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Sentenza

Sentenza n. 1448/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata ottemperanza a due sentenze del giudice del lavoro, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alle sentenze definitive del Tribunale di Prato e del Tribunale di Lucca, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, con distrazione in suo favore, per complessivi 2.134,42 euro comprensivi di compensi, accessori, rimborso forfettario e contributo unificato ove dovuto. I titoli esecutivi erano stati notificati al Ministero nel febbraio 2025; decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva ancora effettuato il pagamento al momento della proposizione del ricorso, notificato e depositato il 13 aprile 2026.

La decisione

Nel corso del giudizio, con atto depositato il 12 giugno 2026, il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto, intervenuto dopo l’instaurazione del processo. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatte le pretese azionate. Poiché l’Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato. La sentenza ha ordinato all’autorità amministrativa di eseguire la pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di centoventi giorni rilevante per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata in un giudizio di ottemperanza dopo l’instaurazione del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio quando l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e ha reso necessaria l’instaurazione del processo.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per conseguire il pagamento di somme liquidate a titolo di spese processuali da una sentenza definitiva, anche quando la distrazione delle spese è disposta in favore del difensore.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione del titolo esecutivo, costituisce il presupposto temporale considerato per l’esecuzione coattiva della condanna pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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