Sentenza del 03/02/2017 n. 2911 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I.F. ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 17 dicembre 2004, relativa a una somma qualificata come contributo per opere irrigue. In cassazione ha dedotto, tra l'altro, vizi di motivazione, nullità della sentenza e difetto di giurisdizione tributaria, sostenendo che la pretesa fosse un canone o corrispettivo per l'erogazione di acqua e non un tributo. Ha inoltre contestato che la Commissione tributaria regionale avesse deciso oltre i limiti della domanda e omesso di esaminare le sue argomentazioni sulla natura della somma richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della CTR, che aveva qualificato la somma come corrispettivo per l'erogazione di acqua sulla base del codice utilizzato nella cartella, del contratto stipulato e dell'indicazione dello specifico idrante. Anche l'importo richiesto, superiore a 3.000 euro, era incompatibile con un contributo per opere irrigue riferito a un terreno di estensione non superiore a cinque ettari. Non è stata ravvisata ultrapetizione, poiché il Consorzio aveva comunque chiesto, anche in via subordinata, il rigetto del ricorso. I.F. è stato condannato a pagare al Consorzio 1.700 euro per spese processuali, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, nonché l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla nullità della sentenza o del procedimento e ai vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto infondate le censure di motivazione e non correttamente dedotta la doglianza relativa alla giurisdizione.
Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il difetto di giurisdizione deve essere denunciato tramite lo specifico motivo previsto da questa disposizione. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché il ricorrente aveva prospettato la questione come nullità per error in procedendo e, inoltre, l'aveva sollevata per la prima volta in cassazione.
Art. 112 c.p.c.
Prevede il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non vi è ultrapetizione quando il giudice rigetta la domanda sulla base di una qualificazione giuridica diversa, purché il risultato rientri nella domanda proposta; nella specie il Consorzio aveva chiesto anche il rigetto del ricorso in via subordinata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, rendendo applicabile il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- La natura della somma richiesta deve essere individuata sulla base del contenuto concreto della cartella e degli elementi che la caratterizzano, come codici di riscossione, contratti, utenze o servizi specificamente utilizzati, non soltanto sulla denominazione formale di "contributo".
- Quando la pretesa deriva dalla fornitura individualizzata di un servizio, con riferimento a un contratto e a un'utenza o infrastruttura specifica, essa può essere qualificata come corrispettivo privatistico anziché come tributo consortile.
- Il difetto di giurisdizione deve essere dedotto con il corretto motivo processuale e, di regola, nei precedenti gradi di giudizio; una contestazione formulata per la prima volta in cassazione o sotto una diversa qualificazione può essere dichiarata inammissibile.
- Non sussiste ultrapetizione se il giudice decide sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, purché non attribuisca alla parte un bene diverso o maggiore rispetto a quello domandato.
- In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti: occorre dimostrare un effettivo vizio della motivazione o una violazione di legge, mentre una motivazione coerente e fondata su elementi documentali tende a essere confermata.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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