
La disposizione è richiamata quale base della declaratoria di improcedibilità contenuta nel decreto decisorio opposto.
art. 85 c.p.a.
il solo scopo di rimediare all’erronea declaratoria di estinzione del giudizio e di improcedibilità
L'opposizione ha oggetto limitato alla contestazione dell'erronea declaratoria di estinzione o improcedibilità e non è utilizzabile per impugnare autonomamente la statuizione sulle spese del giudizio di cognizione.
art. 85, comma 4, c.p.a.
in caso di accoglimento, la relativa ordinanza fissa l’udienza di merito
La previsione conferma la funzione dell'opposizione quale rimedio contro la definizione del giudizio per estinzione o improcedibilità, con prosecuzione del giudizio di merito in caso di accoglimento.
art. 85, comma 5, c.p.a.
in caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale
In caso di rigetto dell'opposizione, il collegio deve porre le relative spese a carico dell'opponente e liquidarle nella stessa ordinanza, senza possibilità di compensazione, neppure parziale.
Massime di principio
- L'opposizione prevista dall'art. 85 c.p.a. è un rimedio tipico e funzionalmente limitato alla contestazione dell'erronea declaratoria di estinzione o improcedibilità del giudizio; non può essere proposta esclusivamente per censurare la regolazione delle spese del giudizio di cognizione.
- In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la statuizione decisoria sulle spese contenuta in un provvedimento giurisdizionale deve essere contestata mediante l'appello, quale rimedio generale avverso le decisioni, e non attraverso l'opposizione ex art. 85 c.p.a.
- Quando l'opposizione ex art. 85 c.p.a. è respinta o dichiarata inammissibile, le spese del relativo giudizio sono poste a carico dell'opponente e devono essere liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, senza compensazione neppure parziale.
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