Cassazione Penale, Sentenza n. 05029/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione riferita al periodo di custodia cautelare in carcere dal 26/01/2017 al 17/03/2017 e agli arresti domiciliari dal 18/03/2017 al 23/01/2018, a seguito di accuse per i reati previsti dall'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) e dall'art. 12-quater/12-quinques del d.l. n.306/1992. Il ricorrente era stato assolto con sentenza del Tribunale di Palmi del 21/12/2020, divenuta irrevocabile il 06/07/2021. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che, sebbene l'ordinanza cautelare relativa all'art. 416-bis fosse stata annullata per difetto di gravi indizi, il ricorrente avesse tenuto una condotta gravemente colposa (intestazione fittizia di quote societarie alla moglie e ad altri) che aveva ingenerato la falsa apparenza dell'illecito rispetto alle rimanenti contestazioni, configurando così l'ipotesi ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la Corte territoriale ha correttamente valutato la 'colpa grave' ai fini dell'esclusione dell'indennizzo. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la colpa grave ostativa si verifica quando una condotta, per evidente e macroscopica negligenza o inosservanza di norme, crea una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria. Ha ritenuto legittimo il ragionamento della Corte d'appello, che si è fondata su fatti (anche ammissioni del ricorrente circa l'intestazione fittizia di quote per vantaggi fiscali) emersi nel processo penale; inoltre ha escluso l'esame del profilo relativo al termine di fase (art. 303 c.p.p.) perché tale doglianza non era stata dedotta nell'originaria domanda di riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso; nel caso l'ordinanza cautelare relativa a questo reato era stata annullata per difetto di gravi indizi, ma ciò non impedisce la valutazione della condotta del ricorrente ai fini della colpa grave ex art. 314 c.p.p.
art. 12-quinquies d.l. n.306/1992
Norma relativa a specifiche aggravanti/illeicità collegabili a fenomeni di agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che, indipendentemente dall'accertamento dell'aggravante mafiosa, la gestione irregolare e l'intestazione fittizia di società possano concorrere a integrare una condotta gravemente colposa.
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha interpretato il requisito della 'colpa grave' come condotta macroscopicamente negligente o imprudente che abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un reato, ostando al riconoscimento dell'indennizzo.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge nella motivazione; la Corte ha però ritenuto infondati i rilievi relativi alla travisazione degli accertamenti di fatto operati dalla Corte d'appello.
art. 303 cod. proc. pen.
Norma sul termine di fase per l'esercizio dell'azione penale/azione di rinvio a giudizio; la Cassazione ha osservato che il profilo relativo al superamento del termine non è stato dedotto nell'originaria domanda di riparazione e quindi non poteva essere esaminato in sede di cassazione.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere respinta se il richiedente ha tenuto una condotta gravemente colposa che ha creato la falsa apparenza dell'illiceità, anche se poi è stato assolto nel processo penale.
- La 'colpa grave' ex art. 314 c.p.p. si valuta ex ante sulla base di fatti concreti e precisi, considerando condotte extra-processuali (es. intestazioni fittizie di società) che denotino macroscopica inosservanza di norme o negligenza.
- Il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, compresi elementi non sufficienti a condannare, purché rilevanti per stabilire se il comportamento del richiedente abbia ingenerato la falsa apparenza del reato.
- Questioni procedurali o profili (es. violazione dei termini di fase) devono essere espressamente dedotti nell'originaria istanza di riparazione per poter essere valutati; non possono essere introdotti tardivamente in sede di gravame.
- L'assoluzione in sede penale non esclude automaticamente la valutazione della responsabilità civile o della colpa grave ai fini della riparazione: occorre distinzione tra insufficienza probatoria per la condanna e fatti idonei a giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
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