Cassazione Civile, Ordinanza n. 33441/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una persona che aveva già ottenuto un indennizzo per irragionevole durata di un precedente procedimento e che, per ottenere il concreto pagamento della somma riconosciuta, aveva prima attivato una fase esecutiva davanti al giudice ordinario e poi un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato. La Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva la domanda di equa riparazione proposta entro sei mesi dalla definizione dell'ottemperanza. Il Ministero ricorre in cassazione deducendo violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il termine semestrale di decadenza dovesse decorrere già dall'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva nel 2016, perché da quel momento il credito sarebbe stato soddisfatto, mentre il successivo giudizio di ottemperanza sarebbe stato superfluo e non idoneo a spostare il dies a quo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando dopo un'ordinanza di assegnazione non segua il concreto soddisfacimento del credito, il creditore può legittimamente ricorrere al giudizio di ottemperanza e il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della decisione conclusiva di tale giudizio, oppure dalla definizione del rimedio che abbia effettivamente estinto l'obbligazione se i rimedi sono stati proposti in concorso. Poiché nel caso concreto il ricorso per equa riparazione era stato proposto entro sei mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato che aveva definito l'ottemperanza, la domanda era tempestiva. Il ricorso del Ministero è stato quindi respinto, con condanna alle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dei difensori antistatari della resistente.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 89/2001
domanda di equa riparazione
indica il titolo per agire per l'indennizzo da irragionevole durata del processo
art. 4 L. n. 89/2001
termine semestrale di decadenza
il termine decorre dalla definitività della fase esecutiva/ottemperanza che abbia portato all'effettivo soddisfacimento del credito; non basta la sola definitività della cognizione se il credito non è stato concretamente pagato
art. 6, par. 1 CEDU
il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante
l'esecuzione è parte integrante del processo e deve assicurare il concreto ed effettivo soddisfacimento del creditore
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione o falsa applicazione di legge
parametro formale del motivo di ricorso per cassazione
L. n. 89/2001, art. 5 quinquies
conferma la disciplina speciale dell'esecuzione dei crediti da equa riparazione e non esclude il concorso con l'ottemperanza
L. n. 89/2001, art. 5 sexies, commi 7, 8 e 11
le norme richiamate sono lette come compatibili con il concorso tra esecuzione e giudizio di ottemperanza
art. 553 c.p.c.
l'ordinanza di assegnazione non opposta diviene definitiva, ma ciò non impedisce il successivo ricorso all'ottemperanza se il credito non è ancora soddisfatto
art. 530 c.p.c.
richiamato in relazione all'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva e alla sua compatibilità con l'ottemperanza
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 4 L. n. 89/2001, quando il creditore abbia intrapreso una procedura esecutiva e, nonostante un provvedimento di assegnazione, non abbia ottenuto l'effettivo pagamento, il termine semestrale per chiedere l'equa riparazione decorre dalla definitività del successivo giudizio di ottemperanza o comunque dalla definizione del rimedio che abbia realmente soddisfatto il credito.
- L'esecuzione forzata e il giudizio di ottemperanza possono essere rimedi concorrenti o successivi per ottenere l'adempimento dell'obbligazione indennitaria; il previo esperimento della procedura esecutiva non preclude l'ottemperanza se il soddisfacimento non è stato concreto ed effettivo.
- L'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva non è di per sé sempre sufficiente a far decorrere la decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001: occorre verificare se a essa sia seguita la concreta estinzione dell'obbligazione verso il creditore.
- L'interpretazione delle regole sulla decadenza in materia di equa riparazione deve essere letta in coerenza con l'art. 6 CEDU, secondo cui l'esecuzione della decisione definitiva integra il processo e non può essere svuotata di efficacia dal mancato pagamento.
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