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Sentenza

Sentenza n. 935/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 362/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202500930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, relativa al pagamento dell’importo dovuto a titolo di "Carta Docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 362/2023. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere corrisposto quanto dovuto in esecuzione della sentenza. Il ricorrente, con memoria del 30 aprile 2026, ha confermato di avere ricevuto l’importo spettante a titolo di "Carta Docente" e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, domandando altresì la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che era pacifico tra le parti l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento delle somme dovute era intervenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo. Il Ministero è stato quindi condannato a corrispondere al ricorrente 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta, rendendo inutiliter data la prosecuzione del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione adempie alla pretesa dopo la notificazione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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